Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 31 luglio 2015, n. 16276

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5372-2012 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS) tutti in qualita’ di successori universali del Prof. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ STUDI PERUGIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende per legge;

(OMISSIS) SPA, in persona dei legali rappresentanti e procuratori speciali (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

GESTIONE LIQUIDATORIA SOPPRESSA ULSS VALLE UMBRA SUD, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);

– controricorrenti –

e contro

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 363/2011 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 27/07/2011 R.G.N. 60/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. (OMISSIS) nel 2003 convenne dinanzi al Tribunale di Perugia la Gestione Liquidatoria della ULSS “Valle Umbra Sud” e (OMISSIS), esponendo che:

– nel 1993 l’Universita’ di Perugia e la USL “Valle Umbra” avevano stipulato una convenzione, in virtu’ della quale la seconda si impegnava a mettere a disposizione della prima proprie strutture per l’attivita’ didattica e terapeutica, e la prima avrebbe messo a disposizione il personale necessario per la gestione di quelle strutture;

– nell’ambito di tale convenzione, l’universita’ aveva designato (OMISSIS) quale dirigente del reparto di oculistica dell’ospedale di Foligno;

– l’amministratore straordinario della USL, (OMISSIS), aveva ritenuto di non tenere conto della designazione compiuta dall’Universita’, e bandire per quella carica un pubblico concorso, esigendo dai candidati requisiti non posseduti da (OMISSIS);

– a causa dei restrittivi requisiti richiesti dal bando, (OMISSIS) non pote’ conseguire l’incarico di direttore del reparto di oculistica;

– la condotta dell’amministratore della USL era sottesa dal deliberato proposito di escludere (OMISSIS) dall’incarico dirigenziale, perche’ “non gradito” alla USL.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno patito in conseguenza della mancata nomina dirigenziale.

2. (OMISSIS) si costitui’ eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; negando la propria responsabilita’ e in subordine invocando la responsabilita’ esclusiva dell’Universita’, che provvedeva a chiamare in causa.

3. Anche la USLL “Valle Umbra” si costitui’, contesto’ la giurisdizione del giudice ordinario; nego’ in subordine la propria responsabilita’, e in subordine chiese di essere manlevata dall’Universita’ di Perugia ovvero dal proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che provvide a chiamare in causa.

4. Si costituirono altresi’ i due enti chiamati in causa (Universita’ di Perugia e (OMISSIS) s.p.a.), ciascuno negando sia la fondatezza della domanda principale, sia di quella di garanzia.

5. Il Tribunale di Perugia con sentenza 5.6.2007 dichiaro’ il proprio difetto di giurisdizione.

6. La Corte d’appello di Perugia, adita dal soccombente, con sentenza 27.7.2011 confermo’ il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della Gestione Liquidatoria, mentre la ammise rispetto alla domanda proposta nei confronti di (OMISSIS).

Nel merito, tuttavia, la Corte d’appello rigetto’ la domanda attorea, sul presupposto che il pregiudizio lamentato dall’attore consisteva nella lesione d’un interesse legittimo, e che di tale danno i pubblici impiegati non possano essere chiamati a rispondere.

7. La sentenza d’appello venne impugnata per cassazione dagli eredi di (OMISSIS), deceduto nelle more del giudizio ( (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS)), sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Hanno resistito con controricorso la Gestione Liquidatoria, la (OMISSIS) e l’Universita’ di Perugia.

8. Prospettando il primo motivo di ricorso una questione di giurisdizione, il ricorso e’ stato assegnato alle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ritenuto infondato il suddetto motivo con sentenza 19.1.2015 n. 739, e rimesso la causa a questa Sezione per l’esame del secondo motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Questioni preliminari.

1.1. La tempestivita’ del ricorso per cassazione, sebbene compiuta dopo la scadenza del termine di legge, e’ stata gia’ affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte nella pronuncia sulla questione di giurisdizione, e non e’ piu’ in discussione nella presente fase.

