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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 settembre 2014, n. 19790. Nell'ipotesi, in cui il genitore o i suoi eredi diretti manchino fin dall'instaurazione del giudizio il curatore speciale non può che ritenersi una parte necessaria. La norma, peraltro, prevede che debba essere nominato (in via esclusiva) dal giudice davanti al quale il giudizio "deve essere promosso". Tale organo giudiziario, di conseguenza, non può che essere individuato nel giudice di primo grado, dovendo configurarsi, la predetta nomina come un adempimento cui esso è tenuto in via esclusiva. Nel procedimento rivolto alla dichiarazione di adottabilità la nomina del curatore speciale del minore, quando necessaria, per difetto di rappresentanza legale o per la virtuale situazione di conflitto d'interessi che può determinarsi anche nei confronti del tutore, deve essere disposta fin dall'inizio del giudizio di primo grado svolgendo una funzione preventiva rispetto alla realizzazione completa della garanzia del contraddittorio

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 settembre 2014, n. 19790 Svolgimento del processo Con ricorso del 21/7/1995 B.L. chiedeva al Tribunale di Firenze che fosse dichiarata l’ammissibilità dell’azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale da Ac.Ar. . Al riguardo affermava di essere nata nel (…). Sua madre B.E. aveva svolto mansioni di segretaria...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2014, n. 19006. Un sincero affetto materno non è sufficiente a impedire la dichiarazione di adottabilità del minore qualora, per la grave condizione psichica dell'unico genitore, il perdurare del rapporto sia tale da trasmettere ansie ed angoscia al minore, già in stato di affidamento presso un istituto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2014, n. 19006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria C. – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19176. In un procedimento per risarcimento del danno, l'assicurazione deve sobbarcarsi anche le spese di lite sostenute per la costituzione e difesa dell'assicurato in quanto volte ad accertare la sussistenza o meno del diritto del terzo all'indennizzo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19176 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. D’AMICO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19149. In caso di conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato, la nomina del curatore speciale previsto dall'art. 78 del c.p.c. ha efficacia ex tunc. Essa, pertanto, se avviene in appello e dopo lo spirare del termine per appellare, lascia fermi gli effetti dell'appello tempestivamente proposto dal rappresentante dell'appellante in conflitto di interessi.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 settembre 2014, n. 19149 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 3 settembre 2014, n. 36703. Il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 consiste nella indicazione, in una delle dichiarazioni annuali riguardanti le imposte sui redditi ovvero quelle sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, ovvero di elementi passivi fittizi: si tratta di condotta caratterizzata dal dolo specifico di evasione delle imposte. Per la punibilita' di tale condotta e' richiesto il superamento della c.d. "soglia di punibilita'" corrispondente ad euro 103.291,38. Inoltre, quale ulteriore condizione, e' richiesto che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti alla imposizione fiscale – eventualmente anche mediante la indicazione di elementi passivi fittizi – risulti superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati nella dichiarazione o comunque venga superata la soglia massima di euro 2.065.827,60. Entrambi i limiti sopra riportati devono coesistere e sono relativi a ogni singola imposta, anche se queste sono ricomprese in un'unica dichiarazione fiscale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 3 settembre 2014, n. 36703 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ACETO...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 24 settembre 2014, n. 39075. Quanto ai profili della "elusione", l'interesse tutelato dall'art. 388 cod. pen. non è l'autorità in sé delle decisioni giurisdizionali, bensì l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione, con la conseguenza che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'articolo 388, comma secondo, cod. pen. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, nella vicenda in oggetto – l'obbligo richiedeva, per la sua efficace attuazione, la necessaria collaborazione dell'obbligato, nella sua qualità di Sindaco del Comune, in quanto "la reintegra nella qualifica (apicale) e nelle funzioni di Comandante del Corpo di polizia municipale del Comune, con la relativa posizione stipendiale" presupponeva necessariamente la revoca dei provvedimenti di ristrutturazione che erano stati illegittimamente adottati, con "riattribuzione" alla polizia municipale, come poi tardivamente avvenuto, della qualità di “unità operativa autonoma". La nozione di elusione ha valenza diversa a seconda della natura dell'obbligo imposto: se questo è di non fare, il semplice agire in contrasto realizza l'elusione dell'obbligo; se invece si tratta di obbligo di fare, l'elusione si può realizzare solo con un comportamento volto a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale; con l'ulteriore corollario che, se il conseguimento di tale risultato – come nella specie – presuppone la necessaria collaborazione del soggetto obbligato, anche l'inerzia di quest'ultimo concreta l'elusione

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 24 settembre 2014, n. 39075 Ritenuto in fatto M.M.C. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 6 dicembre 2012 della Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza 3 marzo 2010 del Tribunale di Enna, da lui appellata e dal Procuratore generale, di condanna...

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Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 18 settembre 2014, n. 38344. Qualora la condotta furtiva riguardi una pluralità di cose di pertinenza dello stesso detentore, nel medesimo contesto temporale e spaziale, se l'agente si impossessi di alcuni dei beni, senza riuscire, per cause indipendenti dalla sua volontà, a impossessarsi degli altri, l'azione complessa, essendo progressiva, deve essere considerata unica, in quanto la parte più rilevante, già posta in essere, assorbe quella in itinere; e realizza un solo e unico reato consumato delle cose sottratte, restando escluse sia l'ipotesi del furto tentato sia quella del furto consumato in concorso con il tentativo. (Nel caso di specie, l'imputato aveva bevuto della birra mentre si trovava all'interno di un supermercato, avendo, quindi, cura di riporre il contenitore semivuoto sullo scaffale, per dissimulare la sottrazione, e poi aveva nascosto altri oggetti nella borsa; tutta l'azione delittuosa si era sviluppata sotto il costante e diretto controllo degli addetti alla sorveglianza che erano intervenuti subito dopo che l'imputato aveva superato la cassa, senza esibire e senza pagare la merce furtivamente prelevata)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 18 settembre 2014, n. 38344 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata il 25 maggio 2012 e depositata il 4 giugno 2012, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della impugnata sentenza del 24 febbraio 2009 del Tribunale di Nola, a carico di P.G. e di C.V....