Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47. L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento
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Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47. L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento

L’eventuale responsabilita’ solidale dell’appaltatore con altro soggetto non influisce sulla possibilita’ del committente di resistere alla domanda di pagamento delle prestazioni opponendo l’eccezione di inadempimento, che puo’ anche condurre al rigetto di ogni pretesa creditoria. Ordinanza 3 gennaio 2018, n. 47 Data udienza 12 luglio 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE...

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 51. Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio
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Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 4 gennaio 2018, n. 51. Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio

Il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse. Sentenza 4 gennaio 2018, n. 51 Data...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2018, n. 24. Per le sanzioni lavorative legate al mancato rispetto dell’orario giornaliero e quindi contro lo sfruttamento dei prestatori si deve applicare la disciplina prevista dal regio decreto legge n. 692/1923 e non quella disposta dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 gennaio 2018, n. 24. Per le sanzioni lavorative legate al mancato rispetto dell’orario giornaliero e quindi contro lo sfruttamento dei prestatori si deve applicare la disciplina prevista dal regio decreto legge n. 692/1923 e non quella disposta dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003

Per le sanzioni lavorative legate al mancato rispetto dell’orario giornaliero e quindi contro lo sfruttamento dei prestatori si deve applicare la disciplina prevista dal regio decreto legge n. 692/1923 e non quella disposta dall’articolo 18-bis del Dlgs 66/2003. Sentenza 3 gennaio 2018, n. 24 Data udienza 4 maggio 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 1. Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato e’ preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 1. Il contratto d’appalto ed il contratto d’opera si differenziano per il fatto che nel primo l’esecuzione dell’opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l’obbligato e’ preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest’ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa

L’elemento, che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia essenzialmente l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell’organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuita’ della prestazione, l’osservanza di un orario e la...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 gennaio 2018, n. 3. La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative

La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative Sentenza 2 gennaio 2018, n. 3 Data udienza 12 aprile 2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott....

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 22. L’errore di fatto previsto dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 gennaio 2018, n. 22. L’errore di fatto previsto dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione

L’errore di fatto previsto dall’articolo 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, si configura come una falsa percezione della realta’, una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che...