Hanno osservato le Sezioni Unite, in particolare, che e’ ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui quando la notificazione di un atto processuale, da effettuare entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha l’onere di chiedere all’ufficiale giudiziario la c.d. “ripresa del procedimento notificatorio” e, ai fini del rispetto del termine perentorio, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e assumere le informazioni del caso.

Tale conclusione e’ imposta dal principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale per rinnovare una notificazione comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 20830 del 11/09/2013, Rv. 627938; Sez. L, Sentenza n. 21154 del 13/10/2010, Rv. 615083; e soprattutto Sez. U, Sentenza n. 17352 del 24/07/2009, Rv. 609264; Sez. 5, Sentenza n. 6547 del 12/03/2008, Rv. 602726).

1.2. Ancora in via preliminare deve rilevarsi come, per effetto della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, l’oggetto del presente giudizio sia venuto a ridursi alla domanda proposta dagli eredi di (OMISSIS) contro l’erede di (OMISSIS). Sono invece ormai escluse dal thema decidendum:

(a) la domanda di risarcimento del danno proposta dall’originario attore nei confronti della USL Valle Umbra, per la quale e’ stato definitivamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;

(b) la domanda di manleva proposta da (OMISSIS) nei confronti della Universita’ di Perugia, anche per la quale e’ stato definitivamente dichiarato dalla Corte d’appello il difetto di giurisdizione del giudice ordinario (p. 4, ove si afferma il difetto di giurisdizione nei confronti “degli enti pubblici” convenuti in giudizio), con statuizione confermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (p. 6 della sentenza 739/15, ove si afferma che la questione di giurisdizione riguarda “la domanda nei confronti della USL e dell’Universita’”); (c) la domanda di manleva proposta dalla USL nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., che resta assorbita dalla pronuncia di difetto di giurisdizione dei giudice ordinano rispetto alla pretesa avanzata nei confronti della USL.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso i ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata sarebbe affetta da una violazione di legge, ai sensi all’articolo 360 c.p.c., n. 3.

Si assumono violati l’articolo 2043 c.c.; Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 23; Legge 8 giugno 1990, n. 142, articolo 58.

Espongono, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che un pubblico dipendente non possa essere chiamato a rispondere del danno causato a terzi nell’esercizio dell’attivita’ d’ufficio, e consistito nella lesione d’un interesse legittimo.

2.2. Il motivo e’ fondato.

La Corte d’appello di Perugia ha rigettato la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti di (OMISSIS) (ed ora, per lui, del suo erede) con la seguente motivazione:

(a) il danneggiato, lamentando la mancata assegnazione di un incarico dirigenziale, ha prospettato la lesione d’un interesse legittimo;

(b) il pubblico impiegato che nell’esercizio delle sue funzioni causi a terzi un danno ne risponde, ma solo a condizione che tale danno sta consistito nella lesione d’un diritto;

(c) ergo, il pubblico impiegato non risponde dei danni provocati da atti amministrativi da lui adottati nell’esercizio delle sue funzioni, e lesivi soltanto d’un interesse legittimo.

Questa motivazione e’ erronea.

2.3. Il “danno ingiusto” di cui all’articolo 2043 c.c. puo’ consistere tanto nella lesione d’un diritto soggettivo assoluto, quanto nella lesione d’un diritto soggettivo relativo; quanto, infine, nella lesione d’un interesse legittimo come pure d’ogni altra situazione giuridica soggettiva “presa in considerazione dall’ordinamento” (cosi’ la fondamentale decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530553). Vero e’ che la lesione d’un interesse legittimo non puo’ derivare che da una condotta della pubblica amministrazione, giacche’ solo a fronte dei poteri autoritativi di cui questa e’ titolare puo’ concepirsi quella situazione giuridica soggettiva; ma e’ altresi’ vero che in tema di responsabilita’ aquiliana vige la regola dell’equivalenza delle condotte di cui all’articolo 2055 c.c.: pertanto, se la p.a. con un proprio provvedimento viola un interesse legittimo, a provocare tale danno concorre anche il funzionario che quel provvedimento adotta ovvero non ostacola.

2.4. A queste conclusioni non osta il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 3 del 1957, articolo 23, cit. (il quale stabilisce che “e’ danno ingiusto, agli effetti previsti dall’articolo 22, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave”).

Questa norma, infatti, fu promulgata in un’epoca in cui non si dubitava della irrisarcibilita’ del danno da lesione di interesse legittimo (ex permultis, Sez. U, Sentenza n. 1950 del 25/06/1953, Rv. 880278).

Oggi il quadro normativo e giurisprudenziale e’ radicalmente mutato.

E’ mutato il quadro normativo, perche’ la risarcibilita’ del danno da lesione di interessi legittimi e’ espressamente prevista dalla legge (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, articolo 7, comma 4).

E’ mutato il quadro giurisprudenziale, perche’ sin dal 1999 le Sezioni Unite di questa Corte hanno ammesso la risarcibilita’ del danno da lesione d’interessi legittimi (Cass. 500/99, cit).

Il mutato quadro normativo e giurisprudenziale, che accorda a chiunque il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi, impone una lettura aggiornata e costituzionalmente orientata del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 23, in virtu’ della quale l’espressione “violazione dei diritti dei terzi” deve intendersi quale sinonimo di “violazione degli interessi protetti dei terzi”.

Qualsiasi diversa interpretazione, infatti, creerebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento tra chi ha visto vulnerare dall’amministrazione un proprio diritto, e chi ha visto vulnerare un proprio interesse: al primo, infatti, sarebbe accordata sia l’azione contro l’impiegato, sia l’azione contro la p.a.; al secondo invece sarebbe concessa solo l’azione nei confronti della p.a.. E questo esito interpretativo si porrebbe in palese contrasto con l’articolo 24 Cost., a norma del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2.5. Le considerazioni che precedono sono gia’ state implicitamente condivise da questa Corte in due occasioni.

Una prima volta con la sentenza pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 17914 del 25/11/2003, Rv. 568434, la quale, in un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi proposta contro il pubblico impiegato, ha affermato che la responsabilita’ dei pubblici impiegati per i danni causati al cittadino in conseguenza di provvedimenti adottati nell’esercizio della proprie funzioni presuppone che il provvedimento sia stato adottato “in lesione di una situazione di interesse protetto” (e dunque non soltanto nel caso di lesione di diritti).

Una seconda volta con la sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 5123 del 26/05/1994, Rv. 486773, la quale, sia pure pronunciandosi solo sulla giurisdizione, ha ritenuto comunque ammissibile una domanda di risarcimento del danno da lesione di interesse legittimo proposta direttamente nei confronti d’un pubblico impiegato.

Queste decisioni, oltre che le modifiche normative sopra ricordate, devono quindi fare ritenere abbandonato il diverso e piu’ remoto orientamento espresso da Sez. U, Sentenza n. 3357 del 18/03/1992, Rv. 476329, secondo cui la condotta del pubblico impiegato lesiva d’un interesse legittimo “non possa costituire causa di danno risarcibile” ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 23.

In quella decisione, infatti, l’inammissibilita’ della domanda venne fondata unicamente sull’assunto che “la violazione dell’interesse legittimo non costituisce un danno risarcibile”: sicche’, venuto questo meno quest’ultimo principio, e’ caduta di conseguenza anche l’interpretazione restrittiva del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 23, fatta propria dalla sentenza impugnata.

2.6. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, la quale nel riesaminare l’appello si atterra’ al seguente principio di diritto:

Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell’esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento, non ostandovi il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, articolo 23, il quale, interpretato in modo costituzionalmente orientato, non esclude la responsabilita’ del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi.

3. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimita’ e dei gradi precedenti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:

-) accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione;

-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quelle dei gradi di merito.

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