Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 6 luglio 2015, n. 28568

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente

Dott. SAVINO Mariapia G. – Consigliere

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 18/04/2013 del Tribunale di Catania – Sez. dist. di Belpasso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;

udito per l’imputato l’avv. (OMISSIS), sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. (OMISSIS) ricorre per l’annullamento della sentenza del 18/04/2013 del Tribunale di Catania – Sez. dist. di Belpasso, che, all’esito di opposizione a decreto penale, lo ha condannato alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per i reati di cui all’articolo 68, comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 64, comma 1, lettera c), (capo A), e articolo 68, comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 64, comma 1, lettera d), (capo B), accertati il (OMISSIS) ed a lui attribuiti in qualita’ di presidente del C.d.A della (OMISSIS) S.p.a..

1.1. Si contesta all’imputato che i locali adibiti a deposito e sistemazione delle monete ed il locale destinato al ricovero dei mezzi non erano mantenuti in soddisfacente stato di conservazione ed efficienza, poiche’ presentavano ampie fessurazioni in varie parti del pavimento e delle pareti, provocate da pregresse infiltrazioni di acque meteoriche, mentre le pareti dei servizi igienici erano notevolmente danneggiate da umidita’ risalente dal sottofondo, con rigonfiamento degli intonaci e distacco parcellare di piastrelle; i locali di lavoro e le installazioni igienico-assistenziali, inoltre, non erano scrupolosamente puliti.

1.2.Il Tribunale ha affermato la diretta responsabilita’ dell’imputato, ritenuto datore di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che non aveva delegato i compiti relativi alla sicurezza e prevenzione ad alcuno (non potendosi ritenere tale l’incarico di consulenza conferito all’ing. (OMISSIS)); responsabilita’ che non poteva essere esclusa dall’adempimento tardivo alle prescrizioni imposte dagli ispettori del lavoro, non giustificabile dalla situazione di vetusta’ dei locali e di loro grave ammaloramento che, semmai, dimostravano la precedente incuria.

2. Con il primo motivo il (OMISSIS) eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) e c), violazione dell’articolo 162-bis cod. pen., per non averlo il giudice ammesso all’oblazione all’esito del dibattimento, benche’ fosse stata reiterata la richiesta, e per omessa motivazione sul punto.

3. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), erronea applicazione dell’articolo 68, comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 64, comma 1, lettera c), e articolo 42 c.p., comma 4, nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.

Lamenta, al riguardo, che nonostante si sia prontamente attivato per adeguare i locali alle prescrizioni impartite, conferendo incarico ad una specifica ditta, il Tribunale l’abbia condannato per un reato che si caratterizza per l’inerzia dell’obbligato, la cui omissione deve risultare cosciente e volontaria. Il ritardato adempimento non era dovuto, peraltro, a cause imputabili a sua colpa ma alle ragioni evidenziate dall’impresa incaricata ed ampiamente illustrate in sede di istruttoria dibattimentale.

4. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), nullita’ della notifica del verbale di prescrizioni del 12/01/2009, con conseguente insussistenza di una condizione di procedibilita’.

Deduce, a tal fine, che la notifica del verbale di prescrizioni era stata effettuata a mani di soggetto non ritualmente qualificato nel rapporto con l’azienda e senza che a tale consegna avesse fatto seguito la spedizione della raccomandata contenente l’avviso di consegna stessa.

5. Con il quarto motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’articolo 62-bis cod. proc. pen., e del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale, nonche’ violazione dell’articolo 133, cod. pen..

Deduce l’illogicita’, ai limiti dell’arbitrio, del criterio utilizzato dal Tribunale per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, resa palese dal riferimento esclusivo al grado della colpa, con mancato apprezzamento di ogni positivo aspetto della vita antecedente il reato, e dall’assenza di qualsivoglia esplicito riferimento ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen..

6. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) nullita’ dell’ordinanza dei termini di sospensione dei termini di prescrizione resa all’udienza del 12/07/2012 in violazione degli articoli 159 c.p.p., comma 1, n. 3) e articolo 125 c.p.p., n. 3).

Deduce, al riguardo, che a fronte della richiesta del difensore di rinvio del dibattimento ad altra udienza per la discussione, il Tribunale non avrebbe potuto sospendere il corso della prescrizione fino all’udienza di rinvio ma solo fino a 60 giorni successivi all’udienza del 12/07/2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il primo motivo di ricorso e’ fondato.

7.1. L’imputato aveva proposto opposizione al decreto penale di condanna chiedendo di essere ammesso all’oblazione ai sensi dell’articolo 162-bis, cod. pen. o, in subordine, la definizione del procedimento mediante rito ordinario.

7.2. A tal fine aveva sollecitato l’applicazione del Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, articolo 24, comma 3, a norma del quale l’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato, ma che comunque risulta congruo a norma dell’articolo 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita’ diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’articolo 162-bis c.p.. In tal caso, la somma da versare e’ ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

7.3. Con provvedimento dei 06/04/2010 il G.i.p. lo aveva ammesso all’oblazione quantificando la somma da pagare nella misura di euro 7.200,00 pari alla meta’ del massimo del triplo dell’ammenda, senza applicare la riduzione prevista dal Decreto Legislativo n. 758 del 1994, articolo 24, comma 3, cit..

7.4. Con successiva istanza dep. il 20/04/2010 il (OMISSIS), preso atto che la somma quantificata dal Giudice non corrispondeva a quella indicata nell’istanza, aveva insistito nell’opposizione e chiesto il giudizio ordinario. Il Giudice aveva revocato l’originario provvedimento di ammissione.

7.5. L’imputato aveva reiterato la richiesta in sede dibattimentale ma il Tribunale ha omesso di provvedere sul punto.

7.6. Cosi’ ricostruita la vicenda processuale, risulta chiaro che con la definitiva richiesta di giudizio ordinario l’imputato non aveva rinunciato all’oblazione, cosi’ come da lui inizialmente richiesta ma aveva preso atto del sostanziale rigetto dell’istanza nei termini da lui proposti, salvo riproporla in giudizio.

7.7. Trova dunque applicazione il principio, condiviso dal Collegio, per il quale la domanda di oblazione discrezionale proposta, ex articolo 162-bis cod. pen., nella fase delle indagini preliminari puo’ essere ripresentata nel giudizio conseguente alla opposizione a decreto penale di condanna, atteso che, mentre l’imputato non puo’ in sede dibattimentale chiedere la definizione del processo con la oblazione, ex articolo 464 c.p.p., comma 3, ove la richiesta sia stata tempestivamente presentata questa puo’ essere rinnovata ai sensi del comma quinto del citato articolo 162 bis cod. pen. (Sez. 3, n. 12341 del 04/02/2005, Rv. 231067; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 46367 del 24/10/2007, Rv. 238430. Sul punto, cfr. anche Sez. 3, n. 17631 del 23/03/2005, Rv. 231311, secondo la quale la domanda di oblazione discrezionale proposta con l’opposizione al decreto penale di condanna, ove respinta dal giudice, puo’ essere rinnovata nel corso del giudizio conseguente all’opposizione, purche’ non vi siano mutamenti della richiesta e della situazione di fatto cui la stessa si riferisce, perche’ in tal caso la rinnovazione costituisce strumento per un sindacato sulla precedente decisione di rigetto, e non concreta quella domanda “presentata” nel giudizio che, come tale, e’ preclusa espressamente dall’articolo 464 cod. proc. pen., comma 3. Nello stesso senso anche Sez. 3, n. 43956 del 08/10/2004, Rv. 230804, per la quale e’ ammissibile nel corso del dibattimento la riproposizione della domanda di oblazione gia’ formulata contestualmente all’opposizione al decreto penale di condanna, qualora l’imputato non sia stato al momento della opposizione nelle condizioni di fornire la prova dell’avvenuta rimozione delle conseguenze dannose del reato).

7.8. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sull’istanza, ma non lo ha fatto.

7.9. La sentenza deve percio’ essere annullata ma poiche’ nelle more e’ maturata la prescrizione quinquennale e poiche’ non risulta evidente l’innocenza dell’imputato, non e’ necessario il rinvio al Giudice di prime cure.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenza perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

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