Cassazione toga rossa

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI

Sentenza 30 aprile 2014, n. 18267

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere –
Dott. FIDELBO Giorgio – rel. Consigliere –
Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
G.C., nato a (OMISSIS);
avverso il decreto del 26 ottobre 2012 emesso dalla Corte d’appello di Catanzaro;
visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. ANIELLO Roberto, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. FIDELBO Giorgio.

Svolgimento del processo

1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte d’appello di Catanzaro ha confermato il provvedimento del 15 dicembre 2011 con cui il Tribunale di Cosenza aveva sottoposto G.C. alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni e disposto la confisca di due terreni situati in Cassano allo Ionio acquistati dal proposto il 26.10.2001 e l’11.8.2005.

2. L’avvocato Roberto Le Pera, nell’interesse del G., ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al decreto riguardante la disposta confisca dei terreni.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge con riferimento alla omessa motivazione sulla sproporzione tra capacità economica del proposto e le acquisizioni immobiliari effettuate. Si assume che sono state disattese le conclusioni del perito nominato dal primo giudice, coincidenti con quelle del consulente di parte, che aveva ritenuto la compatibilità della situazione patrimoniale del proposto rispetto agli immobili acquistati, in quanto l’acquisto sarebbe avvenuto con denaro proveniente dall’attività d’impresa esercitata.

In sostanza, i giudici di appello avrebbero omesso di valutare la redditualità derivante dall’attività imprenditoriale svolta dal G., pervenendo ad una ricostruzione incompleta della sua effettiva situazione patrimoniale, basata solo sui redditi desumibili dalle sue dichiarazioni quale persona fisica e del proprio nucleo familiare.

Il ricorrente evidenzia che il volume d’affari della ditta individuale G. è stato di oltre 8 milioni di lire nel 2001 e di oltre novecento Euro nel 2005.

Con un secondo motivo denuncia un ulteriore vizio di motivazione desumibile dal provvedimento, là dove la Corte d’appello non ha tenuto conto che il terreno acquistato nel 2005 è stato pagato in diverse rate, la prima di Euro 20.000 e il restante prezzo pari ad Euro 130.000 in tre distinte rate scadenti nel luglio del 2008.

Con l’ultimo motivo lamenta il vizio di omessa motivazione in ordine alle argomentazioni che hanno condotto, nel procedimento penale a carico dello stesso G. imputato del reato di cui all’art. 416- bis c.p., la Corte d’appello di Catanzaro a revocare la confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, sui medesimi beni con sentenza n. 614/2011 divenuta irrevocabile. In tale sentenza si prende atto che la relazione del consulente di parte, Dott. D., ha evidenziato una serie di errori negli accertamenti della polizia giudiziaria in ordine al prezzo degli immobili e, soprattutto, sulla compatibilità della situazione patrimoniale del G. rispetto alla quasi totalità degli acquisti effettuati. Secondo il ricorrente il giudice della misura di prevenzione avrebbe dovuto prendere atto di tale decisione, puntualmente prodotta dinanzi al Tribunale di Cosenza, che ha negato l’esistenze di una sproporzione tra le disponibilità economiche e gli acquisti effettuati. Invece, il primo giudice del procedimento di prevenzione ne ha ritenuto l’irrilevanza sul presupposto dell’autonomia del procedimento penale rispetto a quello di prevenzione e la Corte territoriale non ha motivato in ordine alle censure che la difesa aveva esposto proprio con riferimento alla statuizione del giudice del procedimento penale.

3. Nella sua requisitoria scritta il procuratore generale ha rilevato l’inammissibilità dei primi due motivi, in quanto non dedotti nell’atto di appello.

Riguardo al terzo motivo ha sostenuto che la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza penale che ha revocato la confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, costituisce fatto successivo all’emissione del decreto impugnato, che può legittimare la proposizione di una istanza di revoca, ma non può essere dedotta in sede di legittimità avverso il provvedimento della Corte d’appello.

4. In data 21 gennaio 2014 l’avvocato Le Pera Roberto ha depositato motivi nuovi, in cui, premesso che la Corte d’appello non avrebbe potuto pronunciarsi in merito al valore vincolante della statuizione in sede penale in quanto sulla sentenza n. 614/2011 non era stata ancora annotata l’irrevocabilità riguardante la revoca della confisca, pone la questione della incidenza nel giudizio in cassazione dell’intervenuta irrevocabilità della citata decisione.

Si rileva come sia la misura di prevenzione patrimoniale, che il sequestro funzionale alla confisca di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, adottato in sede penale sono stati giustificati sull’asserita sproporzione tra le disponibilità economiche del ricorrente e gli acquisti dal medesimo effettuati e si sottolinea che il fondamento della revoca disposta con la sentenza n. 614/2011 è costituito proprio dall’esclusione di tale sproporzione motivando sulla natura imprenditoriale dell’attività svolta dal G..

Vi sarebbe dunque una perfetta coincidenza tra gli elementi valutativi posti a fondamento tra i due inconciliabili provvedimenti, sicchè si imporrebbe l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello perchè verifichi l’esistenza della rilevata inconciliabilità tra le motivazioni adottate dai due giudici.

Inoltre, replicando alla requisitoria scritta del procuratore generale in cui si sostiene che la sopravvenuta irrevocabilità della sentenza in questione costituisce fatto successivo rispetto alla decisione della Corte d’appello e quindi irrilevante, assume che la citata sentenza era già irrevocabile al momento in cui è intervenuta la decisione del giudice di secondo grado, anche se non risultava annotata l’irrevocabilità con riferimento alla revoca della confisca.

Con i successivi motivi si censurano gli ulteriori argomenti utilizzati dal procuratore generale per sostenere l’inammissibilità del ricorso.

Infine, si ribadisce la doglianza relativa alla mancanza di motivazione circa la attività economica esercitata dal G..

5. In data 24 gennaio 2014 l’avvocato GAITO Alfredo, nell’interesse del proposto, ha depositato una nota di replica alle tesi sostenute dal procuratore generale, contestando che la sentenza irrevocabile costituirebbe fatto nuovo non deducibile in cassazione. Si assume che la decisione emessa nel procedimento penale è divenuta irrevocabile il 10.12.2011, cioè prima del giudizio di appello di prevenzione, in quanto cioè che rileva non è certo l’attestazione formale da parte della Cancelleria.

In ogni caso, sostiene che si sia verificata una vera e propria preclusione processuale, deducibile anche in sede di legittimità, trattandosi di provvedimenti che si basano su analoghi presupposti e che hanno ad oggetto gli stessi beni, sicchè le due decisioni sono da ritenere inconciliabili rispetto al giudizio di sproporzione.

Motivi della decisione

6. I primi due motivi sono inammissibili, perchè deducono entrambi il vizio di motivazione, mentre, come è noto, in questa materia il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, in forza della generale disposizione della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 10, applicabile anche nei casi di pericolosità qualificata di cui alla legge n. 575 del 1965. Invero, in sede di legittimità il vizio di motivazione è proponibile solo nel caso questa sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, traducendosi perciò in violazione di legge per mancata osservanza, da parte del giudice di merito, dell’obbligo, sancito del citato art. 4, comma 9, di provvedere con decreto motivato: il che nel caso di specie non è avvenuto, in quanto la Corte d’appello ha motivato sia sulla sproporzione tra la capacità economica del proposto e i beni posseduti, sia sulle modalità di acquisto dei terreni.

7. E’ invece fondato il terzo motivo – ripreso anche nelle successive memorie – nei limiti di seguito indicati.

Il ricorrente lamenta che i giudici di merito non abbiano preso in considerazione l’intervenuta revoca della confisca disposta ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, avente ad oggetto gli stessi beni interessati dalla misura di prevenzione patrimoniale, nel diverso procedimento penale a carico dello stesso G., imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p., revoca determinata dall’esclusione dell’esistenza di una sproporzione tra disponibilità economiche e acquisti effettuati; con i successivi motivi e memorie depositati, il ricorrente ha precisato che la revoca è stata disposta con sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 614/2011, divenuta irrevocabile il 10.12.2011, quindi prima del giudizio di appello di prevenzione, sicchè tale situazione avrebbe dovuto essere valutata dalla Corte territoriale.

La questione proposta attiene al tema delle interferenze tra la confisca di prevenzione e quella prevista dall’art. 12 sexies cit.

che, pur presentando evidenti differenze ontologiche e strutturali, hanno punti in comune, sia dal punto di vista funzionale, in quanto dirette ad intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza necessità di doverne dimostrare la specifica provenienza da delitti, sia dal punto di vista strutturale, dal momento che entrambe le figure prevedono l’identico presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilità, sebbene collegati in un caso alla pericolosità soggettiva, nell’altro ad una sentenza di condanna.

Su tali aspetti, particolarmente controversi, è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte con una serie di decisioni che, sebbene abbiano escluso che tra le due tipologie di confisca possa ipotizzarsi un vero e proprio ne bis in idem, tuttavia hanno ritenuto prospettabile una sorta di preclusione processuale, come quella conosciuta nella materia cautelare, che si caratterizza per una minore stabilità rispetto al giudicato vero e proprio, in quanto è suscettibile di essere messa in discussione con la sopravvenienza di fatti nuovi (cfr., Sez. 1^, 18 novembre 2008, n. 44332, Araniti; Sez. 1^, 14 novembre 2009, n. 41492, Caridi; Sez. 6^, 10 dicembre 2010, n. 258, Sollima; Sez. 6^, 27 novembre 2012, n. 47983, D’Alessandro).

In ogni caso, secondo tali decisioni questa forma di preclusione può operare solo in presenza di pronunce aventi ad oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolarità dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilità, dovendo escludersi che la pregiudizialità possa fondarsi su ragioni processuali ovvero su presupposti non comuni, ad esempio sulla esclusione della pericolosità del prevenuto (Sez. 6^, 21 gennaio 2013, n. 872, Barbaro).

Nella specie, l’interferenza denunciata riguarda le possibili conseguenze derivanti dalla revoca di una delle confische sull’altra misura. In particolare, come si è già detto, la preclusione sarebbe rappresentata dalla revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies cit., sugli stessi beni oggetto della misura di prevenzione nel parallelo procedimento, in quanto la revoca risulta determinata da una valutazione relativa all’assenza di sproporzione tra redditi e disponibilità, quindi riguarda uno dei punti in comune delle due tipologie espropriative.

Un’analoga questione è stata decisa da questa stessa Sezione, che ha avuto modo di precisare che “la definitività di un provvedimento reiettivo, emesso in una delle due sedi processuali (non importa quale) ed afferente gli accertamenti in fatto dei rassegnati presupposti costitutivi comuni (con esclusione dunque delle decisioni di segno avverso che afferiscano a ragioni di mero rito o ineriscano ad altri momenti di concessione delle misure), finisce per costituire un ostacolo radicale ad un intervento ablativo di segno positivo” (Sez. 6^, 27 novembre 2012, n. 47983, D’Alessandro). Affermazione che si giustifica sulla base del principio di preclusione, che trova la sua diretta derivazione in quello del ne bis in idem, che, per esigenze di certezza del diritto e di economia processuale, pone il divieto della reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sulla medesima res iudicanda.

In questo modo è stato ribadita l’esistenza di un rapporto di contiguità tra la confisca di prevenzione e la confisca di cui all’art. 12 sexies cit. e la possibilità che situazioni di sovrapposizione tra le due figure siano idonee a giustificare una preclusione in caso di decisioni contrastanti.

Nel caso in esame, il contrasto riguarda la sproporzione tra patrimonio e disponibilità finanziaria nell’ottica dell’accertamento legato alla legittima provenienza dei beni: sproporzione che è ritenuta sussistente nel procedimento di prevenzione e che sembrerebbe, invece, negata, nel procedimento penale, conclusosi con sentenza irrevocabile.

8. Questa obiettiva interferenza tra i due procedimenti è stata del tutto ignorata dal provvedimento impugnato che sul punto non ha speso alcuna parola. Invero, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare in concreto il contenuto della sentenza n. 614/2011, accertando le ragioni della revoca della confisca disposta ai sensi dell’art. 12 sexies cit. e controllando anche l’irrevocabilità della decisione.

A tale omissione, che si è risolta in una violazione della norma processuale, avendo dato luogo ad un error in procedendo, si deve ovviare disponendo l’annullamento del decreto impugnato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per un nuova deliberazione.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro per nuova deliberazione.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2014.

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