Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4206 Ritenuto in fatto 1. – Con decisione in data 24 dicembre 2008, la Commissione regionale di disciplina del Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto (d’ora in poi anche CO.RE.DI.) infliggeva al notaio L.V. la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per la...
Categoria: Sentenze – Ordinanze
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4198. Nel giudizio possessorio l’eccezione feci sed iure feci non è ammissibile quando tenda a fare valere non già lo ius possessionis, cioè l’esistenza di un possesso nello spogliatore, ma lo ius possidendi, e cioè il diritto di possedere dello spogliatore medesimo. Di conseguenza, deve escludersi che in sede possessoria la prova del possesso possa desumersi dal regime -legale o convenzionale- del diritto reale corrispondente, occorrendo invece che venga dimostrato l’esercizio di fatto del vantato possesso, indipendentemente dal titolo
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4198 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 9-10-2003 C.A., G.P., G.C.I. e B.L., premesso di essere comproprietari, in Suisio, della strada di accesso ai mappali di rispettiva proprietà, nonché titolari di servitù attiva di passo carrale e pedonale su detta strada, insistente sui...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 3 marzo 2016, n. 4502. La possibilità di eccepire, nel legittimo esercizio del potere di autotutela che l’art. 1460 comma 1 c.c. espressamente attribuisce a ciascuno dei contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive, al fine di paralizzare la pretesa avversaria chiedendone il rigetto, l’inadempimento o l’imperfetto adempimento dell’obbligazione assunta da controparte, trova un limite nella ipotesi in cui siano stabiliti termini diversi per l’adempimento in relazione ai diversi contraenti. Anche in presenza di obbligazioni da adempiere in tempi diversi, è consentita l’opponibilità dell’exceptio inadimpleti contractus di cui all’art. 1460 c.c., alla parte che debba adempiere entro un termine diverso e successivo, qualora la controparte o abbia dichiarato di non voler adempiere, ovvero sia certo o altamente probabile che essa non sia in grado di adempiere, indipendentemente dall’imputabilità dell’inadempimento
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 marzo 2016, n. 4502 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27 novembre 2001, la ITM Costruzioni Edili S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno-Sezione distaccata di Eboli, il Consorzio Piana del Sele-Latteria Sociale scarl deducendo che tra le parti era...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 24 febbraio 2016, n. 748. Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazioni mafiose, previsto e disciplinato dall’art. 143 TUEL, costituisce uno strumento straordinario di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, apprestato dall’ordinamento per rettificare situazioni patologiche di compromissione del naturale funzionamento del governo locale, a causa del suo condizionamento da parte di consorterie di stampo mafioso. Il decreto di scioglimento, quindi, è privo di natura e di valenza sanzionatorie, in quanto sprovvisto di finalità repressive nei confronti dei singoli amministratori dell’ente locale, ma assolve alla diversa funzione di salvaguardare la corretta funzionalità dell’amministrazione pubblica, costituisce atto di alta amministrazione, nella misura in cui resta dotato di forza tale da determinare la prevalenza delle esigenze connesse al contrasto alle mafie rispetto all’interesse alla conservazione degli esiti delle consultazioni elettorali.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 24 febbraio 2016, n. 748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10050 del 2015, proposto da: Ga. An. Sc., rappresentato e difeso dagli avv. Ma. Pr., Gi. Co.,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 752. Gli impianti che producono energia da fonte rinnovabile sono qualificate dall’articolo 12, comma 1, del d. lgs. n. 387 del 2003 come “opere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza”: l’intrinseca valenza pubblicistica normativamente riconosciuta è, già di per sé, indice dell’interesse pubblico a sostegno del provvedimento di convalida degli atti autorizzativi -rilasciati da un ente incompetente – di un impianto di produzione di energia tramite pannelli fotovoltaici collocati su serre. Non può, peraltro, condividersi la prospettazione secondo cui l’accesso agli incentivi rappresenterebbe un interesse privato e non un interesse pubblico, atteso che un pilastro della politica energetica comunitaria e nazionale è rappresentata proprio dall’incentivazione pubblica. A cominciare dall’articolo 194 del Trattato UE, dalle Direttive CE 2001/77 e 2009/28 fino alla normativa nazionale di recepimento (d. lgs. n. 387/2003 e d. lgs. n. 28/2011) e ai decreti attuativi il regime di sostegno e incentivazione ha rappresentato uno strumento imprescindibile per garantire l’adeguata diffusione dell’energia rinnovabile ed il rispetto delle quote alla cui osservanza gli stati si sono impegnati sin dal Protocollo di Kyoto. Invero, l’incentivo è la controprestazione che garantisce l’immissione nella rete nazionale dell’energia pulita e, quindi, integra l’interesse pubblico che si persegue con la produzione di energia da fonte rinnovabile
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 752 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7544 del 2014, proposto da En. Sa. Re. So. Ag. s.r.l., in persona del legale rappresentante in...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 25 febbraio 2016, n. 779. È illegittima l’esclusione di una società che ha presentato un progetto con una variante che prevedeva l’allargamento della sezione stradale di 3,40 metri. La sentenza ha motivato che tale variante era prevista dal disciplinare di gara che stabiliva che si dovesse garantire “il rispetto della legislazione in ogni suo aspetto tecnico”, e ciò avrebbe costituito un elemento positivo per l’attribuzione dei punteggi tecnici
Consiglio di Stato sezione V sentenza 25 febbraio 2016, n. 779 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8107 del 2015, proposto da Do. In. s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5710. La preventiva disponibilità manifestata dall’imputato di sottoporsi alla procedura di controllo non radica alcun diritto alla sostituzione della misura sia in costanza di un regime cautelare speciale e sia in costanza di un regime cautelare ordinario, con la conseguenza che il giudice cautelare, con congrua motivazione, dovrà sempre fare necessario riferimento, per la concessione o meno degli arresti domiciliari, alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’imputato degli obblighi e delle prescrizioni, che alla predetta misura cautelare sono collegate
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2016, n. 5710 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. MOCCI Mauro – Consigliere Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5690. In caso di contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, anche se lo sforamento è minimo, nel caso di 0,02, qualora il Pm abbia chiesto il decreto penale di condanna, il Gip non ha alcun margine per assolvere l’imputato
Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 11 febbraio 2016, n. 5690 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D’ISA Claudio – Presidente Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. GIANNITI Pasquale – rel. Consigliere Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere Dott. TANGA...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 febbraio 2016, n. 5800. Qualora sussistano i presupposti per l’applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto la Cassazione può direttamente operare ex officio la valutazione conseguente senza necessità di un annullamento con rinvio. La particolare tenuità del fatto può essere dichiarata dalla Cassazione non perché l’attività richiesta al giudice di legittimità possa intendersi come verifica di merito, ma piuttosto perché è una semplice valutazione della corrispondenza del fatto, nel suo minimum di tipicità, al modello legale di una fattispecie incriminatrice
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 febbraio 2016, n. 5800 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NAPPI Aniello – Presidente Dott. DE BERARDINIS Silvana – Consigliere Dott. SAVANI Piero – Consigliere Dott. MICHELI P. – rel. Consigliere Dott....