Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 14 novembre 2014, n. 24268


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18928/2013 proposto da:

(OMISSIS) SOC. COOP. SCARL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza N. R.G. 135/25013 del TRIBUNALE di BELLUNO, depositata il 22/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il deposito di tre distinti ricorsi, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio, avanti al Tribunale del lavoro di Belluno, la (OMISSIS) Soc. Coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, al fine di ottenere: l’annullamento del licenziamento adottato nei loro confronti da parte della societa’ perche’ privo di giusta causa; la condanna, sempre in capo alla cooperativa, al pagamento di una somma nella misura di dodici mensilita’ commisurate all’ultima retribuzione percepita, unitamente agli interessi previsti dalla legge.
2. Riuniti i giudizi, il Tribunale li sospendeva, con ordinanza del 21-22 giugno 2013, rilevando che, essendovi un procedimento penale in corso a carico delle predette (OMISSIS) e di (OMISSIS), per il reato di cui all’articolo 624 c.p., avviato dietro presentazione di querela da parte della (OMISSIS), il giudizio civile doveva essere sospeso, ricorrendo una delle ipotesi previste dall’articolo 295 c.p.c..
3. Occorre, peraltro, precisare in fatto come il giudizio penale, avente ad oggetto la posizione dei predetti dipendenti, nel momento in cui e’ stata emessa l’ordinanza da parte del giudice, si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari, stante la recente notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis c.p.p..
4. Avverso l’ordinanza del 22 giugno 2013 la Cooperativa ha proposto regolamento di competenza, ai sensi dell’articolo 42 c.p.c., ulteriormente illustrato con memoria.
5. L’impugnazione della disposta sospensione, proposta nelle forme del regolamento di competenza, e’ stata effettuata prospettando la completa autonomia e separazione fra il giudizio penale ed il giudizio civile, nonche’ il principio della ragionevole durata del processo.
6. L’Ufficio del Pubblico Ministero, richiesto di esprimere parere, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
7. Tale conclusione deve essere condivisa, in quanto i motivi di ricorso sono fondati.
8. In via preliminare, osserva il Collegio che l’articolo 42 c.p.c. statuisce che le ordinanze che pronunciano esclusivamente sulla competenza ed i provvedimenti che dichiarano la sospensione del procedimento, ai sensi dell’articolo 295 c.p.c., possono essere impugnati con la sola istanza del regolamento di competenza.
9. Tanto premesso, il ricorso e’ fondato poiche’ censura l’ordinanza di sospensione emessa dal giudice di merito sulla base di un’ipotesi non rientrante tra quelle tassativamente previste dal Legislatore.
10. Nella fattispecie in esame, infatti, il giudice ha sospeso il procedimento civile ritenendo che fosse pendente un procedimento penale, nei confronti delle medesime parti, pendenza, come gia’ accennato, insussistente, trovandosi quel procedimento ancora nella fase della chiusura delle indagini preliminari, e quindi non essendo stata ancora promossa l’azione penale.
11. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare “nell’ordinamento processuale vigente, l’unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale e’ costituito dall’articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialita’, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale si ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilita’ di influenza del secondo sul primo, e dell’obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti.
12. La sospensione necessaria del giudizio civile e’, pertanto, limitata all’ipotesi in cui l’azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facolta’ di trasferire l’azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (cfr., Cass., n. 13544 del 2006).
13. Va, altresi’, considerato, che in materia di rapporto tra processo civile e processo penale, il primo puo’ essere sospeso, in base a quanto dispongono l’articolo 295 c.p.c., articolo 654 c.p.p. e articolo 211 disp. att. c.p.p., solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, atteso che, fuori da tali casi, la sospensione di quest’ultimo si tradurrebbe in una violazione del principio di ragionevole durata del processo” (in tal senso Cass., n. 2495 del 2013; in precedenza, v. Cass. n. 10054 del 2009).
14. Ed ancora, la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialita’ penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., e’ subordinata alla circostanza che il risultato delle indagini compiute dal pubblico ministero abbia dato luogo all’esercizio dell’azione penale e, quindi, che i due processi, civile e penale, si trovino contemporaneamente pendenti, sicche’ la detta sospensione non puo’ essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari, le quali non sono ancora processo penale, occorrendo, affinche’ il nesso di pregiudizialita’ sostanziale provochi interferenze sul corso del processo civile, che l’azione penale sia stata effettivamente esercitata, nelle forme previste dall’articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell’imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio (v., fra le altre, Cass., nn. 4952/1999; 12141/2000; 6776/2001; 10974/2012; nn. 18213, 16044, 16770 del 2014).
15. Tali circostanze non sussistono nel caso di specie ove, peraltro, la disposta sospensione del giudizio investe la disciplina del rito Fornero e si pone in contrasto con il meccanismo processuale previsto dal Legislatore, che ha configurato la fase sommaria, nelle cause aventi ad oggetto l’impugnativa del licenziamento, come un passaggio processuale diretto a favorire una rapida definizione della causa (in tema v., da ultimo, Cass., SU, 17443/2014).
16. In definitiva, per tutte le esposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto e l’ordinanza di sospensione annullata.
17. Non si provvede alla regolamentazione delle spese per non avere le parti intimate svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione impugnata, rimette le parti, per la prosecuzione del giudizio, dinanzi al Tribunale di Belluno. Nulla spese.

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