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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 marzo 2015, n. 9792. Il responsabile di un industria alimentare, intesa quale esercizio della preparazione, trasformazione, fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione, manipolazione, vendita, fornitura e somministrazione di prodotti alimentari, deve garantire che tali operazioni siano effettuate in modo igienico, gravando diversamente sullo stesso la responsabilità prevista dall'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283 che si riferisce a tutti i soggetti che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti alimentari destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie. Secondo la norma dell'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, i destinatari delle sue disposizioni sono infatti tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico sanitarie e quindi tanto i fabbricanti che i rivenditori. Questi ultimi, peraltro, sono da riconoscersi esenti da responsabilità, unicamente quando la non ottemperanza ai precetti della legge riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, le condizioni interne degli involucri e cioè ogni qualvolta essi non abbiano la possibilità di controllare fa qualità e la condizione del prodotto posto in vendita . Nel qual ultimo caso la responsabilità grava sul produttore, in quanto in caso di accertata difformità della sostanza alimentare posta in vendita dai requisiti di commestibilità prescritti, la responsabilità del rivenditore viene meno (e, dunque, è il produttore a doverne rispondere) quando trattasi di prodotti posti in vendita in confezioni originali, riscontrati affetti da irregolarità attinenti i loro requisiti intrinseci, o la loro composizione, o le condizioni interne dei recipienti (come nel caso di specie, essendo stato rinvenuto un corpo estraneo), in relazione ai quali il rivenditore non ha la possibilità di controllare la qualità o la condizione del prodotto posto in vendita, non potendosi ammettere, da parte di costui, manomissioni del recipiente o dell'involucro

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 marzo 2015, n. 9792   Ritenuto in fatto 1. D.S.G. ha proposto ricorso, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, avverso la sentenza del tribunale di RIETI emessa in data 24/09/2013, depositata in data 24/10/2013, con cui il medesimo, all’esito del dibattimento, era stato condannato alla pena condizionalmente...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 marzo 2015, n. 4663. Ai fini di cui all'art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  9 marzo 2015, n. 4663 Svolgimento del processo È stata depositata la seguente relazione: «1. A.B. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Cagliari, il Comune di quella città, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta verificatasi in ora notturna e dovuta alla presenza di una...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941. Non tutte le ipotesi di disastro previste dal Capo 1 del Titolo 6 del Libro 2 del codice penale (delitti contro l'incolumita' pubblica) hanno di necessita' le caratteristiche di un macroevento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 febbraio 2015, n. 7941 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CORTESE Arturo – Presidente Dott. DI TOMASSI M. – rel. Consigliere Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 marzo 2015, n. 9633. Il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza. Perché, però, l'evento possa essere addebitato al gestore dell'esercizio commerciale è necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione. Laddove gli schiamazzi o i rumori avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al cosiddetto ius excludendi in danno di coloro che, con il loro comportamento, realizzino tale contrasto. Ma se il disturbo del riposo e delle occupazioni da parte degli avventori dell'esercizio pubblico avvenga, come nell'occasione, all'esterno del locale, per poter configurare la responsabilità del gestore è necessario quanto meno fornire elementi atti a evidenziare che egli non abbia esercitato il potere di controllo e che a tale omissione sia riconducibile la verificazione dell'evento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 5 marzo 2015, n. 9633 Ritenuto in fatto Con ordinanza del 10 ottobre 2014 il Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta di riesame formulata dal M.S. avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto nei confronti dell’esercizio pubblico da quello gestito, denominato (omissis) , con decreto del Gip...