Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 novembre 2014, n. 46412. Prelevare furtivamente merce dallo scaffale di un centro commerciale depositarla prima dell'uscita, scappare e difendersi con un coltello per cercare di rimanere impuniti integra il reato di tentativo di rapina impropria e non quello di rapina aggravata dall'uso dell'arma

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 novembre 2014, n. 46412 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENTILE Mario – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere Dott. RECCHIONE...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 novembre 2014, n. 48433. Condannato per il delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, relativamente alla detenzione, in concorso con altri, di 38 bustine contenenti marijuana, per un peso lordo di circa 42 grammi (120,7 dosi singole medie). A seguito dell'intervento sopravvenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, la sanzione inflitta all'imputato, nel caso si specie, risulta incompatibile con i criteri legali di determinazione, in quanto fissata in misura eccedente rispetto ai valori edittali che devono ormai considerarsi vigenti (in particolare, quanto al massimo, rispetto al limite di sei anni per la reclusione). Infatti, con decisione integralmente confermata dalla Corte d'appello, il Giudice di primo grado aveva indicato il valore di partenza della sanzione detentiva in sette anni, aumentato fino ad otto anni per la ritenuta recidiva, e diminuito fino a cinque anni e quattro mesi per l'applicazione dell'art. 442 cod. proc. pen. La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio, affinché la competente Corte territoriale provveda ad una nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, da operarsi con riferimento ai valori edittali vigenti riguardo alla illecita detenzione di sostanza stupefacente del genere marijuana.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 21 novembre 2014, n. 48433 Ritenuto in fatto 1. È impugnata la sentenza del 13/01/2014 con la quale la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari dei locale Tribunale, in data 04/11/2013, di condanna nei confronti di F.R. per il delitto...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 novembre 2014, n. 48744. Non sussistono gli estremi della fattispecie costitutiva del reato di somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza, qualora quest'ultima abbia direttamente prelevato la bevanda dal frigobar (servendosi da sé: cosiddetto selfservice), in quanto, in tal caso, la richiesta della merce avviene attraverso un comportamento concludente ed il cliente può consumarla prima ancora di pagarla, con la conseguenza che né il titolare né il gestore del negozio prestano alcun consenso in ordine al prelievo ed al consumo della bevanda e, pertanto, essi non rivestono una posizione di garanzia nei confronti dei clienti. E ovvio, che, ricorrendo la eadem ratio, il principio va applicato anche alla ipotesi contravvenzionale ex art. 689 cp, atteso che non sono indifferenti né la condotta di colui che fruisce della bevanda, né le modalità con le quali è venuto in possesso della stessa, modalità che certamente possono dipendere da "situazioni ambientali", essendo evidente, ad esempio, che ben diversa è l'ipotesi in cui la bevanda venga consegnata dal gestore del locale (o da un suo dipendente), da quella in cui sia lo stesso consumatore ad appropriarsene, prelevandola, come nel caso di cui alla ricordata sentenza, da un frigobar, ovvero dagli scaffali di un supermercato

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 novembre 2014, n. 48744 Ritenuto in fatto 1. Il GdP di Termoli con la sentenza di cui in epigrafe ha dichiarato ndp a carico di P.A. in relazione al reato di cui all’articolo 590 cp per essere esso estinto per remissione di querela; ha assolto la predetta...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 novembre 2014, n. 48298. Le condizioni e i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale siano apprezzati e motivati dal giudice sulla base della situazione concreta, alla stregua dei ricordati principi di adeguatezza, proporzionalità e minor sacrificio, così da realizzare una piena individualizzazione della coercizione cautelare. Ed è del tutto evidente che i postulati della flessibilità e della individualizzazione che caratterizzano l'intera dinamica delle misure restrittive della libertà, non possono che assumere connotazioni "bidirezionali", nel senso di precludere tendenzialmente qualsiasi automatismo. L'ordinanza impugnata, nel caso di specie, non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Infatti, richiamando le esigenze cautelari in precedenza descritte, le ha apoditticamente definite di eccezionale rilevanza sulla base degli stessi elementi (la falsa versione dei fatti concordata da riferire agli inquirenti, la predisposizione del piano di fuga in Albania, il precedente tentativo di aborto realizzato in occasione della prima gravidanza) utilizzati per ritenerle configurabili i parametri descritti dall'art. 274, lett. a), b), e), c.p.p.. Muovendo da tale impropria sovrapposizione il Tribunale, con automatismo argomentativo, ha ritenuto unica misura adeguata la custodia cautelare in carcere senza preventivamente porre in correlazione logica fra loro le regole generali poste dal codice a presidio della coercizione cautelare e le peculiarità del caso concreto.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 novembre 2014, n. 48298 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 giugno 2014 il Tribunale di Milano, costituito ex art. 309 c.p.p., respingeva l’istanza di riesame avanzata da N.K. e, per l’effetto, confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nei suoi confronti il 9 maggio...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 novembre 2014, n. 23364. L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorche' derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore – in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato – che resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 novembre 2014, n. 23364 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PROTO Cesare A. – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268. In materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo' essere sospeso, in base a quanto dispongono l'articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest'ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo. La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita' penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e' subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all'esercizio dell'azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche' la detta sospensione non puo' essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche' il nesso di pregiudizialita' sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l'azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258. Nella comunicazione di iscrizione di ipoteca non è necessario che sia fatta menzione della rendita catastale degli immobili aggrediti

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 novembre 2014, n. 24258 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307. Addebito della separazione al coniuge che con la propria condotta “impoveriva” il patrimonio familiare e le risorse da dedicare alla famiglia per avere lo stesso effettuato, un’ingente donazione in favore del fratello

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ordinanza 31 ottobre 2014, n. 23307 Ricorre per cassazione il marito. Resiste con controricorso la moglie. Precisa il giudice a quo che i comportamenti “vessatori”della moglie non sono affatto provati nè possono identificarsi con le iniziative giudiziarie da essa intraprese (nella specie domanda di interdizione). Quanto alle prove testimoniali...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 13 novembre 2014, n. 24201. In materia di illecito aquiliano, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale il giudice di merito, procedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della realta' socio-economica nella quale la somma liquidata e' destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiche' tale elemento e' estraneo al contenuto dell'illecito

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 13 novembre 2014, n. 24201 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco...