Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 3 febbraio 2014, n. 2320 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. NAZZICONE Loredana...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4196. Per la quietanza tipica la definizione confessoria è indiscussa, per cui il creditore che, rilasciando quietanza al debitore, ammette il fatto del ricevuto pagamento rende confessione stragiudiziale alla parte, con piena efficacia probatoria, ai sensi degli artt. 2733 e 2735 c.c., e non può impugnare l’atto se non provando, a norma dell’art. 2732 c.c., che esso è stato determinato da errore di fatto o da violenza; non gli è sufficiente, quindi, provare l’elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l’elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo determinò al rilascio. Nella quietanza “a saldo”, la dichiarazione liberatoria, se intesa come ricognizione negativa di debito, implica relevatio ab onere probandi, ai sensi dell’art. 1988 c.c., ovvero, se intesa come rinuncia o transazione, attiva la corrispondente disciplina negoziale.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 febbraio 2014, n. 4196 Svolgimento del processo Con atto di citazione inviato per la notificazione ex art. 149 c.p.c. il 7 luglio 1998 l’Avv.to M.D. evocava, dinanzi al Tribunale di Salerno, T.A. nella qualità di unica erede del notaio T.G. , esponendo che nell’anno 1983 quest’ultimo gli...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 21 febbraio 2014, n. 8422. Ritenuta responsabile del reato continuato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiali in atti ufficiali, per avere, in qualità di portalettere, contraffatto la firma del destinatario sugli avvisi di ricevimento di sei raccomandate dirette ad uno studio di commercialisti. L’imputata, dovendo effettuare la consegna delle raccomandate in orario di chiusura dello studio, le aveva lasciate fuori dal portone apponendo essa stessa la firma per ricevimento del destinatario e restituendole al mittente, così evitando di tornare sul luogo per la seconda volta
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 21 febbraio 2014, n. 8422 Ritenuto in fatto 1. T.M. ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze in data 6-7-2012, che, confermando quella del Tribunale di Lucca del 2-12-2008, l’ha ritenuta responsabile del reato continuato di cui all’art. 476 cod. pen. per avere, in qualità di...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 febbraio 2014, n. 8732. Nel rientrare nella propria abitazione, fermatosi a parlare con il vicino è stato bersaglio di un apprezzamento, da parte della moglie affacciatasi alla finestra del suo appartamento di ampio spessore offensivo, composto dalle seguenti parole “ecco che è arrivato il napoletano che puzza di merda”. La specifica connotazione “geografica” dell’offesa veniva confermata dall’intervento del marito che, si esibiva in un cenno caricaturale del ballo tipicamente napoletano (la tarantella). Conaddannati entrambi alla pena pecuniaria di € 500 per ingiuria e lesioni
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 febbraio 2014, n. 8732 Fatto e diritto Con sentenza 19.7.2012, il giudice di pace di Ferrara ha condannato B.S., previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti, alla pena di 500 euro di multa, per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di ingiuria e lesioni in danno di...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione – nel regime intermedio tra il Dlgs n. 40 del 2006 e il Dlgs n. 150 del 2011 – l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso. E l’erroneo uso del ricorso è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte
Suprema Corte di Cassazione Sezioni Unite civile sentenza 10 febbraio 2014, n. 2907 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2883. I dubbi sull’impugnabilità del fermo amministrativo dell’auto giustificano la compensazione delle spese di lite
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2014, n. 2883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4176. Il provvedimento emesso ai sensi dell’art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all’esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all’esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 21 febbraio 2014, n. 4176 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Campobasso, in ordine al giudizio di separazione personale tra i coniugi A.Z. ed A.P., per quel che ancora interessa, confermando la pronuncia di primo grado, infliggeva all’appellante A.Z., affidataria esclusiva dei figli...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387. Nell’ipotesi in cui la nullità del matrimonio, in sede di giudizio ecclesiastico, sia stata fondata sulla divergenza unilaterale tra volontà dichiarata e volontà effettiva, poiché la tutela della buona fede e dell’affidamento costituisce un principio cardine del nostro ordine pubblico la conoscenza o conoscibilità di tale divergenza rispetto ai bona matrimonii, nella specie ravvisata nella riserva mentale relativa all’indissolubilità del vincolo, costituisce accertamento di fatto rimesso esclusivamente al giudice interno, attenendo alla conformità o contrarietà al parametro dell’ordine pubblico della sentenza ecclesiastica. Ne consegue l’ininfluenza dell’eventuale diversa valutazione compiuta dal giudice ecclesiastico in ordine all’affidamento del coniuge che non ha determinato la causa di nullità, trattandosi di profilo irrilevante per il processo canonico, in quanto del tutto estraneo all’accertamento della pienezza del consenso contestata unilateralmente dall’altro coniuge
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 febbraio 2014, n. 4387 Svolgimento del processo Nella sentenza impugnata, la Corte d’Appello dell’Aquila ha rigettato la domanda di declaratoria di efficacia della sentenza canonica di nullità del matrimonio contratto da V.M. e P.G.A., pronunciata il 12 dicembre 2007 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Abruzzese di Chieti, ratificata...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014, n. 3964. La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ.
La massima 1. La responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 cod. civ., è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’art. 147 cod. civ. e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 21 febbraio 2014, n. 4209. L’amministratore della comunione non può agire in giudizio in rappresentanza dei partecipanti contro uno dei comunisti, se tale potere non gli sia stato attribuito nella delega di cui al secondo comma dell’art. 1106 c.c., non essendo applicabile analogicamente – per la presenza della disposizione citata, che prevede la determinazione dei poteri delegati – la regola contenuta nel primo comma dell’art. 1131 c.c., la quale attribuisce all’amministratore del condominio il potere di agire in giudizio sia contro i condomini che contro terzi.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 21 febbraio 2014, n. 4209 Svolgimento del processo Con atto di citazione ritualmente notificato i sigg. B.P.A. , B.C. , Bo.Ag. e B.T.V. proponevano appello avverso la sentenza n. 71 del 2004 (depositata il 10 aprile 2004) emessa dal Giudice di pace di Genova-Pontedecimo, con la quale era...