Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 22 febbraio 2016, n. 3436

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 4884 del ruolo generale dell’anno 2014, proposto da:

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), e con questo domiciliati presso lo studio degli avvocati (OMISSIS) e/o (OMISSIS), in (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS)S.p.A. in l.c.a. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’avvocato (OMISSIS), e con questo domiciliato presso lo studio dello stesso, in (OMISSIS);

– controricorrente –

(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avvocato (OMISSIS), e presso lo stesso elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

– controricorrente –

nonche’

– (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato);

– (OMISSIS) (C.F.: non dichiarato);

– (E ALTRI OMISSIS)

;

– intimati –

per la cassazione della sentenza pronunziata dal giudice unico della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina n. 2177/2013, depositata in data 12 novembre 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 4 dicembre 2015 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi per la societa’ intimata (OMISSIS) S.p.A. l’avvocato (OMISSIS); udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Nel corso di una procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa sulla base di due distinti pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo immobile (sito in (OMISSIS)) di proprieta’ dei germani (OMISSIS) e (OMISSIS), pignoramenti rispettivamente posti in essere dalla (OMISSIS) S.p.A. (procedura iscritta al n. 208 dell’anno 1990 del registro esecuzioni del tribunale) e da (OMISSIS) (procedura iscritta al n. 437 dell’anno 1996 del medesimo registro) e successivamente riuniti, il giudice dell’esecuzione, dopo l’aggiudicazione del bene pignorato, ha emesso il decreto di trasferimento in favore dell’aggiudicatario (OMISSIS).

Dopo l’aggiudicazione, ma prima dell’emissione del decreto di trasferimento, era stata peraltro disposta la sospensione, ai sensi dell’articolo 624 c.p.c., della (sola) procedura esecutiva originariamente iscritta al n. 208 dell’anno 1990 del registro esecuzioni, sulla base di una opposizione promossa, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., dai germani (OMISSIS) nei confronti della (OMISSIS) S.p.A.. I germani (OMISSIS) hanno proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c., avverso il decreto di trasferimento, per una serie di motivi, dei quali ancora rilevano, nella presente sede, esclusivamente quelli con i quali era stato dedotto che la delega di vendita al notaio che aveva aggiudicato l’immobile sarebbe stata espressamente effettuata nell’ambito della procedura iscritta al n. 208 dell’anno 1990, e non in quella iscritta al n. 437 dell’anno 1996, onde – essendo stata la predetta procedura n. 208/1990 sospesa – il giudice, ai sensi dell’articolo 626 c.p.c., non avrebbe potuto adottare alcun atto esecutivo e tanto meno il decreto di trasferimento dell’immobile pignorato.

Il Tribunale di Messina ha respinto l’opposizione sull’assunto che la delega al notaio, avvenuta dopo la riunione delle due procedure esecutive, non poteva affatto ritenersi esclusivamente riferita a quella originariamente promossa dalla (OMISSIS) S.p.A..

Avverso tale sentenza ricorrono i germani (OMISSIS), affidando il ricorso a due motivi, illustrati con memoria depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., cui replicano il (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.p.A. con distinti controricorsi. Non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede le altre parti intimate.

DIRITTO

1.- Con il primo motivo, i ricorrenti denunziano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, “violazione o falsa applicazione degli articolo 626 c.p.c., articolo 1392 c.c., e articoli 591 bis e 586 c.d.c.”.

Sulla premessa in fatto che l’ordinanza di delega alla vendita ai sensi dell’articolo 591 bis c.p.c., emessa dal giudice dell’esecuzione in data 20/21 luglio 2006, fosse riferita esclusivamente alla procedura esecutiva avviata con il pignoramento della (OMISSIS) S.p.A. (fascicolo iscritto al n. 208/1990 del R.G.E.) e non anche a quella avviata con il pignoramento di (OMISSIS) (fascicolo iscritto al n. 437/1996 R.G.E.), essi assumono che la ritenuta estensione degli effetti della delega anche alla procedura iscritta al n. 437/1996 R.G.E. per il solo fatto che le due procedure fossero gia’ riunite al momento dell’emissione della relativa ordinanza, presupporrebbe una non consentita “delega tacita ad una vendita immobiliare”, in violazione dell’articolo 1392 c.c. (disposizione che si assume analogicamente applicabile alla delega delle operazioni di vendita nel processo di espropriazione immobiliare). La suddetta censura deve intendersi posta, implicitamente, a sostegno della dedotta violazione dell’articolo 626 c.p.c., che a sua volta costituisce implicito richiamo al motivo di opposizione ritenuto infondato dal tribunale, con il quale era stato dedotto che, una volta sospesa ai sensi dell’articolo 624 c.p.c., la suddetta procedura n. 208/1990 R.G.E., l’emissione del decreto di trasferimento sarebbe avvenuta in violazione dell’articolo 626 c.p.c. (disposizione che vieta l’adozione di qualunque atto esecutivo in pendenza della sospensione).

Si chiede poi, come conseguenza dell’annullamento del decreto di trasferimento impugnato, l’annullamento altresi’ degli atti presupposti, individuati nel verbale di incanto redatto dal notaio delegato, con la relativa aggiudicazione dell’immobile in favore del (OMISSIS).

Il motivo e’ inammissibile – ancor prima che infondato – per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti su cui si fonda, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6.

Si premette che non e’ stato oggetto di impugnazione, e dunque deve ritenersi coperto da giudicato, il punto della sentenza del Tribunale di Messina che ha accertato che il provvedimento di sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 624 c.p.c., (adottato dal tribunale stesso in composizione collegiale, a seguito di reclamo avverso ordinanza di rigetto del giudice dell’esecuzione) e’ riferito esclusivamente all’azione esecutiva promossa dalla (OMISSIS) S.p.A. e non a quella promossa dal (OMISSIS): dunque non occorre e non e’ possibile prendere posizione, nella presente sede, sulla questione della legittimita’ dell’adozione da parte del giudice dell’esecuzione di un provvedimento di sospensione ai sensi dell’articolo 624 c.p.c., riguardante solo una delle azioni esecutive esercitate con distinti pignoramenti sul medesimo bene, oggetto di riunione in unico processo ai sensi dell’articolo 561 c.p.c. (ovvero degli articoli 524 e/o 550 c.p.c.).

Orbene, i ricorrenti assumono che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione avrebbe delegato al notaio le operazioni di vendita ai sensi dell’articolo 591 bis c.p.c., sarebbe riferita al solo processo esecutivo avviato sulla base del pignoramento operato dalla (OMISSIS) S.p.A. nel 1990 e che aveva dato luogo alla formazione del primo fascicolo dell’esecuzione (quello iscritto al n. 208/1990 del R.G.E.), non anche a quello, avviato sulla base del pignoramento operato dal (OMISSIS), che aveva dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell’esecuzione, dapprima iscritto al n. 437/1996 R.G.E. e poi riunito al primo ai sensi dell’articolo 561 c.p.c..

Ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, a sostegno di un tale assunto avrebbero peraltro dovuto richiamare il contenuto e comunque indicare specificamente l’atto e/o il documento da cui esso dovrebbe risultare (e cioe’, presumibilmente, la stessa ordinanza di delega alla vendita), onde consentirne la verifica.

Ed infatti, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte “Il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicche’ il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilita’, oltre al luogo in cui ne e’ avvenuta la produzione, gli atti processuali e i documenti su cui il ricorso e’ fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’Indiretta riproduzione” (Cass. 15 luglio 2015 n. 14784; sul principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, positivamente sancito all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ex multis, e tra le piu’ recenti, si vedano: Cass. 3 febbraio 2015 n. 1926; 12 dicembre 2014 n. 26174; 24 ottobre 2014 n. 22607; 9 aprile 2013 n. 8569; 7 febbraio 2011 n. 2966; S.U., 25 marzo 2010 n. 7161; 23 settembre 2009 n. 20535; 4 settembre 2008 n. 22303; 17 luglio 2008 n. 19766; 17 luglio 2007 n. 15952; 24 maggio 2006 n. 12362; 23 marzo 2005 n. 6225). Nel ricorso manca invece del tutto tale specifica indicazione, non essendo riportato il testo dell’ordinanza di delega alla vendita, dal quale dovrebbe evincersi quanto sostenuto dai ricorrenti, ne’ essendo specificamente indicata la precisa allocazione nel fascicolo processuale della predetta ordinanza.

Ne segue che l’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, risulta violato, e tanto comporta l’inammissibilita’ del primo motivo del ricorso, in quanto la Corte non e’ posta in grado di verificare l’assunto di parte ricorrente. Non e’ superfluo aggiungere, per spinto di completezza che le disposizioni di cui all’articolo 561 c.p.c., (cui corrispondono, nella esecuzione mobiliare e presso terzi, quelle di cui all’articolo 524 c.p.c., u.c., e articolo 550 c.p.c.), prevedono che, laddove venga pignorato un immobile gia’ oggetto di precedente pignoramento, il secondo atto di pignoramento venga direttamente inserito nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo, senza neanche la formazione di un secondo fascicolo dell’esecuzione. Ed e’ stato da tempo puntualizzato che “la riunione in un’unica esecuzione forzata di piu’ pignoramenti sul medesimo immobile, a norma dell’articolo 561 c.p.c., configura effetto direttamente disposto dalla legge, e da attuarsi mediante l’intervento del conservatore immobiliare (annotazione del primo pignoramento nella nota di trascrizione relativa al secondo) e del cancelliere (inserimento dei pignoramento successivo nel fascicolo formato con quello anteriore); qualora, per qualsiasi ragione, non operi l’indicato automatico meccanismo, spetta al giudice dell’esecuzione di provvedere alla riunione, con atti di natura ordinatoria, che sono espressione del potere generale di direzione del processo esecutivo e non sono qualificabili come atti di esecuzione” (Cass. 20 dicembre 1985 n. 6549).

Da tali disposizioni discende il seguente principio di diritto, certamente applicabile alla fattispecie: laddove il medesimo bene (sia esso un bene mobile, un bene immobile o un credito) sia oggetto di distinti pignoramenti successivi, ed il secondo pignoramento abbia eventualmente dato luogo alla formazione di un ulteriore fascicolo dell’esecuzione, a seguito della necessaria riunione dei due procedimenti – rectius: dell’inserimento degli atti relativi al secondo pignoramento nel fascicolo dell’esecuzione formato in base al primo – non puo’ piu’ parlarsi di distinte procedure esecutive, in quanto l’esecuzione “si svolge in un unico processo”. Tali disposizioni, in sostanza, sanciscono il principio generale della unicita’ del processo esecutivo derivante da pluralita’ di pignoramenti aventi ad oggetto il medesimo bene, il cui fondamento (logico ancor prima che giuridico) appare evidente, non potendo ammettersi che il medesimo bene venga espropriato in distinte procedure. Il principio risulta del resto gia’ in qualche modo enunciato da questa Corte – sia pure al fine di decidere una fattispecie non del tutto coincidente con la presente – con la pronunzia del 27 ottobre 1992 n. 11695, che in motivazione cosi’ si esprime: “Dagli articoli 524, 550 e 561 c.p.c., si trae il principio per cui il medesimo bene non puo’ costituire oggetto di piu’ processi di espropriazione forzata, sicche’ l’esecuzione di successivi pignoramenti dello stesso bene, anche se avvenuta su istanza di creditori diversi dal primo, non da luogo a distinti processi di espropriazione, ma e’ ricondotta alla disciplina della proposizione di piu’ giudizi, per un’unica causa. Attraverso il pignoramento successivo dello stesso bene, il creditore fa valere il suo diritto ad essere soddisfatto sui beni del debitore in concorso con gli altri creditori (articolo 2741 c.c.), in rapporto a questi in modo non diverso che se spiegasse intervento (articolo 499 c.p.c.), anche se, in rapporto al debitore, la sua posizione processuale non e’ esposta, a differenza dei creditori intervenuti, a risentire gli effetti di eventuali vizi del primo pignoramento. L’ordinanza di autorizzazione della vendita emessa in un processo siffatto e’ atto esecutivo contenente un unico provvedimento, reso a riguardo dell’unico bene assoggettato ad espropriazione ed in confronto di tutte le parti di quest’unico processo”.

Ne discende, in base ai principi, che l’ordinanza di delega alla vendita del giudice dell’esecuzione, in quanto emessa dopo la “riunione” dei due fascicoli formati sulla base dei due distinti pignoramenti, non avrebbe in nessun caso potuto ritenersi riferibile solo ad una delle procedure “riunite”, riguardando essa necessariamente, invece, l’unico processo esecutivo nell’ambito del quale erano confluite le diverse azioni esecutive originariamente promosse dai due creditori procedenti mediante distinti pignoramenti e dunque, piu’ precisamente, l’unico bene assoggettato ad espropriazione, in confronto di tutte le parti di quest’unico processo. Non a caso del resto, il tribunale ha sottolineato che il provvedimento di delega non conteneva limitazione alcuna.

2.- Conseguente all’inammissibilita’ del primo motivo di ricorso e’ il rigetto del secondo motivo, con il quale i ricorrenti si dolgono della condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore delle parti resistenti, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c.”, ma in sostanza chiedendo la condanna delle controparti al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio come conseguenza dell’auspicato accoglimento del presente ricorso.

3.- Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio in favore dei controricorrenti (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), liquidandole in complessivi euro 5.700,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) in favore della prima, ed in complessivi euro 4.500,00 (di cui euro 200,00 per esborsi) in favore del secondo, oltre accessori tributari e previdenziali come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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