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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 7 novembre 2014, n. 5507. In tema di appalti pubblici l'onere di tempestiva impugnazione del bando sussiste relativamente alle clausole immediatamente escludenti, aventi ad oggetto requisiti di partecipazione alla procedura selettiva che l'impresa concorrente o aspirante tale non possiede ex ante. Trattasi di un orientamento aderente ai contenuti dell'art. 120, comma 5 del c.p.a. che si riferisce a "bandi autonomamente lesivi"

Consiglio di Stato sezione III sentenza 7 novembre 2014, n. 5507 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4531 del 2014, proposto da: Società Of. S.r.l. ed altri (…); contro Azienda Regionale Emergenza Sanitaria –...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791. In tema di stupefacenti, la affermata continuazione tra i reati puo' determinare l'annullamento della sentenza impugnata qualora sia possibile ritenere che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza della legge penale piu' favorevole al reo

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2014, n. 46282. In caso di uso indebito, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, ciascuna telefonata compiuta con l'apparecchio di servizio integra un'autonoma condotta di peculato d'uso, rispetto alla quale dovrà dunque essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo che, per l'unitario contesto spaziotemporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un'unica ed indivisibile condotta. È invero connaturale alla fattispecie di peculato d'uso che l'agente agisca all'esclusivo fine di fare un uso momentaneo della cosa e che questa, dopo l'uso, sia stata immediatamente restituita. L'elemento della "fisica" sottrazione della res alla sfera di disponibilità e controllo della pubblica amministrazione non è essenziale, in quanto estraneo allo specifico scopo perseguito dal legislatore, di tal che il peculato d'uso risulta configurabile anche nel caso in cui l'apparecchio non esca mai dalla materiale disponibilità della pubblica amministrazione e, nondimeno, il telefono assegnatogli per le esigenze dell'ufficio sia utilizzato dal pubblico agente per fini personali. Tuttavia, proprio la struttura della fattispecie del peculato d'uso, presupponendo l'uso momentaneo, è inconciliabile con un uso prolungato della cosa altrui

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 novembre 2014, n. 46282 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza del 4 giugno 2012 (in punto di inquadramento giuridico e, di conseguenza, in punto di pena), con la quale il Tribunale di Palermo ha...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881. L'operazione di svuotamento delle casse delle società e di successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro, integrante il reato di riciclaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. LOMBARDO...