Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 luglio 2015, n. 28577

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GAZZARA Santi – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1751/13 Sent. del Tribunale di Pisa, del 9 ottobre 2013;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio, della sentenza impugnata per prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

IL Tribunale di Pisa, con sentenza del 9 ottobre 2013, ha dichiarato (OMISSIS) responsabile dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 17, comma 1, lettera b), in quanto, in qualita’ di datore di lavoro, ometteva di designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; all’articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, in quanto nella detta qualita’ ometteva di designare il medico per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria periodica e preventiva; e all’articolo 18, comma 1, lettera l), del citato decreto legislativo, in quanto, nella detta qualita’, non adempiva all’obbligo di formazione del soggetto incaricato della prevenzione incendi e della prestazione del primo soccorso, condannandolo, pertanto, alla pena di giustizia.

Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il (OMISSIS) in proprio, deducendo la nullita’ della sentenza impugnata per avere il giudice di prime cure revocato, con ordinanza dibattimentale resa nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2013, dopo che era stato sentito solo il teste addotto dalla pubblica accusa, l’ordinanza con cui aveva ammesso le prove testimoniali dedotte dall’imputato, motivando, stante la assenza dei testi, pur ritualmente intimati a comparire, che, trattandosi di prove che avrebbero potuto essere formate anche tramite documentazione e che pertanto il loro svolgimento non era da considerarsi strettamente conferente alla definizione del giudizio, la imminente scadenza del termine prescrizionale dei reati contestati suggeriva la revoca della ordinanza ammissiva delle prove e la dichiarazione di chiusura del dibattimento.

In tale modo, secondo il ricorrente, avrebbe violato, altresi’, l’articolo 190 c.p.p., disposizione che assicura alla parte l’esercizio del diritto alla prova.

Infine era eccepito il vizio di motivazione della sentenza impugnata per essere stata questa decisa senza che fossero stati sottoposti al vaglio del giudicante gli elementi documentali posti alla sua attenzione della difesa dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata e’ viziata e pertanto essa va annullata secondo i termini che saranno di seguiti meglio precisati.

Rileva, infatti, questa Corte che, in relazione ad uno dei capi di imputazione elevati nei confronti del (OMISSIS), in particolare quello sub c) della rubrica, deve essere pronunziata sentenza pienamente assolutoria stante la insussistenza del fatto sotto la specie penale.

Rileva, infatti, la Corte, come gia’ di recente in diversi casi riscontrato, che in materia di prevenzione degli infortuni ai danni dei lavoratori, la norma di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, comma 1, lettera l), – che obbliga il datore di lavoro ad adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 citato Decreto – non rientra tra quelle disposizione precettive la cui violazione, ai sensi del successivo articolo 55, e’ presidiata da sanzione penale (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 23 gennaio 2014, n. 3145).

Invero, come gia’ in passato osservato da questa Corte, la struttura del testo normativo in esame (si tratta del Decreto Legislativo n. 81 del 2008) e’ chiarissima nel distinguere, al proprio interno, un complesso di disposizioni precettive che, poi, trovano una sanzione negli articoli che vanno dal 55 al 60.

Tuttavia, nel citato articolo 55 – unica norma nella quale si cita l’articolo 18, comma 5, del Decreto Legislativo in questione – non e’ richiamata la disposizione che qui si assume violata, vale a dire la lettera l) del comma 1 del ricordato articolo 18.

E’, quindi, evidente, nella specie, che il Tribunale di Pisa nel condannare per la violazione della detta disposizione il ricorrente, ha fatto cio’ in violazione del principio di legalita’, dovendosi affermare che, non essendo disposta per la violazione del precetto in questione alcuna sanzione penale, esso non e’ previsto dalla legge come reato, dovendosi intendere per tali solo quei comportamenti per i quali l’ordinamento prevede, sia pure in via meramente astratta e in taluni casi condizionata, la irrogazione della sanzione penale.

Viceversa l’enunciazione di cui del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 18, cit. lettera l), si risolve in una disposizione avente la finalita’ di indurre e stimolare nel destinatario un determinato comportamento virtuoso senza, pero’, che la sua violazione assurga al rango di illecito penale.

Ne’ tale tesi risulta smentita, essendone semmai avvalorata nella sua fondatezza, dal fatto che altre disposizioni, sempre contenute nello stesso Decreto Legislativo n. 81 del 2008, provvedano a somministrare la sanzione penale al datore di lavoro che ometta di adempiere agli specifici obblighi di formazione, informazione ed addestramento dei propri dipendenti su di lui gravanti.

Si tratta, infatti, dell’articolo 71, comma 7, lettera a), del citato Decreto Legislativo, il quale impone al datore di lavoro, nel caso di utilizzo di attrezzature che per il loro impiego richiedano conoscenze o responsabilita’ particolari in ordine ai rischi specifici connessi con il loro uso, di riservare tale uso ai lavoratori che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati; siffatta disposizione, a differenza di quella contestata al prevenuto, risulta presidiata dalla sanzione penale secondo i termini dello citato Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 87, comma 2, lettera c).

Le norme sopra richiamate sono, infatti, fra loro non omogenee; cio’ in quanto, mentre l’una, quella contestata al (OMISSIS), ha un contenuto generico e prevede a carico del datore di lavoro un generale obbligo di informazione sui rischi connessi alla prestazione lavorativa indicati dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 36 e 37, da apprestarsi in favore della indiscriminata totalita’ dei lavoratori addetti all’impresa, l’obbligo di cui all’articolo 71, comma 7, lettera a), concerne, invece, la riserva di determinate mansioni esclusivamente ad aliquote di personale che abbiano ricevuto una preparazione che li renda idonei a detti incarichi, comportando questi l’uso di attrezzature che, per la loro specifica pericolosita’ siano produttive di rischi; la formazione e l’addestramento che tali addetti debbono aveva avuto impartito e’ a carattere mirato – e pertanto, per essere idoneo allo scopo, piu’ approfondito ancorche’ piu’ settoriale di quello richiesto dall’articolo 18, comma 1 lettera l) -specificamente volta alla preparazione al corretto utilizzo delle predette attrezzature tecniche.

La obbiettiva diversita’ fra le due disposizioni in questione di ratio, di scopo, di contenuto e, in ultima analisi, anche di condotta pretesa dall’ordinamento da parte del datore di lavoro, rafforza, stante il principio di specialita’ proprio del diritto penale, la tesi secondo la quale l’applicazione di una delle due disposizioni sia incompatibile con l’applicazione dell’altra.

La circostanza che nel caso di specie al (OMISSIS) sia stata specificamente contestata il fatto di essere venuto meno agli obblighi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera l), condotta che, come detto, non costituisce illecito penale, impone a questa Corte la immediata pronunzia, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, di sentenza sostanzialmente assolutoria, tramite l’annullamento, senza rinvio, sul punto della impugnata sentenza.

Con riferimento alle restanti imputazioni, non risultando evidente la possibilita’ di pervenire alla assoluzione del (OMISSIS) con la medesima formula ovvero con altra formula assolutoria ampiamente liberatoria, ma emergendo al contempo che gli illeciti a lui contestati – si tratta di contravvenzioni per le quali l’epoca dell’accertamento risale al 11 febbraio 2009 – si sono prescritti a far data dall’11 febbraio 2014, deve essere pronunziata, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, sentenza di annullamento senza rinvio della impugnata decisione e disporsi il proscioglimento dell’imputato per essersi i predetti reati estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al capo c) della rubrica perche’ il fatto non sussiste ed ai residui capi perche’ reati sono estinti per prescrizione.

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