Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 luglio 2015, n. 14727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 luglio 2015, n. 14737. Le clausole di proroga tacita o di rinnovazione del contratto, se predisposte dal contraente più forte nell’ambito di un contratto per adesione, rientrano tra quelle sancite a carico del contraente aderente e sono, pertanto, prive di efficacia, a norma dell’art. 1341, comma 2, cod. civ., qualora non siano specificamente approvate per iscritto dal contraente aderente, anche quando hanno carattere di reciprocità e bilateralità
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 luglio 2015, n. 14737 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella –...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14807. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro medesimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17198. In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. La percezione visiva concorre quindi in maniera determinante all’attribuzione, da parte del pubblico dei lettori, di un significato diffamatorio alla pubblicazione a mezzo stampa. Questo carattere determinante dell’aspetto visivo è viepiù accentuato quando l’articolo è pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione rispetto al quale i lettori appartengono ad un pubblico notevolmente indifferenziato, e comunque non specialistico; trattasi di pubblico più incline ad una lettura poco approfondita, ed anche frettolosa, che può risolversi nella sola attenzione rivolta, sfogliando il giornale, ai titoli ed alle fotografie. Ne consegue la rilevanza dell’impaginazione; e, nel contesto dell’impaginazione, la rilevanza delle fotografie e dell’accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17198 Svolgimento del processo 1.- Il Dott. P.G. citò in giudizio risarcitorio la società editrice del quotidiano “Corriere della Sera” (R.C.S. Quotidiani S.p.A.) e il direttore responsabile (F.S. ), nonché i giornalisti Fu.Ma. e I.M. , per sentirli dichiarare responsabili di diffamazione in relazione...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 20 agosto 2015, n. 35013. Il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il lavoratore dipendente o di esorbitare dal limiti della correttezza e dei rispetto della dignità umana con espressioni che contengano un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigano più che all’azione censurata, alla figura morale dei dipendente, traducendosi in un attacco personale sui piano individuale, che travalichi ogni ammissibile facoltà di critica
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 20 agosto 2015, n. 35013 Ritenuto in fatto Con sentenza deliberata il 22/07/2009, il Giudice di pace di Catania aveva dichiarato I.C. colpevole del reato di ingiuria in danno di B.A. (per averle rivolto espressioni quali, riferendosi alla precedente direttrice scolastica, “le leccavi il culo e i piedi”)...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 luglio 2015, n. 30890. Le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 luglio 2015, n. 30890 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere Dott. PEZZELLA Vincenzo – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35698 . Nel caso di rinvio dei dibattimento per legittimo impedimento del difensore, l’omessa notifica allo stesso della data della nuova udienza dà luogo a nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 c.p.p. Né vale il richiamo operato nel provvedimento impugnato alla circostanza che, “per mera dimenticanza, non fu inserita a verbale la nomina, meramente formale, del sostituto d’ufficio”. La nomina, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., di un difensore d’ufficio, in sostituzione di quello impedito, non è affatto “formale”, ma risponde all’esigenza di provvedere l’imputato di un difensore in ogni momento del processo e di individuare esattamente la figura dei difensore a cui, secondo il prevalente orientamento di questa Corte di legittimità, va dato l’avviso della nuova udienza, essendo il legale che, a tutti gli effetti, rappresenta il difensore fiduciario impedito, di cui esercita i diritti e assume i doveri
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35698 Ritenuto in fatto 1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, riformando parzialmente, in punto di pena, quella emessa dal Tribunale di Trani, ha condannato G.M. a pena di giustizia per concorso – quale extraneus – nella bancarotta fraudolenta patrimoniale della...
Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35724. L’impossibilità della notificazione al domicilio eletto che ne legittima l’esecuzione presso il difensore di fiducia, secondo la procedura prevista dall’articolo 161 cod.proc.pen., comma 4 e articolo 157 cod.proc.pen., comma 8 bis, può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato, al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore, senza che sia necessario procedere ad attestata verifica di vera e propria irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità alla ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato, considerati gli oneri imposti dalla legge a quest’ultimo, ove avvisato della pendenza di un procedimento a suo carico, e segnatamente l’obbligo, ex articolo 161 cod.proc.pen., comma 4, di comunicare ogni variazione intervenuta successivamente alla dichiarazione o elezione di domicilio, resa all’avvio della vicenda processuale
Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35724 Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 21 febbraio 2013, ha confermato la sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Distaccata di Jesi del 15 giugno 2011, con la quale L.A. era stato condannato per il delitto di...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 13 luglio 2015, n. 14554. In base all’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, rientra nella giurisdizione tributaria la controversia concernente la debenza di somme, liquidate a titolo di spese processuali dalle Commissioni Tributarie nel corso di giudizio innanzi alle stesse svoltosi su materie devolute alla relativa giurisdizione, dovendo ritenersi che le espressioni utilizzate dal Legislatore, quali “ogni altro accessorio” o “altri accessori” per la loro latitudine, ricomprendano, senz’altro, le spese processuali
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 13 luglio 2015, n. 14554 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente Sezione Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio –...