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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1148. Ove la controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, al quale è assoggettata, debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 gennaio 2015, n. 1148 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 811. Il danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 gennaio 2015, n. 811 I fatti C.D. , la moglie S.M.C. e la figlia C. convennero dinanzi al Tribunale di Nola le Assicurazioni Generali in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.G....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 16 gennaio 2015, n.2283. Il delitto di violenza privata non è assorbito in quello di cui all'art. 612-bis cod. pen.: l'art. 610 cod. pen. protegge il processo di formazione e di attuazione della volontà personale, l'art. 612/bis è volto – al pari dell'art. 612 cod. pen. – alla tutela della tranquillità psichica, ritenuta, con pieno fondamento, condizione essenziale per la libera formazione ed estrinsecazione della volontà suddetta

    SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE V  SENTENZA 16 gennaio 2015, n.2283 Ritenuto in fatto   Il Tribunale di Arezzo, con sentenza riformata, limitatamente alla pena, dalla Corte di appello di Firenze in data 4/10/2013, ha ritenuto C.S. responsabile, nei confronti della ex-convivente D.S. , di atti persecutori (art. 612-bis cod. pen., capo A),...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 gennaio 2015, n.1184. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente relativamente alla necessità che le sezioni unite riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.: se, dunque, nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956, n. 2, c.c., vanno ricompresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera; ovvero se, addirittura, si possa estendere la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), c.c. anche ai crediti di qualsivoglia soggetto, pur costituito in forma societaria, esercente attività professionale "non protetta".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1184   Ritenuto in fatto   Con ricorso al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, la “E.DA.CO.” s.n.c. esponeva che aveva provveduto alla tenuta della contabilità della “R.C.E. di R.E. ” per il periodo compreso tra il 1993 e il 31.12.1994; che...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 gennaio 2015, n. 288. L'errata individuazione degli estremi del provvedimento impugnato non rende nullo il ricorso, quando dalla lettura complessiva di quest'ultimo l'atto sia comunque chiaramente individuabile.

Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 gennaio 2015, n. 288 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9424 del 2000, proposto dalla signora Al.Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Mo. e Pa.Pa., con domicilio...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 752. Le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell'ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l'andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell'interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 752 Svolgimento del processo Con reclamo alla Corte di appello di Roma M.G. , nonna materna della minore N.C. , nata l'(omissis) da sua figlia B.S. , deceduta per malattia nel (omissis) , chiedeva la riforma del decreto (in data 25.09-4.10.2012) con cui il Tribunale...