Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939. In tama di applicazione dell'art. 7, 8 comma, 2 periodo del Codice della strada. La norma richiamata impone ai Comuni l'obbligo di individuare, in parte delle aree destinate a sosta con dispositivi di controllo della durata o nelle immediate vicinanze delle stesse, adeguati spazi destinati a parcheggio non soggetto alle limitazioni suddette. Tale dovere, tuttavia, può subire deroghe ove ricorra una qualsiasi tra le ipotesi elencate dalla disposizione in esame. La deroga all'obbligo di istituzione di zone di sosta libere, nel caso di specie, appare ampiamente motivata dalla qualificazione della via delle accertate infrazioni quale strada satura. La scelta discrezionale compiuta, quindi, è sorretta, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/1990, da un'adeguata motivazione, idonea ad escludere qualsiasi vizio di violazione di legge. Alla luce di ciò, la contestazione delle scelte di merito compiute dal Comune nell'individuazione delle aree di cui sopra sono inammissibili in sede di legittimità. Ne consegue che la censura effettivamente mossa concerne non tanto la presunta sostituzione della Corte Distrettuale all'amministrazione comunale nella valutazione della sussistenza di ragioni idonee alla deroga in esame, quanto, piuttosto, il mancato svolgimento da parte del giudice a quo, in contrasto con il giudice di prime cure, di un sindacato sugli apprezzamenti di merito effettuati dall'amministrazione comunale. Tuttavia, il riconoscimento in capo all'Autorità Giudiziaria Ordinaria di un potere di sindacato incidentale dei provvedimenti amministrativi limitato alla mera legittimità, e non anche esteso al loro merito, osta all'accoglimento della doglianza proposta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 novembre 2014, n. 24939 Considerato in fatto M.E. e C.G. , ciascuna con più separati ricorsi regolarmente notificati e depositati dinanzi all’Ufficio di Giudice di Pace di Trento, proponevano opposizione avverso più Verbali di Accertamento elevati dalla Polizia Municipale di Trento, nei quali si contestava loro la...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24934. In tema di ricusazione e nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 cod. proc. civ., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. Eslusa l'ammissibilità dell'ulteriore istanza di ricusazione, rivolta ora nei confronti dei magistrati trasmessa a mezzo fax. Infatti, nel giudizio di Cassazione l'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che possano aver luogo a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 novembre 2014, n. 24934 Svolgimento del processo Con memoria — datata 17.9.14 in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.14 – ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in merito alla relazione redatta sul ricorso da lei proposto nei confronti del Fallimento F.lli Bernardi snc e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 novembre 2014, n. 24847. in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID), le affermazioni confessoríe sottoscritte dal conducente nel modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario dei veicolo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 novembre 2014, n. 24847 Svolgimento del processo Il Tribunale di Nicosia ha confermato la decisione di primo grado di rigetto della domanda di risarcimento danni proposta da P.A. nei confronti di P.M., R.M. e Milano Assicurazioni, rispettivamente proprietario, conducente e assicuratore dell’autovettura che asseritamente gli aveva procurato...

Articolo

Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 novembre 2014, n. 5666. Il termine per la formazione del silenzio assenso sulla domanda di sanatoria edilizia presenta dal privato, può essere legittimamente interrotto da comunicazioni di carattere interlocutorio con le quali l'Amministrazione richiede integrazioni documentali o rende note carenze che impediscono il rilascio della sanatoria, ma che sono ritenute superabili prima dell'adozione di un definitivo provvedimento negativo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 18 novembre 2014, n. 5666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2327 del 2009, proposto da: DA.PI., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.In., con domicilio eletto presso Gu.In. in...

Articolo

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 20 novembre 2014, n. 32. La forza fidefacente del verbale sezionale, in quanto atto pubblico, non può essere validamente contrastata se non mediante l’esperimento della querela di falso, e pertanto nessun rilievo probatorio può riconoscersi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. In tali casi, anche l’acquisizione officiosa degli atti del procedimento si rivelerebbe inutile, per l’evidente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a desumerne la fondatezza della doglianza. Per la peculiarità del contenzioso elettorale, quando si richieda l’accertamento giudiziale delle illegittimità eventualmente commesse dalla sezione elettorale nella attribuzione dei suffragi o nella valutazione di validità o invalidità dei voti espressi, non potrà mai compiersi attribuendo valore dirimente alla prova testimoniale, senza procedere alla acquisizione e verifica diretta del materiale in contestazione da parte del giudice. Ove, infatti, sia materialmente possibile l’accesso del giudice al fatto, ossia al documento che contiene la vera prova dell’errore, non è consentito al giudice pervenire ad un legittimo convincimento sulla base di una rappresentazione indiretta del fatto medesimo

CONSIGLIO DI STATO ADUNANZA PLENARIA SENTENZA 20 novembre 2014, n. 32   SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 26 di A.P. del 2014, proposto da: Ronga Ugo quale candidato Sindaco Comune di San Mango Piemonte, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Brancaccio, Alberto La Gloria, con domicilio eletto presso Antonio Brancaccio in Roma, via...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 novembre 2014, n. 48011. In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo – morale o materiale – all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente. La Corte di merito nel caso di specie ha ravvisato il concorso nel reato valorizzando il dato – peraltro sottaciuto nei motivi di appello – della conoscenza delle intenzioni del compagno di viaggio (rifornirsi di droga) e del prestito del danaro, circostanza, questa, che secondo l'apprezzamento del giudice di merito "agevolò ed anzi fu determinante per l'acquisto delle pasticche stesse", sicché non si poteva parlare di mera connivenza ma di condotta materiale "addirittura determinante per la commissione del reato dal momento che senza la somma, sia pure data a titolo di prestito, il cui uso il mutuante ben sapeva, il reato stesso non si sarebbe potuto commettere".

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 novembre 2014, n. 48011 Ritenuto in fatto La Corte d’Appello de L’Aquila con sentenza 11.5.2012 ha confermato il giudizio colpevolezza di F.K. in ordine al delitto di concorso in acquisto, con D.T.S., separatamente giudicato e per fini diversi dall’uso personale, di 95 pasticche di ecstasy vendute poi...