Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 6 novembre 2014, n. 46030

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente
Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza emessa in data 18/12/2013 dal di Milano;

Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;

Lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Galli Massimo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Milano, decidendo quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta, avanzata da (OMISSIS), di revoca del sequestro conservativo disposto nei suoi confronti il 19 luglio 2007 dalla Corte di appello di Milano su istanza della parte civile Fallimento (OMISSIS) s.r.l., nell’ambito del giudizio di secondo grado conclusosi con sentenza che riformava con riguardo alla sola misura della pena la condanna del (OMISSIS) pronunziata dal Tribunale in data 5 luglio 2005 (si trattava della sentenza di appello emessa in data 9 aprile 2007, divenuta irrevocabile in data 9 aprile 2008, a seguito del rigetto, con sentenza Cass. sez. 3, n. 14729 del 9/4/2008, dei ricorsi avverso la decisione della Corte di appello).A ragione della sua decisione il Tribunale osservava che non poteva accedersi alla richiesta, fondata sul rilievo che era nel frattempo intervenuto, nell’ambito della causa civile instaurata per il risarcimento del danno, un accordo transattivo che faceva venire meno le ragioni della misura cautelare, in quanto a mente dell’articolo 319 c.p.p., comma 3, la revoca del sequestro preventivo e’ consentita solo in caso di offerta di idonea cauzione, confermando l’impossibilita’ di accedere alla richiesta la disposizione dell’articolo 317 c.p.p., comma 4, che prevede che il sequestro va mantenuto sino alla sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere definitiva, mentre nel caso in esame era ancora sub iudice il quantum del danno risarcibile.
2. Ha proposto ricorso il (OMISSIS) personalmente, e chiede l’annullamento del provvedimento impugnato.
Premette che in data 6.12.2012 il (OMISSIS) aveva raggiunto un accordo transattivo con la parte civile fallimento (OMISSIS) s.r.l., previo parere favorevole del Tribunale di Milano sezione fallimentare.
Contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo la curatela fallimentare provvedeva alla revoca della costituzione di parte civile nel procedimento penale per bancarotta documentale ancora pendente e rilasciava atto di assenso alla cancellazione della trascrizione del sequestro conservativo penale a suo tempo ottenuto nei confronti del (OMISSIS) e della trascrizione della domanda di risarcimento proposta in sede civile. Quindi, incassato tutto l’importo fissato in via transattiva, il fallimento era stato chiuso.
Definita cosi’ ogni pendenza con il fallimento, il (OMISSIS) aveva proposto incidente di esecuzione, teso alla revoca del sequestro conservativo ancora formalmente in essere, assistito da parere favorevole del Pubblico ministero.
Denunzia quindi, con unico motivo violazione di legge e difetto ovvero manifesta illogicita’ della motivazione.
Lo stesso Tribunale aveva infatti riconosciuto che la giurisprudenza di legittimita’ aveva in piu’ occasioni ritenuto revocabile il sequestro conservativo nel caso in cui ne risultavano venuti meno i presupposti, mentre la contraria e piu’ recente giurisprudenza di segno inverso citata si riferiva a situazioni non comparabili con quella in esame.
D’altronde se era prevista la possibilita’ di procedere a revoca in casa di offerta di idonea cauzione, a maggior ragione doveva riconoscersi la stessa possibilita’ in caso di avvenuto integrale risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato, nei limiti che si diranno.
2. Effettivamente, in materia di sequestro conservativo, e’ prevalente l’orientamento secondo cui detta misura e’ suscettibile di revoca solo nel caso in cui venga offerta idonea cauzione e non anche per il venir meno dei presupposti che ne hanno legittimato l’adozione (cosi’, da ultimo, Sez. 4, n. 39171 del 15/05/2013, Azzalini, Rv. 256763, che precisa: prima della definitivita’ della sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere; in senso conforme Sez. 5, n. 2196 del 6/10/1995, Giannecchini, Rv. 203591; Sez. 6, n. 2626 del 3/07/1996, De Lorenzo, Rv. 205936; Sez. 6, n. 2794 del 25/09/1996, Nanocchio, Rv. 206210; Sez. 5, n. 45929 del 4/10/2005, Free Service s.r.l., Rv. 233216; Sez. 3, n. 35396 del 14/07/2010, C, Rv. 248368; Sez. 5, n. 40407 del 17/04/2012, De Bernardinis, Rv. 254631, nonche’, obiter, Sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261, laddove affermano che il sequestro conservativo, al contrario delle misure cautelari personali, e’ misura irrevocabile, di talche’ la mancata impugnazione del relativo provvedimento impositivo ai sensi dell’articolo 318 c.p.p. ne determina la definitivita’).
