cassazione 7

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza  5 marzo 2015, n. 9660

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza emessa in data 24 maggio 2013 la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Varese in data 14 aprile 2010, che ha dichiarato Z.G.L. responsabile del reato di peculato e, previa concessione delle attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva contestata, lo ha condannato alla pena – interamente condonata – di anni due di reclusione, con le pene accessorie di legge, ex artt. 317-bis e 28 c.p., perché, quale Carabiniere in servizio alla Stazione di Maccagno, dopo avere ricevuto da M.R. e S.F. un portafoglio da costoro ritrovato sulla pubblica via ed appartenente a C.R. – al cui interno si trovavano custoditi carte di credito, documenti vari, un anello d’oro, 10 franchi svizzeri e la somma di Euro 450,00 – si appropriava della somma di Euro 400,00, consegnando il portafoglio al suddetto proprietario, con la restante quantità di denaro e con gli altri oggetti sopra indicati.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo i motivi di seguito indicati.
2.1. Mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 192, comma 2, c.p.p., per non avere la Corte d’appello proceduto ad una valutazione complessiva degli indizi realmente emersi. A fronte delle contraddizioni rilevabili nelle dichiarazioni rese dal Mr.llo D.G. – che, diversamente da quanto riferito nel suo esame dibattimentale, ha affermato nella comunicazione di notizia di reato a sua firma di essere sceso di sua iniziativa in Caserma e di avere visto per caso il portafoglio sulla scrivania di Z. , gettando in tal modo un’ombra sulla sua condotta – appare più lineare la versione dei fatti resa dall’imputato, ossia che egli avvertì subito il suo Comandante circa il ritrovamento del portafoglio, e che, solo in un secondo tempo, giunto il Sindaco in caserma, ebbe a riferirgli della mancanza della somma di 400,00 Euro, poiché glielo aveva comunicato lo stesso Sindaco al momento del ritiro del portafoglio.
2.2. Vizi motivazionali, per contraddittorietà e manifesta illogicità, non avendo i Giudici di merito tenuto conto delle tesi difensive e, in particolare, di circostanze fondamentali accertate in dibattimento, ossia del fatto che fu proprio Z. a riferire alla M. che il portafoglio ritrovato apparteneva al Sindaco di (…), creando in tal modo un collegamento tra i due. È illogico, infatti, sostenere che l’imputato non potesse aspettarsi un contatto tra la M. ed il Sindaco, quando lui stesso, con quella rilevazione, ne aveva creato i presupposti. Né sono comprensibili i motivi per cui egli si sia appropriato di somme di denaro appartenenti ad una persona, il Sindaco, che conosceva per ragioni di servizio, ovvero abbia fatto di tutto per avvisarlo subito del ritrovamento, avvertendo il propri Comandante ed il Vice Sindaco. Non è dunque possibile escludere che i fatti possano essersi svolti in modo diverso dalla ricostruzione operata dai Giudici di merito.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte dinanzi ai Giudici di merito, e dagli stessi ampiamente vagliate e correttamente disattese, ovvero a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell’impugnata decisione.
Il ricorso, dunque, non è volto a censurare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento del tema d’accusa.
2. Nel condividere il significato complessivo del quadro probatorio posto in risalto nella sentenza del Giudice di primo grado, la cui motivazione viene a saldarsi perfettamente con quella d’appello, sì da costituire un compendio argomentativo uniforme e privo di lacune, la Corte di merito ha puntualmente disatteso sia le diverse ipotesi di ricostruzione fattuale che le contrarie deduzioni prospettate dalla difesa, ponendo in evidenza, segnatamente: a) che il portafoglio smarrito da C.R. – contenente, fra l’altro, la somma di Euro 400,00 circa – fu rinvenuto sulla pubblica via da M.R. , che vi transitava con il marito ed i figli; b) che il portafoglio venne dalla stessa prontamente consegnato alla Stazione dei Carabinieri di Maccagno, in persona del Carabiniere di turno, ossia di Z.G.L. , che nessun verbale redasse dell’avvenuta consegna, né della successiva restituzione in favore dell’avente diritto; c) che il C. , Sindaco del Comune di (…), venne informato del ritrovamento dal Vicesindaco V.G. , telefonicamente avvisato dai Carabinieri di Maccagno; d) che il portafoglio, al momento della restituzione, risultava privo della su indicata somma di denaro; e) che la testimonianza della M. , motivatamente ritenuta lineare e coerente nella sua dettagliata ricostruzione dei fatti, è stata altresì confermata dalla deposizione resa dal marito, S.F. ; f) che le modalità attraverso le quali il Sindaco venne a conoscenza del ritrovamento del