Articolo

Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 6 luglio 2015, n. 28616. Gli obblighi per la sicurezza di cui all’art. 26, D.Lgs. 81/2008, presuppongono l’interferenza tra imprese, anche in caso di mancanza di appalto. La ratio dell’art. 26, con cui s’impongono al datore di lavoro che si avvale di soggetti terzi obblighi informativi, di verifica e di prevenzione per la sicurezza sui luoghi di lavoro, è di fare in modo che si prevengano i rischi derivati dall’interferenza di più imprese nel medesimo luogo di lavoro

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 6 luglio 2015, n. 28616 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 luglio 2015, n. 28577. La violazione dell’art. 18, comma 1, lett. l del T.U. 81/2008 non è prevista dalla legge come reato, costituendo una disposizione avente la finalità di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, però, che la sua violazione assurga al rango dell’illecito penale

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 luglio 2015, n. 28577 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. GAZZARA Santi – Consigliere Dott. ACETO Aldo – Consigliere Dott. GENTILI Andrea...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 luglio 2015, n. 28568. La domanda di oblazione discrezionale proposta ex art. 162-bis c.p. nella fase delle indagini preliminari può essere ripresentata nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, stante la sua possibile rinnovazione ai sensi del co. 5 della medesima norma nei casi in cui sia stata presentata tempestivamente

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 luglio 2015, n. 28568 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12990. Nell’ipotesi di revocatoria ai sensi della L.F., articolo 67, comma 1, n. 1, la proporzionalita’ tra le prestazioni delle parti deve essere verificata considerando le obbligazioni dedotte nel contratto, senza tener conto di successivi inadempimenti e del danno che ne sia eventualmente derivato, atteso che l’inadempimento di talune di dette obbligazioni e’ accadimento successivo all’accordo delle parti ed estraneo all’assetto dato, con il negozio concluso, ai loro interessi

  Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 23 giugno 2015, n. 12994. Ai sensi della Legge n. 52 del 1991, articolo 5 qualora il cessionario abbia pagato in tutto o in parte il corrispettivo della cessione ed il pagamento abbia data certa, la cessione e’ opponibile al fallimento del cedente dichiarato dopo la data del pagamento, salvo quanto disposto dalla stessa legge all’articolo 7, comma 1; detta norma dispone che “l’efficacia della cessione verso i terzi prevista dall’articolo 5, comma 1, non e’ opponibile al fallimento del cedente, se il curatore prova che il cessionario conosceva lo stato di insolvenza del cedente quando ha eseguito il pagamento e sempre che il pagamento del cessionario al cedente sia stato eseguito nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento e prima della scadenza del credito ceduto”. Nella prospettiva della Legge n. 52 del 1991 il momento dal quale si fa discendere la sua opponibilita’ ai terzi non e’ il perfezionamento dell’atto contrattuale, bensi’ il “pagamento” del cessionario al cedente (fatto che rappresenta la “causa” della cessione, non gia’ l’effetto di essa, come nella cessione-vendita del credito) e la revoca, coerentemente con questa impostazione, colpisce l’accordo in base al quale sarebbero ceduti i crediti e, per conseguenza, sono prive di effetti le cessioni di credito che ne sono state o ne potranno essere l’esecuzione. La norma speciale della Legge n. 52 del 1991, articolo 7 – si e’ rilevato – si inserisce nell’ambito del disposto della L.F., articolo 67, comma 2, in relazione agli atti a titolo oneroso compiuti nel periodo sospetto annuale e a condizione che il curatore provi la scientia decoctionis e, come la seconda, colpisce le disposizioni patrimoniali compiute dall’imprenditore dichiarato fallito, le quali, sebbene non inique o squilibrate, vanno a turbare la consistenza della massa attiva, destinata, in sede concorsuale, a soddisfare le ragioni dei creditori del fallito.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 23 giugno 2015, n. 12994 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015. Convocazione assemblea condominiale: Onere del condominio provare non solo la spedizione, ma anche che l’avviso di giacenza (adempimento che consente di acquisire conoscenza dell’invio della comunicazione e la conoscibilita’ del suo contenuto) sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 23 giugno 2015, n. 13015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020. La ricusazione non possa essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusazione, come in genere per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perche’ il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all’interesse della parte. In altri termini, ove la ricusazione venga proposta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 51 cod. proc. civ., n. 4 si e’ al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato articolo, richiamate dall’articolo 52 come altrettante ipotesi di ricusazione, quella dell’adozione di un provvedimento che non accolga le istanze della parte. Ne’ il rigetto delle istanze puo’ essere ascritto per cio’ solo a grave inimicizia del giudice, dovendo la grave inimicizia preesistere al procedimento nel quale il provvedimento e’ adottato. D’altra parte, l’anomalia del provvedimento, che pure potrebbe costituire sintomo della causa di astensione costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza quindi che possa desumersi alcunche’ dal merito di una decisione adeguatamente motivata, ma non condivisa dalla parte

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente f.f. Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez. Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio –...

Articolo

Corte di Cassazione, S.U.P. sentenza 21 luglio 2015, n. 31617. Il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell’art. 240, secondo comma, n.1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell’art. 322 ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE S.U.P. SENTENZA 21 luglio 2015, n.31617 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 marzo 2013, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa il 16 dicembre 2009 dal Tribunale di Roma nei confronti di L.C., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine...