Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

ordinanza 23 giugno 2015, n. 13020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Primo Presidente f.f.

Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez.

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere

Dott. GRECO Antonio – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso per ricusazione proposto da:

(OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell’articolo 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, e PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, in persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, sono domiciliati per legge;

– controricorrenti –

e contro

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA; PRESIDENTE DEL T.A.R. SARDEGNA; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO; SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO;

SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA;

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CAGLIARI; CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA; (OMISSIS);

– intimati –

avverso le sentenze del Consiglio di Stato nn. 3369/2012, 3370/2012 depositate il 07/06/2012, nn. 3405/2012, 3406/2012, 3407/2012, 3408/2012, 3409/2012 depositate il 12/06/2012;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2015 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato (OMISSIS);

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso per ricusazione.

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso pervenuto alla Corte il 19 giugno 2015 l’Avvocato (OMISSIS) ha presentato “interpello per astensione e, in difetto, ricorso per ricusazione” nei confronti dei Dottori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), componenti il collegio delle sezioni unite civili che il giorno 23 giugno 2015 dovrebbe decidere il ricorso proposto dal suddetto Avvocato (OMISSIS) in proprio “per la cassazione, per motivi di giurisdizione sotto il profilo dell’eccesso di potere giurisdizionale e diniego di giustizia” di sette sentenze della quarta sezione del Consiglio di Stato, con ciascuna delle quali “i cinque componenti il collegio, singolarmente ricusati, hanno deciso ex se la ricusazione a loro singolare carico” e hanno “denegato la declaratoria di perenzione pur richiesta dal ricorrente”.

Il ricorrente sollecita i tre magistrati indicati ad astenersi dalla trattazione del ricorso iscritto al R.G. n. 13402/13, sostenendo che “sussistono ragionevoli e motivate ragioni per ritenere che fra Loro ed il sottoscritto, nei sensi e nei limiti sopra specificati, si sia creato un rapporto di conflittualita’ ed inimicizia, aggravato da palesi fattori di vis preventionis e interesse personale, integranti la fattispecie di cui all’articolo 51 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 1, e, in difetto, propone la loro singolare ricusazione, eccependo preliminarmente la illegittimita’ costituzionale dell’articolo 53 c.p.c., comma 1, nella misura in cui attribuisce a Collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza, quantomeno di rappresentanti della Collettivita’ (sul tipo della Corte d’Assise), la decisione sulla ricusazione del giudice, nel caso che occupa, civile (ma il discorso vale anche per quello penale), per contrasto con gli articoli 3, 24 e 111 Cost., salvi altri parametri.

Non essendo stata depositata alcuna istanza di astensione da parte dei magistrati cui e’ rivolto l’interpello, il ricorso per ricusazione e’ stato trattato all’udienza del 23 giugno 2015.

Il ricorrente ha depositato memoria che ha illustrato nell’adunanza camerale.

Il P.M. ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso per ricusazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Deve essere preliminarmente disattesa l’eccezione proposta dal ricorrente con riferimento alla mancata osservanza, nel caso di specie, dei termini di cui all’articolo 377 cod. proc. civ.

Il fatto che nel procedimento di ricusazione debba essere garantito il contraddittorio, dovendo le parti essere messe in condizione di intervenire e adeguatamente interloquire, non comporta che sia configurabile un diritto delle parti a termini predeterminati, non previsti dalla disciplina vigente e non compatibili con le caratteristiche e la natura del procedimento. La disciplina dettata dagli articoli 51 e 54 cod. proc. civ., infatti, non prevede in proposito alcun termine ne’ opera rinvio ad altri tipi di procedimento contemplati nel codice di rito e prevedenti i termini suddetti.

Nella specie, il contraddittorio e’ stato effettivamente garantito, posto che del giorno fissato per la trattazione si e’ disposta la comunicazione alle parti del processo nel quale e’ stata proposta la revocazione e che all’adunanza camerale sono intervenuti la parte istante in ricusazione e il P.G., mentre le altre parti non hanno ritenuto di intervenire. Il ricorrente, inoltre, ha potuto depositare una memoria difensiva e illustrare le ragioni della propria istanza, senza neanche sollecitare un rinvio della discussione.

2. – La sollevata questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 53 c.p.c., comma 1, censurato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 Cost., salvi altri parametri, nella misura in cui attribuisce a Collegio composto da soli giudici togati, senza il correttivo della presenza, quantomeno di rappresentanti della Collettivita’ (sul tipo della Corte d’assise), la decisione sulla ricusazione del giudice, nel caso che occupa, civile (ma il discorso vale anche per quello penale), a parte evidenti profili di inammissibilita’, in considerazione dell’ampia discrezionalita’ che va riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, ivi compresa la composizione degli organi giudicanti, e della circostanza che la soluzione proposta non appare costituzionalmente obbligata, e’ manifestamente infondata.

Infatti, il procedimento di ricusazione non si configura come un procedimento a carico del giudice ricusato, in cui lo stesso sia parte, e pertanto non puo’ ritenersi fondato un generale sospetto di parzialita’ dei giudice della ricusazione in conseguenza del generico rapporto di “colleganza”.

D’altra parte, la Corte costituzionale (sent. n. 444 del 2002), a fugare ogni sospetto di parzialita’, ha ritenuto sufficiente il meccanismo previsto dagli articoli 11 e 30-bis c.p.c., operando, peraltro, alcune attenuazioni allo spostamento di competenza in alcune specifiche controversie civili.

3. – Venendo ai motivi specifici di ricusazione, nei confronti dei tre magistrati viene ipotizzata la sussistenza delle cause di ricusazione di cui all’articolo 51 c.p.c., nn. 3 e 1.

Premesso che le ipotesi previste dall’articolo 51 c.p.c., ai fini della possibilita’ di astenersi e, correlativamente, dall’articolo 52, relativo alla ricusazione, sono tassative e non estensibili per via interpretativa e che l’inimicizia prevista dall’articolo 51 c.p.c., n. 3, deve riguardare “rapporti estranei a processo” e non puo’ essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale e’ tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l’esistenza di ragioni di rancore o di avversione (Cass. n. 12345 del 2001; Cass. n. 22501 del 2014), il ricusante non ha allegato, ne’ tanto meno provato, la sussistenza di fatti integranti una “grave inimicizia” nei termini su precisati tra lui e i tre giudici, ne’ di fatti integranti la prova di un “interesse” dei tre giudici “nella causa o in altra vertenza su identica questione di diritto”, ne’, tanto meno che tale interesse sia “personale e diretto”.

4. – Con riferimento alla ricusazione del Presidente (OMISSIS) e del Consigliere (OMISSIS), la stessa prospettazione del ricorrente appare inammissibile.

Il Collegio ritiene, infatti, che la ricusazione non possa essere proposta per la decisione assunta dal giudice su una precedente istanza di ricusazione, come in genere per l’adozione di un provvedimento giurisdizionale tipico, sol perche’ il detto provvedimento accolga una soluzione contraria all’interesse della parte. In altri termini, ove la ricusazione venga proposta addebitando al giudice di avere adottato o concorso ad adottare un provvedimento giurisdizionale tipico, al di fuori di quanto previsto dall’articolo 51 cod. proc. civ., n. 4 si e’ al di fuori dello statuto della ricusazione, non essendo individuabile nelle ipotesi tassative descritte nel citato articolo, richiamate dall’articolo 52 come altrettante ipotesi di ricusazione, quella dell’adozione di un provvedimento che non accolga le istanze della parte. Ne’ il rigetto delle istanze puo’ essere ascritto per cio’ solo a grave inimicizia del giudice, dovendo la grave inimicizia preesistere al procedimento nel quale il provvedimento e’ adottato. D’altra parte, l’anomalia del provvedimento, che pure potrebbe costituire sintomo della causa di astensione costituita dalla grave inimicizia, deve essere evidente e agevolmente riconoscibile in quanto tale, senza quindi che possa desumersi alcunche’ dal merito di una decisione adeguatamente motivata, ma non condivisa dalla parte. Del resto, le stesse ordinanze del 2014 di queste Sezioni Unite, contrariamente a quanto supposto dal ricorrente, non hanno affatto escluso la possibilita’ che le condotte processuali tenute dai giudici destinatari della richiesta di ricusazione possano avere una qualche rilevanza a tali fini, ma hanno precisato che la detta rilevanza postula che le anomalie denunciate siano tali da non consentire neppure piu’ l’identificazione dell’atto come provvedimento giurisdizionale. Ipotesi, questa, che in verita’ neanche il ricorrente formula in questa sede.

