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I diritti di prelazione e di riscatto previsti dall’art. 732 c.c. in favore del coerede

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 3 maggio 2016, n. 8692 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 1 aprile 2003, G.L. e G.A. evocavano in giudizio D.M.L. e di V.L. assumendo di essere comproprietari, per successione ereditaria di Gi.Gu., deceduto il (omissis), della porzione di immobile sita in (omissis) ,...

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Agli effetti del limite imposto dall’art. 1966 c.c., che sancisce la nullità della transazione avente ad oggetto diritti non lasciati alla disponibilità delle parti, sono certamente sottratti ad ogni potere di disposizione dei contraenti, inerendo alla qualificazione giuridica della persona nella collettività, gli status personali. La nullità del contratto avente per oggetto uno status discende, indipendentemente dall’art. 1966 c.c., dal dato che gli status, in quanto privi del carattere di patrimonialità, non possono costituire oggetto di un atto espressione dell’autonomia privata. Sono, tuttavia, certamente negoziabili le situazioni soggettive patrimoniali che dagli status derivano. È quindi transigibile la controversia insorta tra gli aventi diritto ad una quota dell’eredità nella successione del genitore, che non ponga in discussione lo status di figlio adottivo o di affiliato di uno dei membri del nucleo familiare, ma soltanto (come avvenuto nel caso in esame, secondo quanto dedotto) la consistenza dei diritti patrimoniali che in quello status trovano la loro fonte. Né è ravvisabile alcuna illiceità nella convenzione dispositiva o rinunciativa di diritti patrimoniali relativi ad una successione già aperta. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 maggio 2016, n. 8919

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 maggio 2016, n. 8919 Svolgimento del processo B.B. citava davanti al Tribunale di Pordenone C.E. e B.M. , esponendo che nel 1978 era deceduto il proprio genitore adottivo B.L. ; che gli eredi S.E. e i figli adottivi B. e M. avevano stipulato in data 21 novembre...

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In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall’art. 1117 cod. civ. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l’attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, e cioè sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste da accessorio a principale, mentre spetta al condomino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova. Al fine di stabilire se sussista un titolo contrario alla presunzione di comunione di cui all’art. 1117 cod. civ., occorre fare riferimento all’atto costitutivo del condominio e, quindi, al primo atto di trasferimento di un’unità immobiliare dell’originario proprietario ad altro soggetto. Pertanto, se in occasione della prima vendita la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell’ambito dei beni comuni (nella specie, portico e cortile) risulti riservata ad uno solo dei contraenti, deve escludersi che tale bene possa farsi rientrare nel novero di quelli comuni. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha osservato che negli atti di compravendita è del tutto assente una riserva di proprietà esclusiva da parte della venditrice; di contro, l’espressa indicazione contrattuale del trasferimento della comproprietà di quanto per legge è comune tra i condomini di uno stesso stabile ai sensi dell’art. 1117 dimostra che la ricorrente riteneva il lastrico e lo stenditoio parti condominiali, tanto da non distinguere la loro condizione giuridica da quella delle restanti parti comuni. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 maggio 2016, n. 9035.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 maggio 2016, n. 9035 Svolgimento del processo 1 Con citazione del 13.3.1993, i coniugi M.M. e Ca.Gi. , T.L. e F.D.L.M. nonché C.F. e G.S. convennero innanzi al Tribunale di Palermo la s.r.l. Immobiliare Fratelli Lo Cicero, esponendo: – che con atti del 17.10.1988, 21.10.1988 e 10.10.1988...

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La regola del ne bis in idem processuale opera nei soli casi di annullamento in conseguenza di un controllo di merito del provvedimento e non anche nei casi di perenzione per vizi di forma. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 aprile 2016, n. 15097.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 aprile 2016, n. 15097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FIALE Aldo – Presidente Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere Dott. MANZON Enrico – Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere...