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Suprema Corte di Cassazione

sezione I
sentenza 11 giugno 2014, n. 13219

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – Presidente
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13572/2013 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
AZIENDA LOCALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE – ALER BRESCIA, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 12254/2012 del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 22/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso, previa riunione dei ricorsi n. 13572/2013 e n. 7966/2013, per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con la sentenza impugnata (depositata in data 22.11.2012) il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta dalla s.r.l. (OMISSIS) contro il provvedimento in data 21 luglio 2011 con il quale il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 143, comma 1, lettera c), e articolo 154, comma 1, lettera d), aveva dichiarato illecita la somministrazione di test ai candidati alla selezione di un dirigente tecnico da inserire nell’organico dell’Aler di Brescia, effettuata per conto di quest’ultimo ente dalla (OMISSIS) s.r.l. e dalla Dott.ssa (OMISSIS); vietando il trattamento dei dati personali (anche sensibili e anche risultanti da curricula) ricavati dalla somministrazione dei test e disponendo la trasmissione del provvedimento adottato al Ministero del Lavoro ed all’Autorita’ Giudiziaria per quanto di loro competenza.
In sintesi, il Tribunale ha disatteso le censure della societa’ opponente la quale aveva dedotto di non poter essere ritenuta titolare o contitolare del trattamento dei dati personali con specifico riferimento a quelli acquisiti autonomamente – dalla Dott.ssa (OMISSIS) con la somministrazione dei test psicologici ai candidati, avendo essa provveduto alla sola raccolta (direttamente o per tramite di Aler) dei curricula rispetto ai quali non e’ dovuta alcuna informativa specifica e che il trattamento dei dati contenuti nei curricula dei candidati ad essa trasmessi, sarebbe comunque avvenuto con il consenso degli interessati, da ritenersi implicito nella stessa trasmissione del curriculum da parte di ciascuno.
Contro la sentenza del tribunale s.r.l. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Resiste con controricorso il Garante per la protezione dei dati personali.
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia della Lombardia e (OMISSIS) (intervenute nel giudizio di merito) non hanno svolto difese.
Nel termine di cui all’articolo 378 c.p.c., parte ricorrente ha depositato memoria.
1.1.- L’istanza di riunione al ricorso proposto dall’Arel contro la sentenza dell’11.8.2012 del Tribunale di Brescia non puo’ essere accolta, trattandosi di impugnazioni distinte contro provvedimenti diversi emessi da due diversi giudici del merito.
2.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. e “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Lamenta che il Tribunale abbia ritenuto la (OMISSIS) del trattamento sulla base di presunzioni illegittime. Deduce di avere agito sulla base delle istruzioni “vincolanti” dell’Arel e che i contenuti dei test erano rimessi alla scelta discrezionale della psicologa, Dott.ssa (OMISSIS).
In sintesi, lamenta che il tribunale avrebbe omesso l’esame del fatto decisivo costituito dal comportamento della Dott.ssa (OMISSIS) che ha agito in piena autonomia. Le prove sarebbero state erroneamente valutate (trascrive stralci di comunicazioni al Garante della predetta professionista).
Deduce di avere persino ignorato i dati raccolti dalla predetta.
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 6, comma 2, lettera a), n. 2, convertito nella Legge n. 106 del 2011, lamentando che il Tribunale abbia omesso di considerare che, trattandosi di curricula inviati spontaneamente dagli interessati, non trovava applicazione la disciplina sul consenso e sull’informazione circa il trattamento dei dati.
Deduce di avere agito in buona fede, stante anche le numerose modifiche intervenute al codice della privacy, che i dati sono stati spontaneamente trasmessi dagli interessati, che i dati raccolti non sono stati diffusi e che nessuno degli interessati ha lamentato danno alcuno.
3.- Il primo motivo – la’ dove non e’ inammissibile perche’ veicola censure in fatto non deducibili in sede di legittimita’ – e’ infondato.
Giova premettere, invero, che e’ applicabile, nella concreta fattispecie, il contenuto precettivo del nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 1, lettera B), convertito nella Legge n. 134 del 2012, (entrata in vigore il 12.8.2012), disposto applicabile alla impugnazione per cassazione della sentenza 11.8.2013 giusta la previsione del comma 3 dell’articolo 54 citato. Gia’ in seno a questa Sezione (v., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 28230 del 2013) – si e’ rilevato che, nella evidente prospettiva della novella introdotta dal legislatore del 2012 – che si raccorda con le previsioni originarie del codice di rito e che mira a ridurre drasticamente l’area del sindacato di legittimita’ attorno ai “fatti”- l’omesso esame del fatto decisivo oggetto di discussione nel giudizio afferisce a dati materiali, ad episodi fenomenici rilevanti, ed alle loro ricadute in termini di diritto, aventi portata idonea a determinare direttamente il giudizio.
Per converso, le censure motivazionali formulate dalla ricorrente, anche mediante deduzione di circostanze di fatto non risultanti dalla sentenza impugnata (e senza indicazione del luogo e delle modalita’ in cui siano state sottoposte al giudice del merito, quindi in violazione del principio di autosufficienza) sarebbero state inammissibili anche alla luce del testo previgente dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Nessun vero fatto decisivo trascurato dalla Corte territoriale viene indicato se non gli stessi fatti valutati nella sentenza impugnata e di cui si vorrebbe una diversa lettura.
Le Sezioni unite (n. 8053/2014), invero, hanno di recente precisato che l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Il vizio denunciato, poi, neppure sussiste alla stregua dell’articolo 132 c.p.c., e articolo 360 c.p.c., n. 4, alla luce dei quali l’inosservanza dell’obbligo di motivazione e’ deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica, ipotesi nella specie non ricorrenti.
La riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in Legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’articolo 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione. Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.
D’altra parte, non e’ possibile veicolare censure motivazionali attraverso la denuncia della violazione degli articoli 115 e 166 c.p.c., sostanzialmente lamentando, pero’, che “la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.
3.1.- Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 4, per “titolare” del trattamento si intendono, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalita’, alle modalita’ del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza; per “responsabile” del trattamento si intendono, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; per “incaricati” del trattamento si intendono, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile.
Nella concreta fattispecie il giudice del merito – con ampia e logica motivazione – ha accertato, in fatto, che: il 1.2.2010 tra Aler Brescia e (OMISSIS) e’ intervenuto un contratto di collaborazione per le attivita’ di selezione di personale ed in particolare per la ricerca di un dirigente tecnico rispetto alla quale sono stati pubblicati annunci su (OMISSIS) e su (OMISSIS) del (OMISSIS) con indicazione agli interessati di inviare i curricula ad Aler (nella prima pubblicazione) ovvero a (OMISSIS) (nella seconda);
il 1.2.2011 Aler ha richiesto a (OMISSIS), con riferimento alla selezione del dirigente tecnico, di procedere ad un primo colloquio con i candidati e quindi ad un colloquio integrativo con quanti ritenuti idonei, completo di “reattivi psicologici”;
per tale attivita’, (OMISSIS) si e’ avvalsa della Dott.ssa (OMISSIS), che ha provveduto alla somministrazione di test e questionari (ivi compresa la batteria CBA 2.0) ai candidati a lei indicati da (OMISSIS).
I test e questionari contenevano specifiche richieste anche in merito ai rapporti affettivi, alla loro stabilita’, alla vita sessuale, alle condizioni di salute psico-fisica, ad eventuali interruzioni di gravidanza, ad abitudini personali (alimentari, fumo, consumo di alcolici o droghe), a tentativi di suicidio anche solo presi in considerazione, a precedenti giudiziari; il tutto in violazione della Legge n. 300 del 1970, articolo 8; Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 10, e Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, comma 1, lettera a).
Sussisteva la contitolarita’ perche’ nel contratto di collaborazione concluso tra Aler e (OMISSIS), questa era espressamente indicata quale “titolare del trattamento” ed inoltre, vista la specifica procedura di selezione, seguita, ad essa doveva essere riconosciuta anche la posizione di contitolare rispetto al trattamento dei dati personali connessi alla somministrazione dei test e dei questionari da parte della Dott.ssa (OMISSIS).
Cispel, infatti, assuntasi l’incarico di svolgere la selezione di un dirigente tecnico e di procedere ad un secondo “colloquio integrativo completo di reattivi psicologici” dei candidati, ha ritenuto di avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo che ha proceduto secondo le indicazioni e le istruzioni fornite da (OMISSIS) alla quale sono state rimesse le valutazioni per il loro successivo trattamento nella procedura di selezione.
Il dato che alla somministrazione dei questionari e dei testi (OMISSIS) non abbia direttamente proceduto era dunque di per se’ privo di rilevanza, posto che l’attivita’ della Dott.ssa (OMISSIS) si era inserita in un procedimento di maggior ampiezza gestito da (OMISSIS).
Non puo’ sfuggire alla qualifica di titolare del trattamento chi, come (OMISSIS), sia concorso a determinare le finalita’ e le modalita’ del trattamento occupandosi della sua complessiva organizzazione, anche qualora taluni aspetti siano demandati a personale specializzato.
Anche in punto di titolarita’ in capo a (OMISSIS) del trattamento relativo alla raccolta dei dati contenuti nei curricula ad essa pervenuti, ovvero trasmessi da Aler, le considerazioni contenute nel provvedimento impugnato andavano condivise, non risultando che la ricorrente avesse fornito alcuna informativa, ne’ oralmente ne’ per iscritto (articolo 13 D.l.vo n. 196/2003), ai soggetti che in conformita’ al bando pubblicato hanno proceduto ad inviare il proprio curriculum.
4.- Quanto al secondo motivo, osserva la Corte che il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 6, comma 2, lettera a), convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, ha aggiunto al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 13, il seguente comma: “5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non e’ dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare e’ tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettera a), d) ed f).”. Con la stessa disposizione e’ stata modificata la norma (articolo 26, comma 3, lettera b bis) relativa al consenso al trattamenti dei dati contenuti nei curricula spontaneamente trasmessi.
Il giudice del merito ha rilevato che nessuna informativa successiva al primo contatto risulta e’ stata fornita e, comunque, e’ assorbente il rilievo per il quale la modifica legislativa e’ successiva ai fatti oggetto del provvedimento del Garante, il quale ha attivato il procedimento su notizie apparse sulla stampa nel maggio 2011, in relazione alla selezione gia’ espletata. Dunque, il trattamento illecito e’ avvenuto prima dell’entrata in vigore della norma invocata, cosi’ come rilevato dal Tribunale, il quale ha altresi’ evidenziato che non si trattava di curricula inviati di iniziativa degli interessati, ma solo a seguito di annuncio di lavoro pubblicato su quotidiani ad impulso dell’ente interessato all’assunzione. Come ha ricordato il P.G., invero, secondo questa Corte in tema di illeciti amministrativi, l’adozione dei principi di legalita’, irretroattivita’ e divieto di analogia, di cui alla Legge n. 689 del 1981, articolo 1, comporta l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilita’ della disciplina posteriore eventualmente piu’ favorevole, a nulla rilevando che detta piu’ favorevole disciplina, successiva alla commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all’emanazione del provvedimento di accertamento (Sez. L, n. 1105/2012).
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ – nella misura liquidata in dispositivo – vanno poste a carico della ricorrente in favore del Garante. Infine, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del Garante che liquida in euro 7.200,00 oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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