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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 8 settembre 2015, n. 17742. A) Nel regime dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del regime pensionistico obbligatorio e complementare), gli enti di previdenza privatizzati di cui al d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità delle proprie gestioni, provvedimenti (quale la delibera 28.06.97 del Comitato dei delegati della Cassa, approvata con decreto 31.07.97 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale) che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano un massimale allo stesso trattamento e, come tali, risultino incompatibili con il rispetto del principio del prò rata, previsto dall’art. 3, c. 12, della stessa legge 8.08.95 n. 335, in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dagli stessi provvedimenti. B) Nel regime previdenziale dettato dalla 1. 8.08.95 n. 335 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), per le prestazioni pensionistiche erogate dagli end previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali) ed in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche imposte dalla legge di riforma, per i trattamenti pensionistici maturati prima del 1° gennaio 2007 trova applicazione l’art 3, c. 12, della 1. n. 335 del 1995 nella formulazione originaria, che prevedeva l’applicazione rigorosa del principio del prò rata. C) Nel regime previdenziale e per gli enti indicati al capo che precede, per i trattamenti pensionistici maturati dal 1° gennaio 2007 in poi trova applicazione l’art. 3, c. 12, della 1. 8.08.95 n. 335 nella formulazione introdotta dall’art 1, c. 763, della 1. 27.12.06 n. 296, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, “avendo presente” — e non più rispettando in modo assoluto — il principio del prò rata, tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Con riferimento agli stessi trattamenti pensionistici maturati dopo dal 1° gennaio 2007, sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge n. 296 del 2006, ai sensi dell’ultimo periodo del detto art. 1, c. 763, della legge n. 296 del 2006, come interpretato dall’art 1, c. 488, della 1. 27.12.13 n. 147, il quale ha contenuto chiarificatore del dettato legislativo e non viola i canoni legittimanti l’intervento interpretativo del legislatore desumibili dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. D) Il diritto al pagamento dei ratei delle prestazioni pensionistiche liquidate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. 30.06.94 n. 509 (tra cui rientra la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali), oggetto di richiesta di riliquidazione, non si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., ma in quello decennale ordinario previsto dall’art 2946 c.c.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  8 settembre 2015, n. 17742 Svolgimento del processo Con ricorso al giudice del lavoro di Torino, Ferrerò Cesare, titolare di pensione di vecchiaia a carico della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza Ragionieri e Periti commerciali (CNRP) dal 1°.12.01, contestava la liquidazione della prestazione, assumendo l’illegittimità del massimale...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 31 luglio 2015, n. 16276. Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento, non ostandovi il disposto dell’articolo 23 D.p.r. 3/1957, il quale, interpretato in modo costituzionalmente orientato, non esclude la responsabilità del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 3 agosto 2015, n. 16296. Il provvedimento della Corte di Appello, relativo all’affidamento e al mantenimento di figli di genitori non coniugati, è suscettibile di ricorso per cassazione

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 settembre 2015, n. 17910. Nell’ordinario giudizio di cognizione, l’esatto contenuto della pronuncia va individuato non alla stregua del solo dispositivo, bensì integrando questo con la motivazione nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del giudice. Ne consegue che è da ritenere prevalente la parte del provvedimento che è da considerare come maggiormente attendibile e capace di fornire una giustificazione del dictum giudiziale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 settembre 2015, n. 17910 Svolgimento del processo 1. La signora C.G.O. , madre esercente la responsabilità genitoriale del minore C.G.E. , nato nel XXXX dalla medesima e da B.L. , ha adito il Tribunale di Napoli, citando quest’ultimo, per la determinazione dell’assegno di mantenimento del figlio, con...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 8 settembre 2015, n. 17790. In tema di trattamento dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza sulla vita stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest’ultimo

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 8 settembre 2015, n. 17790 Svolgimento del processo Il sig. Z.A. ha proposto un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali avverso il diniego della compagnia di assicurazione Popolare Vita spa di comunicare i nominativi dei beneficiari di una polizza assicurativa sottoscritta dal sig. D.R. ,...

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