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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n.1369. La concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 gennaio 2016, n. 587. In tema di sospensione condizionale della pena il beneficio può essere concesso per una seconda volta qualora, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p., il giudice della cognizione ritenga di dover applicare una pena che si mantenga entro il limite prescritto dall’art. 163 c.p., ancorché sommata a quella precedentemente inflitta

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 gennaio 2016, n. 587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 gennaio 2016, n. 591. Il giudice dell’esecuzione, a pena di nullità dell’ordinanza pronunciata, non può decidere il merito della questione sottoposta alla sua cognizione laddove non abbia acquisito e valutato le dichiarazioni in precedenza rese dall’interessato in vinculis al magistrato di sorveglianza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 gennaio 2016, n. 591 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VECCHIO Massimo – Presidente Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere Dott. TARDIO Angela – Consigliere Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2016, n. 360. Il medico ospedaliero che svolge attività libero professionale intra moenia presso l’Asl non è tenuto a corrispondere in prima persona l’Irap. Il tributo, infatti, è di esclusiva competenza dell’azienda sanitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 gennaio 2016, n. 360 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. TORRICE Amelia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2016, n. 281. In materia di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione integra elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro in quanto, per la funzione di garanzia che assolve, l’interesse del datore di lavoro ad acquisire ulteriori elementi a conforto della colpevolezza del lavoratore non può pregiudicare il diritto di quest’ultimo ad una pronta ed effettiva difesa, sicché ove la contestazione sia tardiva, resta precluso l’esercizio del potere e la sanzione irrogata è invalida. In particolare, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l’esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, senza che possa assumere rilievo autosufficiente la pendenza di un procedimento penale, attesa l’autonomia tra i due procedimenti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 gennaio 2016, n. 281 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. TRICOMI Irene –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 gennaio 2016, n. 275. Nel diritto del lavoro, quando, per fissare una graduatoria, si fa riferimento ai «carichi familiari» non si deve guardare unicamente al numero dei componenti il nucleo ma anche alla situazione patrimoniale complessiva, in quanto questa è la ratio della norma

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 gennaio 2016, n. 275 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VENUTI Pietro – Presidente Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 223. In sede di determinazione dell’assegno di divorzio, l’occupazione di fatto di un immobile da parte del coniuge configura utilità che fuoriesce dall’ambito valutativo proprio dei valori legalmente posseduti da ciascuno dei coniugi, rimanendo la difficoltà di liberazione dell’immobile da parte del suo proprietario un dato di fatto estraneo alla ponderazione delle rispettive posizioni patrimoniali e reddittuali

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 gennaio 2016, n. 223 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Antonio – rel. Consigliere Dott. SCLALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222. Il semplice smarrimento di documenti con dati supersensibili da parte del Ministero non dà diritto al risarcimento del danno se manca la prova che i dati siano entrati in possesso di persone estranee alla funzione amministrativa deputata al loro esame. Con questa affermazione la Cassazione ha respinto il ricorso di un militare che aveva richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale in seguito allo smarrimento di dati riguardanti il suo stato di salute da parte della commissione medica cui aveva presentato istanza per il riconoscimento di una malattia derivante da causa di servizio. Per i giudici, infatti, il «danno non patrimoniale» risarcibile ai sensi dell’articolo 15 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003), per quanto determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali (tutelato dagli articoli 2 e 21 della Costituzione e dall’articolo 8 della Cedu) «non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”» inteso «quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato».

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 gennaio 2016, n. 222 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea –...