Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento
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Il recesso con caparra confirmatoria non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13845.

La disciplina dettata dal secondo comma dell'articolo 1385 del Cc, in tema di recesso per inadempimento nell'ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l'inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell'articolo 1455 del Cc, ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l'utilità che da esso l'altra parte intendeva conseguire.

La misura del sequestro conservativo ha un necessario collegamento con la causa di merito
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La misura del sequestro conservativo ha un necessario collegamento con la causa di merito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13840.

La misura del sequestro conservativo ha un necessario collegamento con la causa di merito, non rientrando tale provvedimento tra le cautele idonee ad anticipare gli effetti della decisione di merito, secondo la definizione di cui all'articolo 669 octies, comma 6, del Cpc, e quindi in grado di stabilizzarsi in difetto della successiva causa di merito. Il sequestro conservativo non anticipa gli effetti della decisione di merito, ma serve a garantire il possibile risultato finale, rappresentato dalla soddisfazione del diritto di credito, convertendosi, in caso di sentenza di condanna, in pignoramento. Il rapporto di stretta strumentalità della suddetta misura con la decisione di merito comporta che le spese del procedimento svoltosi ante causam vanno liquidate sulla base degli stessi parametri vigenti al momento della decisione di merito.

In tema di appalto il termine per la denuncia dei vizi
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In tema di appalto il termine per la denuncia dei vizi

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 maggio 2024| n. 13821.

In tema di appalto, in linea generale, il termine per la denuncia dei vizi a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 1667, comma 2, Cc decorre dalla scoperta dei vizi. Ne consegue che la data di consegna dell'opera è decisiva, nel senso che solo dopo la consegna può aversi la scoperta delle difformità o dei vizi, entro sessanta giorni dalla quale il committente deve eseguire denuncia all'appaltatore. Inoltre, mentre prima dell'accettazione e della consegna dell'opera non vengono in rilievo problemi di denuncia e di prescrizione per vizi comunque rilevabili, è al momento della consegna che il committente può fare rilevare i vizi conosciuti o conoscibili in corso d'opera. In questo modo il committente evita che l'opera si consideri accettata in quanto ricevuta senza riserve ai sensi dell'articolo 1665 comma 4 del Cc, con la conseguente esclusione della garanzia secondo l'espressa previsione dell'articolo 1667 comma 1 del Cc.

La sentenza in grado di appello che giunga ad un risultato diverso della sentenza di primo grado deve contenere necessariamente una propria motivazione
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La sentenza in grado di appello che giunga ad un risultato diverso della sentenza di primo grado deve contenere necessariamente una propria motivazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13851.

La sentenza in grado di appello, che giunga ad un risultato diverso da quello consacrato nella sentenza di primo grado, deve contenere necessariamente, in ragione della stessa funzione del giudizio di appello, una propria motivazione, cioè una manifestazione (diretta od almeno indiretta) delle ragioni di censura della soluzione della vicenda, espressa dal giudice di primo grado, prima di esprimere una soluzione diversa.

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore
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La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13786.

La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo 2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.

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L’accoglimento dell’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto non è subordinato alla presentazione di un’offerta formale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 maggio 2024| n. 13789.

L'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. non è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c., essendo a tal fine idonea anche la sola manifestazione di volontà di adempiere del promissario acquirente.

Possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato
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Possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13561.

Possono esistere patti parasociali che non si conformano al modello tipizzato dell'articolo 2341-bis del Cc. Tuttavia, per essere ritenuti patti parasociali, e dunque meritevoli di tutela giuridica analoga a quella riconosciuta espressamente ai patti indicati dall'articolo 2341-bis del Cc, occorre che il loro contenuto sia comunque finalizzato a regolare il comportamento che i soci intendono tenere all'interno della società nell'esercizio della funzione organica che essi svolgono per effetto della qualità rivestita. In altre parole, le obbligazioni contenute nel patto parasociale, cui certamente la società interessata è per definizione estranea, debbono tuttavia essere finalizzate a regolare il comportamento che i soci intendono vincolarsi a tenere nel momento in cui eserciteranno i poteri amministrativi loro spettanti all'interno dell'ente per effetto dell'esercizio della relativa qualità. Tale condizione è assolutamente necessaria per poter qualificare la pattuizione come patto parasociale: necessaria, si può aggiungere per completezza, ma non sufficiente, poiché il contenuto dell'obbligo regolato dal patto, per esser parasociale, deve comunque essere riconducibile al perseguimento di quegli effetti di stabilizzazione della governance societaria cui si riferisce espressamente l'articolo 2341-bis del Cc, che ha tipizzato la "causa" dei patti stessi, enucleandone le finalità e, per conseguenza, anche definendo l'ambito della relativa meritevolezza dell'interesse perseguito ai sensi dell'articolo 1322 del Cc.

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La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto “in iudicando”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13604.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.

I motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum ma anche il quia
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I motivi dell’impugnazione devono non solo indicare il quantum appellatum ma anche il quia

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13565.

I motivi dell'impugnazione - prima e dopo il 2012 - devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio

Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte
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Soccombenza reciproca determinata e la parte maggiormente soccombente valore delle domande parzialmente accolte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 maggio 2024| n. 13611.

In un processo con pluralità di domande contrapposte, in caso di soccombenza reciproca determinata dal parziale accoglimento di tali domande, al fine di individuare la parte maggiormente soccombente occorre confrontare il valore delle domande parzialmente accolte (e quindi non quello delle domande rispettivamente rigettate), cosicché deve ritenersi maggiormente soccombente la parte la cui domanda accolta sia di minor valore.