Un diverso minoritario rimarca invece che la mancata previsione della revocabilita’ del sequestro conservativo non puo’ significare che, nel caso in cui sia stato omesso di attivare gli ordinari strumenti di gravame, non possa mai poi richiedersi la caducazione del provvedimento impositivo, dal momento che coessenziale a ogni misura cautelare e’ la strumentalita’ a una esigenza sostanziale e al processo, facendone derivare la possibilita’ di revoca del provvedimento quando sia accertata, anche ex officio, l’insussistenza – tanto piu’ se genetica – dei presupposti che lo legittimano (Sez. 6, n. 1778 del 19/05/1998, Russo, Rv. 211715; Sez. 6, n. 13624 del 25.02.2003, Di Rosa, Rv. 224496; Sez. 2, n. 7226 del 10/01/2007, Damiano, Rv. 235965).
Ma, anche a non volere accedere a tale secondo orientamento, che si esprime in termini generali e di fatto raccoglie in esso le piu’ disparate situazioni, occorre tuttavia considerare che la prestazione di idonea cauzione e’ obiettivamente un minus rispetto all’integrale risarcimento del danno, da cui consegue addirittura il venir meno della pretesa civilistica che sostanzia il vincolo.
Non puo’ infatti dimenticarsi che il sequestro conservativo penale, previsto dall’articolo 316 c.p.p., corrisponde ad una misura di garanzia patrimoniale attuata mediante la creazione di un vincolo di indisponibilita’ sui beni dell’imputato diretto ad evitare la dispersione delle garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato (comma 1), nonche’ delle garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). In quest’ultima ipotesi il fondamento giustificativo del sequestro conservativo trae titolo dall’inserimento dell’azione civile nel processo penale, essendo qualificato, sotto il profilo funzionale, dallo scopo di assicurare l’effettivita’ dell’adempimento delle obbligazioni restitutorie e risarcitorie derivanti dalla sentenza di condanna, in modo da prevenire condotte poste in essere dall’imputato o dal responsabile civile, nelle more del processo penale, nell’intento di vanificare la responsabilita’ patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c. (Sez. U, Sez. U, n. 30 del 25/10/2000, Poggi Longostrevi, Rv. 217245). In situazioni, dunque, riferibili a sequestro disposto ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., comma 2, in cui non solo la pretesa civilistica non e’ in pericolo, perche’ l’imputato ha offerto idonea cauzione, ma essa e’ venuta addirittura meno, per integrale risarcimento della pretesa o transazione sulla stessa, con rinunzia all’azione civile, vengono meno non soltanto i presupposti interni all’istituto (costituiti da fumus e periculum), ma la precondizione stessa della misura: che – nel caso, si ripete, del comma 2 – risiede appunto nell’esistenza di un’azione civile per una obbligazione da soddisfare, venuta meno la quale la misura cautelare di garanzia non puo’ che estinguersi.
Va dunque affermato il principio che: l’integrale soddisfazione dei crediti garantiti dal sequestro conservativo, estinguendo la pretesa con esso garantita, ne importa la revoca.
3. Tuttavia, nel caso in esame occorre rilevare che la competenza del giudice penale adito non puo’ affatto ritenersi pacifica.
E’, difatti, principio consolidato che dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel giudizio penale in cui, su richiesta della parte civile, e’ stato disposto a garanzia di questa sequestro conservativo, la competenza ad adottare ogni provvedimento relativo al vincolo e’ devoluta al giudice civile.
Sul punto bastera’ richiamare, Sez. 5, n. 16312 del 08/02/2013 Velsecchi, Rv. 255190; Sez. 1, n. 22062 del 21/01/2011 Gaucci, Rv. 250225; Sez. 6, n. 32354 del 14/04/2003, Patruno, Rv. 226308; Sez. 3, n. 13981 del 16/11/2011, (OMISSIS), Rv. 252370; Sez. 5, n. 10057 del 29/01/2010, Mistrangelo, Rv. 246246; Sez. 6, n. 42698 del 10/07/2008, Fabris, Rv. 242806; Sez. 6, Ordinanza n. 10983 del 20/11/2008, Lattanzi, Rv. 244173; Sez. 1, n. 22468 del 16/05/2007, Brunengo, Rv. 236796; Sez. 1, Sentenza n. 37579 del 27/06/2001, Saetta, Rv. 220118; Sez. 1, n. 5846 del 25/10/1999, Carnaio, Rv. 214709; Sez. 1, n. 1770 del 03/03/1997, De Bene, Rv. 208879; le cui diverse accentuazioni non toccano il caso in esame, nel quale e’ lo stesso provvedimento impugnato che riferisce che l’accordo transattivo evocato dal ricorrente quale causa sopravvenuta per la revoca (o la dichiarazione di inefficacia) del sequestro conservativo sarebbe intervenuto nell’ambito della causa civile nel frattempo avviata dal fallimento nei confronti del (OMISSIS) per il risarcimento del danno: lasciando cosi’ intendere che, a seguito della irrevocabilita’ della sentenza di condanna del ricorrente, la parte civile (fallimento (OMISSIS) s.r.l., subentrata a (OMISSIS) s.r.l., che dalla sentenza sez. 3, n. 14729 del 9/4/2008, risultava ancora presente nel giudizio di legittimita’) aveva effettivamente intrapreso azione in sede propria per il quantum.
Con riguardo alla fattispecie in esame non puo’, insomma, dubitarsi che, esaurito il giudizio penale e divenuta irrevocabile la condanna generica al risarcimento in favore della parte civile, in pendenza del giudizio civile per la quantificazione del danno, la competenza a revocare o modificare il sequestro conservativo originariamente concesso a garanzia dell’azione civile nel giudizio penale spetti al giudice civile.
Solamente nel caso in cui il giudizio civile fosse stato dichiarato estinto senza essersi provveduto alla conseguente perdita di efficacia della misura, puo’ invece ricavarsi dall’articolo 669 decies c.p.c., comma 2, un principio generale che consente di far rivivere la competenza del giudice penale che ha emesso la misura, in funzione di giudice dell’esecuzione.
Non e’ d’ostacolo a tale lettura il fatto che il citato articolo 669 decies, comma 2, non si riferisca testualmente all’ipotesi di sequestro conservativo penale trasfuso nel giudizio civile. Vale al contrario, mutatis, l’osservazione che il legislatore si e’ pronunziato a proposito delle ricadute dell’estinzione del giudizio di merito sulla vitalita’ della misura cautelare strumentale alla tutela fatta valere in quel giudizio. Ha delineato il procedimento ordinato a quel risultato. Lo ha fatto assumendo a situazione tipica, a prototipo, una delle possibili situazioni processuali nel cui ambito la questione di estinzione del giudizio di merito e’ destinata a potersi presentare. Non spettava al legislatore scandagliare l’estesa varieta’ di tali situazioni col rischio di tralasciarne qualcuna; spetta all’interprete, posto di fronte ad una situazione processuale diversa da quella prescelta dal legislatore per forgiare il precetto, applicarlo alle situazioni in cui la questione si puo’ concretamente presentare (Sez. U. civili n. 12103 del 16/07/2012, Rv. 623271). Individuata cosi’ nella disciplina delineata dal combinato disposto degli articoli 669 novies e 669 decies c.p.c., la fissazione di coordinate generali piuttosto che di regole di stretta interpretazione, nulla impedisce di estendere all’ipotesi in esame quel precetto, quale norma di principio funzionale a una soluzione ragionevole al problema del riparto di competenze (scaturito da evidente difetto di coordinamento tra la disciplina penale e civile del sequestro conservativo e tuttora mancante di regolazione specifica).
Puo’ dunque affermarsi il principio che dopo la condanna irrevocabile al risarcimento in favore della parte civile e in pendenza del giudizio civile per la quantificazione del danno la competenza a revocare o modificare il sequestro conservativo concesso a garanzia dell’azione civile nel giudizio penale spetta esclusivamente al giudice civile; ove, invece, il giudizio civile sia stato dichiarato estinto senza che si sia provveduto alla conseguente perdita di efficacia della misura, a tanto potra’ provvedere, ai sensi dell’articolo 669 decies c.p.c., comma 2, e con le forme dell’incidente di esecuzione, il giudice penale.
4. In ragione di quanto osservato, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Milano, perche’, attenendosi ai principi enunziati, verifichi in base alla effettiva situazione processuale la sua competenza e in caso positivo proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

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