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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4196. Per la quietanza tipica la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l’atto se non provando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l’elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l’elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio. Nella quietanza “a saldo”, la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell’art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  21 febbraio 2014, n. 4196  Svolgimento del processo Con atto di citazione inviato per la notificazione ex art. 149 c.p.c. il 7 luglio 1998 l’Avv.to M.D. evocava, dinanzi al Tribunale di Salerno, T.A. nella qualità di unica erede del notaio T.G. , esponendo che nell’anno 1983 quest’ultimo gli...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione – nel regime intermedio tra il Dlgs n. 40 del 2006 e il Dlgs n. 150 del 2011 – l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso. E l’erroneo uso del ricorso è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte

Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite civile sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2883. I dubbi sull’impugnabilità del fermo amministrativo dell’auto giustificano la compensazione delle spese di lite

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387. Nell’ipotesi in cui la nullità del matrimonio, in sede di giudizio ecclesiastico, sia stata fondata sulla divergenza unilaterale tra volontà dichiarata e volontà effettiva, poiché la tutela della buona fede e dell’affidamento costituisce un principio cardine del nostro ordine pubblico la conoscenza o conoscibilità di tale divergenza rispetto ai bona matrimonii, nella specie ravvisata nella riserva mentale relativa all’indissolubilità del vincolo, costituisce accertamento di fatto rimesso esclusivamente al giudice interno, attenendo alla conformità o contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica. Ne consegue l’ininfluenza dell’eventuale diversa valutazione compiuta dal giudice ecclesiastico in ordine all’affidamento del coniuge che non ha determinato la causa di nullità, trattandosi di profilo irrilevante per il processo canonico, in quanto del tutto estraneo all’accertamento della pienezza del consenso contestata unilateralmente dall’altro coniuge

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387 Svolgimento del processo Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto da V.M. e P.G.A., pronunciata il 12 dicembre 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3964. La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ.

La massima 1. La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità...