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Corte Costituzionale, sentenza n. 178 del23 luglio 2015. Dichiarata l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nei termini indicati in motivazione, del regime di sospensione della contrattazione collettiva, risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2015)

Sentenza  178/2015 Giudizio Presidente CRISCUOLO – Redattore SCIARRA Udienza Pubblica del 23/06/2015    Decisione  del 24/06/2015 Deposito del 23/07/2015   Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 9, c. 1°, 2° bis, 17°, primo periodo, e 21°, ultimo periodo, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1°, della legge 30/07/2010, n. 122; art....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28225. Non adeguata la motivazione dell’ordinanza laddove ha valutato sufficiente la motivazione dell’ordinanza genetica, che dopo aver stabilito il divieto di avvicinamento alla persona offesa aveva genericamente indicato come ulteriore oggetto del divieto di avvicinamento i luoghi frequentati dalla persona offesa, senza la specificazione richiesta dalla norma

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28225 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo M. – Presidente Dott. SAVANI Piero – rel. Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 2 luglio 2015, n. 28199. Commercialisti custodi in una procedura di prevenzione: come si determina il compenso

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 2 luglio 2015, n. 28199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDI Alfredo Maria – Presidente Dott. BEVERE Antonio – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 luglio 2015, n. 31387. In ordine ai requisiti minimi del provvedimento dei Questore, con cui viene imposto l’obbligo di presentazione di cui al comma 2 art.6 L.13.12.1989 n.401 e succ.modif., il controllo di legalità deve svolgersi su tutti i presupposti legittimanti la misura e cioè: a) la pericolosità dei soggetto, verificando se i fatti indicati dal Questore possano costituire indizio sicuro della ritenuta pericolosità; b) l’adeguatezza della misura in relazione alla sua durata, la quale se ritenuta eccessiva, può essere anche ridotta ma non aumentata ex officio dal giudice, c) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore a provvedere. Il giudice della convalida può avvalersi della motivazione per relationem a condizione che essa dia conto dei percorso argomentativo e delle ragioni di condivisione del provvedimento impugnato. Facendo, poi, la norma riferimento ad episodi commessi non solo in occasione, ma anche a causa di manifestazione sportive, debbono ritenersi in essa ricompresi anche quelli di cui alla fattispecie in esame. Nell’espressione “a causa di manifestazioni sportive” debbono, invero, ricomprendersi anche le condotte che, pur se non tenute direttamente in occasione di eventi sportivi, sono ad essi collegate da un rapporto di diretta e stretta causalità. Correttamente, pertanto, il G.i.p. ha rilevato che, essendo stata la condotta tenuta durante un allenamento finalizzato alla partecipazione a competizioni sportive, indiscutibile fosse il collegamento tra la finalità della condotta medesima e le manifestazioni sportive.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 20 luglio 2015, n. 31387 Ritenuto in fatto 1. Il Questore di Milano, con provvedimento in data 2/4/2014, disponeva nei confronti di M.B. il divieto di accedere nei luoghi in cui si svolgevano manifestazioni sportive relative alla squadra dell’Olimpia Armani Jeans Milano, nonché la presentazione presso la Questura...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 31406. La categoria logico-giuridica del travisamento della prova deve essere tenuta distinta da quella concernente il vizio di travisamento del fatto. La prima, infatti, a differenza del secondo, implica non una rivalutazione del fatto, che è incompatibile con il giudizio di legittimità, ma la constatazione che esiste una palese divergenza del risultato probatorio rispetto all’elemento di prova emergente dagli atti processuali e che, quindi, una determinata informazione probatoria utilizzata in sentenza, oggetto di analitica censura chiaramente argomentata, è contraddetta da uno specifico atto processuale, pure esso specificamente indicato. La recente riformulazione dell’art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera dell’art. 8 della l. n. 46 del 2006, non confermando l’indeclinabilità della regola preclusiva dell’esame degli atti processuali ed ammettendo un sindacato esteso a quelle forme di patologia del discorso giustificativo riconoscibili solo all’esito di una cognitio facti ex actis, colloca il vizio di travisamento della prova, cioè della prova omessa o travisata, rilevante e decisiva, nel peculiare contesto del vizio motivazionale, attesa la storica inerenza di esso al tessuto argomentativo della ratio decidendi. In virtù della novella legislativa del 2006 viene ad assumere, pertanto, pregnante rilievo l’obbligo di fedeltà della motivazione agli atti processuali/probatori, risultandone valorizzati i criteri di esattezza, completezza e tenuta informativa e, al contempo, rafforzato quell’onere di “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” a sostegno del singolo motivo di ricorso, che già gravava sul ricorrente ai sensi dell’art. 581 lett. c) c.p.p.. Il vizio di prova “omessa” o “travisata” sussiste, peraltro, soltanto quando l’accertata distorsione disarticoli effettivamente l’intero ragionamento probatorio e renda illogica la motivazione, per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio trascurato o travisato, secondo un parametro di rilevanza e di decisività.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  20 luglio 2015, n. 31406 Ritenuto in fatto 1. Il 23 gennaio 2014, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, dichiarava K.O. e B.M. colpevoli del reato previsto dall’art. 4 l. n. 110 del 1975 per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138. Non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico che modifichi i «caratteri primari sessuali», ossia gli organi genitali e riproduttivi, per ottenere la rettificazione di sesso all’anagrafe

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 Svolgimento del processo M.M. aveva richiesto al Tribunale di Piacenza nel 1999 l’autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo circa...