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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 18 settembre 2015, n.18305. L’accertamento in un minore in età infantile che lo stato di invalidità permanente alla persona (nella specie sordità causata da non tempestiva diagnosi di meningite, stimata come determinativa di invalidità nella misura del 30% derivante da cofosi bilaterale), cagionato da responsabilità medica, sia rimediabile e sia stato in concreto rimediato tramite l’applicazione di una protesi (nella specie un impianto cocleare), non è ragione sufficiente – per vizio di violazione dell’art. 1223 c.c. sotto il profilo della mancata sussunzione dello stato invalidante come evidenziatore di un danno conseguenza patrimoniale futuro da c.d. perdita – a giustificare l’esclusione dell’esistenza, in ragione della invalidità, e sulla base di una valutazione prognostica, di un danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa del minore, atteso che il dover svolgersi la vita del minore con la percezione della costante applicazione della protesi necessaria per sopperire al deficit derivante dalla invalidità è circostanza che di per sé – ed a maggior ragione quando come nella specie si accompagni ad elementi desunti come sintomatici nello stesso senso dalle modalità di vita del minore nel momento in cui si compie l’accertamento – contraddice e si oppone a quella esclusione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 18 settembre 2015, n.18305 Ritenuto in fatto Con sentenza del 28 settembre 2011 la Corte d’Appello di Roma, provvedendo, per quanto in questa sede interessa, sull’appello incidentale, proposto da B.M. e G.B. in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore B.V. , ha rigettato entrambi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 settembre 2015, n. 38275. Ogni allontanamento, ancorchè limitato nel tempo e nello spazio , realizza il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., anche se il soggetto venga sorpreso nelle immediate vicinanze dell’abitazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 21 settembre 2015, n. 38275 Ritenuto in fatto S. Pasquale ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, in data 3-4-2014, con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all’art. 385 cod. pen....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4410. L’affidamento del privato a poter conservare l’opera realizzata sulla base di un titolo edilizio successivamente annullato non è tutelato in via generale ma è rimesso alla discrezionalità del legislatore, al quale compete emanare norme speciali di tutela come la potenziale commutabilità della sanzione demolitoria in quella pecuniaria. L’annullamento giurisdizionale del permesso o della concessione di costruire provoca la qualificazione di abusività delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa, oltre che costitutiva e ripristinatoria, della sentenza del giudice amministrativo, è obbligato a dare esecuzione al giudicato, adottando i provvedimenti che ne conseguono. Tali provvedimenti non devono avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate prevendendo, l’art. 38 T.U., una gamma articolata di possibili soluzioni, della valutazione delle quali l’atto conclusivo del nuovo procedimento dovrà ovviamente dare conto

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2015, proposto da: Societa’ Im. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 21 settembre 2015, n. 4407. In materia espropriativa, in mancanza di un decreto d’esproprio, la domanda di risarcimento del danno da occupazione sine titulo conseguente a dichiarazione di pubblica utilità, costituisce comportamento mediatamente riconducibile all’esercizio di un potere, come tale pacificamente rientrante, insieme alla connessa domanda risarcitoria, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 21 settembre 2015, n. 4407 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5269 del 2014, proposto da: Al.Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Fi.De., Lu.Lo., con domicilio eletto presso...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 settembre 2015, n. 17685. A espressa introduzione dell’ipotesi legislativa dell’infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della “causa violenta” ma anche della “occasione di lavoro”, con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la “occasione di lavoro” in quanto il collegamento tra l’evento e il “normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro” risulti assolutamente marginai basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografi (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l’aggressore e la vittima del tutto estranei all’attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro)

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite Civili sentenza  7 settembre 2015, n. 17685 Svolgimento del processo Con ricorso depositato l’8-2-2006 G.R., in proprio e quale esercente la potestà sulle figlie minori G.A. e M., proponeva appello avverso la sentenza n. 513 del 2005 del Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, chiedendo che, in riforma...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 17 settembre 2015, n. 18217. La giurisdizione spetta al g.o. allorché si discute della interpretazione di una clausola convenzionale che regola l’adempimento della obbligazione del concessionario di versare una somma a titolo di penale in conseguenza dell’inadempimento di altra clausola contrattuale avente carattere pecuniario, e senza che abbia rilievo, ai fini di tale giurisdizione, che la domanda possa implicare modificazioni di provvedimenti autoritativi dell’amministrazione, trattandosi di questione influente sotto il diverso profilo dei limiti interni delle attribuzioni del giudice ordinario , al quale “appartengono le controversie concernenti l’interpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto” – e quindi anche la non imputabilità dell’inadempimento, quale ragione di esonero di responsabilità, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., ed espressione del diritto soggettivo del privato all’integrità del patrimonio – “nonché quelle rivolte ad accertarne le condizioni di validità e di efficacia e ad ottenerne la declaratoria di nullità o inefficacia, ovvero l’annullamento, posto che anche esse hanno ad oggetto il rapporto privatistico discendente dal negozio e che gli eventuali vizi di questo devono essere esaminati, esclusivamente dal giudice ordinario, competente a conoscerne l’intera disciplina

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 17 settembre 2015, n. 18217 Svolgimento del processo Con sentenza del 12 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza n. 4607 del 2013 del Tar che aveva declinato la giurisdizione sulla domanda della King Bet s.r.l. di annullamento, per violazione dell’art. 2, comma 2, della...