Suprema Corte di Cassazione Sezione II sentenza 20 giugno 2014, n. 14119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott....
Categoria: Corte di Cassazione
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 luglio 2014, n.15229. Se, nei confronti del danneggiato, l'assicuratore è tenuto responsabile del ritardo nella messa a disposizione del massimale non appena acclarata la responsabilità dell'assicurato, così da risultare a debito, anche oltre il massimale, solo a titolo di interessi ed, eventualmente, di maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., nei confronti del danneggiante assicurato, la misura della sua responsabilità non è vincolata ai meri oneri finanziari della mora, concretandosi nell'importo (ultramassimale) corrispondente alla differenza tra quanto il responsabile avrebbe dovuto pagare al danneggiato se l'assicuratore avesse tempestivamente adempiuto le proprie obbligazioni, e quanto invece egli sarà costretto a pagare in conseguenza del ritardato adempimento. Anche quando il danneggiante-assicurato fondi la propria domanda di mala gestio non già su fatti pregiudizievoli specifici (riconducibili, ad esempio, alla trascuratezza delle difese processuali ovvero al fallimento di convenienti opportunità transattive), ma sul mero ritardo nel pagamento del massimale, la misura della responsabilità dell'assicuratore nei suoi confronti non trova limite nel massimale; il quale integra in realtà un “tetto” risarcitorio valevole solo nei confronti del terzo danneggiato. In altri termini, nei riguardi dell'assicurato, la responsabilità dell'assicuratore per la mora – pur muovendo necessariamente anch'essa dalla capienza o incapienza iniziale del massimale rispetto al danno cagionato, nonché dal ritardo con il quale esso sia stato liquidato a favore del danneggiato – può sussistere (oltre i suddetti pesi finanziari da ritardo) per l'intero danno risarcibile posto a carico del danneggiante; del quale quest'ultimo dovrà essere tenuto indenne.
Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 3 luglio 2014, n.15229 Ritenuto in fatto Nel (omissis) V.O. ed i genitori S.G. e V.C. (anche nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore V.E. ) convenivano in giudizio, avanti al tribunale di Ascoli Piceno, T.R. e la compagnia assicuratrice Lavoro & Sicurtà spa, chiedendone la...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 15109 del 2 aprile 2014. Risponde di concorso omissivo in violenza sessuale ex artt. 40 co. 2 e 609 bis c.p. la madre che, essendo a conoscenza (o potendo conoscere) degli abusi perpetrati dal proprio marito in danno dei figli, non interviene a scongiurare il verificarsi degli episodi illeciti o quantomeno la loro perpetuazione, avendone la concreta possibilità.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III sentenza 2 aprile 2014, n. 15109 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 6.2.2013, confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Lecce, emessa il 6.12.2011, con la quale G.F. , applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato,...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 luglio 2014, n. 15070. Il D.M. n. 44/2011 che nel dettare le regole tecniche del processo telematico ha definito con maggior precisione le modalità attuative delle precedenti disposizioni chiarendo che una volta ottenuta da parte dell’ufficiale giudiziario interessato la prescritta abilitazione, ogni avvocato, dopo la necessaria comunicazione del proprio indirizzo di PEC al Ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, diventa il solo responsabile della gestione della propria PEC e non può invocare malfunzionamenti della stessa per contestare irregolarità di notifica.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 2 luglio 2014, n. 15070 Svolgimento del processo 1.- La sentenza attualmente impugnata (depositata il giorno 1 marzo 2013) dichiara improcedibile l’appello proposto, con ricorso depositato il 4 dicembre 2012, da I.A.S. avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1604/2012 del 6...
Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15429. In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il potere di applicare la sanzione adeguata alla gravità ed alla natura dell'offesa arrecata al prestigio dell'ordine professionale è riservato agli organi disciplinari, cosicché la determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di legittimità, salvo il caso di assenza di motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 7 luglio 2014, n. 15429 Svolgimento del processo L’avvocato P.O. impugnò avanti al Consiglio Nazionale Forense la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca del 30.9.2011-21.5.2012, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della cancellazione dall’Albo professionale, per avere svolto, in data 10.12.2010, attività...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 30 aprile 2014, n. 18267. Rapporto di contiguità tra la confisca di prevenzione e quella contemplata dall'art. 12-sexies della L. 356/1992. E' stato escluso che tra de due ipotesi di confisca possa ipotizzarsi un vero e proprio ne bis in idem, ha ritenuto prospettabile una specie di preclusione processuale, come quella conosciuta nella materia cautelare, che si caratterizza per una minore stabilità rispetto al giudicato vero e proprio, in quanto è suscettibile di essere messa in discussione con la sopravvivenza di fatti nuovi. Tale tipologia di preclusione opera solo in presenza di pronunce aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità, dovendo escludersi che la pregiudizialità possa fondarsi su ragioni processuali ovvero su presupposti non comuni, ad esempio sulla esclusione della pericolosità del prevenuto
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Sentenza 30 aprile 2014, n. 18267 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente – Dott. CONTI Giovanni – Consigliere – Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere – Dott. FIDELBO Giorgio –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 giugno 2014, n. 23913. In tema di reati contro la libertà sessuale, integra il reato di cui all'art. 609-bis c.p. qualunque forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all'interno di tale rapporto un diritto all'amplesso né conseguentemente il potere di esigere od imporre una prestazione sessuale
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III sentenza 6 giugno 2014, n. 23913 Svolgimento del processo 1. La Corte di Appello di Roma, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente C.S., con sentenza del 12.11.2013, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 04.11.2012, riducendo la pena ad anni 4 di reclusione, con le attenuanti generiche, revoca...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 30 giugno 2014, n. 14794. Gli eredi non possono annullare il matrimonio contratto dal de cuius in stato di assoluta incapacita' di intendere e di volere se l’azione non è stata gia' esercitata dallo stesso prima della morte
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 giugno 2014, n. 14794 Svolgimento del processo La Corte di appello di Roma, con sentenza 30 novembre 2011, ha rigettato il gravame proposto da T.A. e T.C. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la loro domanda di annullamento del matrimonio contratto, in data...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2014, n. 15396. In tema di divisione ereditaria di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio di cui all’art. 720 c.c. (in base ai quali l'immobile medesimo deve essere compreso per intero, con l'addebito dell'eccedenza nella porzione del condividente avente la quota maggiore, ovvero nella porzione di più condividenti ove questi ne chiedano congiuntamente l'attribuzione), purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata, che si risolve in un tipico accertamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità ove adeguatamente motivato.
suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 4 luglio 2014, n. 15396 Ritenuto in fatto Con citazione notificata in data 27.10.1978 C.M.G., CO.Pr. , C.D.C. ed C.E. , evocavano in giudizio il loro fratello C.P. , chiedendo l’assegnazione congiunta dei beni ereditari loro pervenuti, salvo conguaglio in favore di quest’ultimo, di un piccolo complesso immobiliare...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888. L'art. 1835, co. 2, cod. civ., che, nello stabilire che le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti fra la stessa e il depositario, delinea una presunzione iuris tantum di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto. È possibile peraltro vincere tale presunzione con la dimostrazione che un'operazione di versamento o prelevamento di somme, benché non annotata, sia stata comunque eseguita. In base a quanto disposto dall'art. 2697 cod. civ., è colui che afferma l'esistenza di un diritto a dover provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 1 luglio 2014, n. 14888 Ritenuto in fatto – che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civile: “Con atto di citazione del 1 dicembre del 1994 P.C.A. citava in giudizio, davanti al Tribunale di Virente, la Banca di Credito...