portafoglio smarrito sono state univocamente ricostruite attraverso le ulteriori deposizioni del Maresciallo D.G.G. , dell’Appuntato So.Lu. e del V. ; g) che il primo dei testimoni ora indicati ha costantemente ribadito, nel corso dell’istruzione dibattimentale, che la mancanza del denaro all’interno del portafoglio gli venne rivelata dallo Z. prima che l’oggetto fosse restituito al C. ; h) che lo stesso comportamento tenuto dalla M. successivamente alla consegna del portafoglio – proprio in ragione del teatro di svolgimento dei fatti, verificatisi nel contesto di un piccolo centro in cui la circostanza del rinvenimento del portafoglio appartenente al Sindaco di un Comune limitrofo veniva ad assumere un sicuro rilievo, anche per i dubbi emersi fra i conoscenti della M. in relazione alla mancata redazione di un apposito verbale di consegna – è stato ritenuto logicamente indicativo della sua credibilità, avendo ella personalmente telefonato al Sindaco – cui ebbe a riferire il proprio stupore una volta appresa la mancanza di denaro – proprio per fugare ogni possibile dubbio riguardo alla limpidezza della sua condotta.
A tale riguardo, per vero, i Giudici di merito hanno congruamente incentrato l’articolazione del ragionamento probatorio sull’apprezzamento di un dato logico insuperabile, osservando che, non solo non fu redatto, come era doveroso nel caso in esame, alcun verbale di consegna o di identificazione delle generalità di colei che aveva rinvenuto l’oggetto, ma che se effettivamente fosse stata la M. ad impossessarsi del denaro, la stessa di certo si sarebbe ben guardata dal recarsi personalmente dai Carabinieri, consentendo in tal modo un’agevole opera di identificazione, inevitabilmente seguita dalla riconduzione delle attività d’indagine alla sua persona.
Muovendo da tali premesse, inoltre, la Corte d’appello ha coerentemente concluso il suo argomentare ponendo in evidenza, ad ulteriore riprova della correttezza dell’atteggiamento tenuto dalla M. , un duplice ordine di considerazioni volte ad escludere un’artificiosa ricostruzione della vicenda storico-fattuale in esame: a) per un verso, il fatto che ben difficilmente, e proprio in ragione della sua mancata identificazione all’atto della consegna del portafoglio ai Carabinieri, avrebbe potuto essere individuata in seguito come colei che si era appropriata della somma; b) per altro verso, che se di tale somma di denaro ella si fosse appropriata prima di consegnare il portafoglio allo Z. , di certo non avrebbe fatto menzione ai propri familiari e parenti, come in effetti avvenuto, della circostanza che nel portafoglio vi erano dei soldi, in tal modo creando sospetti sulla sua persona.
Il ricorso, quindi, nella parte in cui prospetta, peraltro in forma perplessa, una eventuale diversa interpretazione delle emergenze processuali in punto di responsabilità, finisce col proporre motivi non consentiti dalla legge, risultando così inidoneo ad introdurre il sollecitato sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata.
3. Alla stregua delle su esposte considerazioni, inoltre, deve ritenersi che la Corte d’appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all’insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato (Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, dep. 15/03/2013, Rv. 255998; Sez. 6, n. 20952 del 13/05/2009, dep. 19/05/2009, Rv. 244280), secondo cui, in tema di peculato, il possesso qualificato dalla ragione dell’ufficio o del servizio non è solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi, di fatto, nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione materiale per porre in essere il comportamento appropriativo.
V’è, ancora, da rilevare che l’integrazione della fattispecie incriminatrice di peculato non è certo impedita dal fatto che il possesso o la disponibilità del denaro o dell’altrui cosa mobile siano stati eventualmente acquisiti in violazione delle disposizioni organizzative dell’ufficio a cui appartiene l’agente, fatta eccezione soltanto per i casi, non ravvisabili nell’evenienza qui considerata, di possesso meramente occasionale, ossia dipendente da evento fortuito (Sez. F., n. 34086 del 08/09/2011, dep. 14/09/2011, Rv. 252208).
4. La Corte d’appello, in definitiva, ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell’ipotesi delittuosa oggetto del tema d’accusa, ed ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico – argomentativa.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere i passaggi motivazionali ivi delineati, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione al contenuto delle correlative acquisizioni processuali.
5. Per le considerazioni su esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro mille.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

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