Prive di fondamento sono poi le ulteriori osservazioni in ordine alla valorizzazione della pendenza di una causa di responsabilita’ ex legge n. 117 del 1988. In proposito, e’ sufficiente qui ricordare quanto di recente affermato dalla 6 Sezione Penale della Corte: Il magistrato la cui condotta professionale sia stata oggetto di una domanda risarcitoria ex lege n. 117 del 1988 non assume mai la qualita’ di debitore di chi tale domanda abbia proposto. Cio’ per l’assorbente ragione che la domanda (anche dopo la Legge n. 18 del 2015) puo’ essere proposta solo ed esclusivamente nei confronti dello Stato (salvi i casi di condotta penalmente rilevante, articolo 13). Ne’ la eventualita’ di una successiva rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato, nel caso in cui quell’originaria azione si sia conclusa con la condanna dell’Amministrazione, muta la conclusione, perche’ i presupposti e i contenuti dell’azione di rivalsa sono parzialmente diversi da quelli dell’azione diretta della parte privata nei confronti del solo Stato (articolo 7; articoli 2 e 3). Il che, tra l’altro, impone di escludere che anche nel caso di intervento del magistrato nel processo civile che la parte promuove ex lege n. 117 del 1988 (articolo 6), si instauri un rapporto diretto parte/magistrato che possa condurre alla qualificazione del secondo in termini di anche solo potenziale debitore della prima. In altri termini, non solo la qualita’ di debitore si assume nel momento in cui viene riconosciuta la compiuta fondatezza della pretesa risarcitoria, e non prima, ma nel caso del sistema della Legge n. 117 del 1988 il magistrato la cui condotta professionale e’ valutata nei processo civile non potra’ mai assumere la qualita’ di debitore della parte privata (Cass. pen. n. 19924 del 2015).

5. – Per quanto attiene alla istanza di ricusazione del consigliere (OMISSIS), l’istanza stessa si fonda su una frase contenuta in una relazione ex articolo 380-bis, predisposta in relazione alla trattazione di un ricorso per revocazione di precedente sentenza di questa Corte proposta dall’Avvocato (OMISSIS).

Anche la richiesta di ricusazione in esame e’ infondata, dovendosi escludersi in radice ogni “anomalia” della relazione dalla quale e’ stata estratta la frase ritenuta idonea ad evidenziare la grave inimicizia dell’estensore nei confronti del ricorrente. Invero, la valutazione di sintesi espressa nelle poche righe riprodotte dal ricorrente ha poi trovato ampio e completo sviluppo nel corpo della relazione, nella quale vengono presi in esame i vari profili prospettati dal ricorrente nel ricorso per revocazione. In sostanza, la proposta di decisione sul ricorso per revocazione nei sensi della inammissibilita’ discende non dalla ritenuta inidoneita’ formale del ricorso, ma, all’esito di una completa ricognizione delle censure del ricorrente, dalla ritenuta insussistenza di vizi revocatori.

6. – In conclusione, il ricorso per ricusazione del Presidente (OMISSIS) e dei consiglieri (OMISSIS) e (OMISSIS) deve essere rigettato.

Sulla base dell’articolo 54 c.p.c., comma 2, (prevedente che con l’ordinanza con cui rigetta o dichiara inammissibile la ricusazione il giudice puo’ condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria non superiore ad euro 250), ed alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene di condannare il ricorrente al pagamento della pena pecuniaria nella misura di euro 450,00 (in ragione di 150,00 euro per ciascuno dei giudici infondatamente ricusati).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso per ricusazione; condanna l’istante al pagamento della pena pecuniaria di euro 450,00.

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