Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23928. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23928 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 3 giugno 2009, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.S. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, odierni intimati, aveva riconosciuto ai...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 novembre 2014, n. 24001. L'ordinamento italiano – per il quale madre è colei che partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.) – contiene, all'art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, cit., un espresso divieto

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 novembre 2014, n. 24001 Svolgimento del processo Con ricorso del 20 gennaio 2012 il pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia chiese dichiararsi lo stato di adottabilità del minore P.C. , nato in (omissis) , figlio dei coniugi sig. P.D. e sig.ra Pa.An. ....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 ottobre 2014, n. 22761. Deve escludersi che, ai fini della determinazione del compenso spettante ad un avvocato quale componente del collegio sindacale di una società per azioni, possa utilizzarsi la tariffa forense, applicabile solo se riferibile alla consulenza o assistenza delle parti in affari giudiziari o extragiudiziari

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 27 ottobre 2014, n. 22761 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791. In tema di stupefacenti, la affermata continuazione tra i reati puo' determinare l'annullamento della sentenza impugnata qualora sia possibile ritenere che la pena inflitta possa essere rideterminata dal giudice del rinvio per effetto dell'applicazione del principio di prevalenza della legge penale piu' favorevole al reo

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 ottobre 2014, n. 44791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 novembre 2014, n. 46282. In caso di uso indebito, per scopi personali, dell'utenza telefonica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni d'ufficio, ciascuna telefonata compiuta con l'apparecchio di servizio integra un'autonoma condotta di peculato d'uso, rispetto alla quale dovrà dunque essere compiuta la verifica di offensività e, quindi, di rilevanza penale del fatto; ciò salvo che, per l'unitario contesto spaziotemporale, le plurime chiamate non possano ritenersi integrare un'unica ed indivisibile condotta. È invero connaturale alla fattispecie di peculato d'uso che l'agente agisca all'esclusivo fine di fare un uso momentaneo della cosa e che questa, dopo l'uso, sia stata immediatamente restituita. L'elemento della "fisica" sottrazione della res alla sfera di disponibilità e controllo della pubblica amministrazione non è essenziale, in quanto estraneo allo specifico scopo perseguito dal legislatore, di tal che il peculato d'uso risulta configurabile anche nel caso in cui l'apparecchio non esca mai dalla materiale disponibilità della pubblica amministrazione e, nondimeno, il telefono assegnatogli per le esigenze dell'ufficio sia utilizzato dal pubblico agente per fini personali. Tuttavia, proprio la struttura della fattispecie del peculato d'uso, presupponendo l'uso momentaneo, è inconciliabile con un uso prolungato della cosa altrui

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 10 novembre 2014, n. 46282 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 17 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Palermo ha riformato la sentenza del 4 giugno 2012 (in punto di inquadramento giuridico e, di conseguenza, in punto di pena), con la quale il Tribunale di Palermo ha...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881. L'operazione di svuotamento delle casse delle società e di successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro, integrante il reato di riciclaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. LOMBARDO...