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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844. Demansionamento escluso se il rallentamento dell'attività è dovuto alla nuova organizzazione Affinché possa invocarsi una dequalificazione del lavoratore, l'eventuale minore inattività deve perdurare per un periodo di tempo apprezzabile in quanto potenzialmente produttivo di quelle conseguenze negative che la legge vuole scongiurare, ovvero la mortificazione anche personale del dipendente ed il mancato esercizio delle competenze in precedenza acquisite

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 25 febbraio 2015, n. 3844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. TRIA Lucia...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639. Al giudice di legittimita' deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita' esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure che si limitano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilita' di apprezzamento"

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 6 febbraio 2015, n. 5639 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere Dott. MICHELI Paolo – rel. Consigliere Dott. DE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 febbraio 2015, n. 5691. Il provvedimento di confisca ha un contenuto "tipico" anche nelle ipotesi di confisca per equivalente, nel senso che vanno indicate in modo analitico le res oggetto di ablazione, non potendo la confisca riguardare beni futuri. Cio' perche' la giurisdizione implica verifica della effettiva corrispondenza del valore delle cose oggetto di confisca (pur non strettamente pertinenziali) al quantum rappresentato dalla determinazione del profitto del reato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 febbraio 2015, n. 5691 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere Dott. BONI Monica – Consigliere Dott. MAGI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5725. In tema di responsabilita' da reato degli enti, i diritti di difesa, con esclusione degli atti difensivi cosiddetti personalissimi, possono essere esercitati in qualunque fase del procedimento dal difensore nominato d'ufficio, anche qualora la persona giuridica non si sia costituita ovvero quando la sua costituzione debba considerarsi inefficace a causa dell'incompatibilita' del rappresentante legale perche' indagato o imputato del reato presupposto

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 febbraio 2015, n. 5725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere Dott. RAGO Geppino – Consigliere Dott. ALMA Marco...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità
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In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 febbraio 2015, n. 3592. In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, qualunque sia il sistema di quantificazione prescelto, è fondamentale che esso si prospetti idoneo a consentire di pervenire ad una valutazione informata ad equità, e che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione del processo logico...