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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1321. I genitori di persona maggiore di età inferma di mente ma non interdetta non sono giuridicamente obbligati ad esercitare la sorveglianza sul figlio, né sono di per sé responsabili per i danni da questi provocati a terzi, al di fuori di una loro spontanea assunzione di responsabilità in tal senso. Un simile obbligo, una volta venuto meno – per effetto del raggiungimento della maggiore età – sia il presupposto della responsabilità genitoriale sia il rapporto di rappresentanza legale, non può trovare infatti fondamento nei generali doveri di solidarietà familiare, che impongono ai genitori di proseguire nell’assistenza, nella cura e nel mantenimento del figlio anche successivamente al raggiungimento della maggiore età, ove egli non sia economicamente auto sufficiente. Il dovere di solidarietà verso i figli, infatti, pur traducendosi anche in un dovere di cura, è funzionale esclusivamente alla realizzazione di interessi propri dei figli medesimi e resta distinto dal dovere di sorveglianza, il quale, specificandosi nel dovere di adottare la cautele necessarie per impedire che l’incapace arrechi danni a sé e ad altri, è strumentale anche alla tutela di interessi propri di soggetti estranei al nucleo familiare. In capo ai genitori dell’incapace maggiorenne non interdetto, il dovere di sorveglianza che costituisce il presupposto della speciale ipotesi di responsabilità civile di cui all’art. 2047 c.c. può sorgere solo per effetto della libera scelta di accogliere l’incapace nella propria sfera personale e familiare (e della conseguente spontanea assunzione del compito di occuparsi del medesimo) o di continuare a convivere con esso, benché divenuto maggiorenne. Si aggiungono quindi, alle ipotesi in cui la legge o il contratto pongono un obbligo di sorveglianza dell’infermo di mente in capo ad un soggetto, le ipotesi in cui tale assunzione di responsabilità è conseguenza della scelta, consapevole e volontaria, di convivere con una persona con problemi mentali assumendone la sorveglianza e, di conseguenza, la responsabilità verso i terzi

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  26 gennaio 2016, n. 1321 I fatti – L.R.R. nel 2007 citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria i coniugi F.G. e M.S. , chiedendo che fossero condannati a risarcirgli i danni patiti in conseguenza dell’uccisione del fratello L.R.G. da parte del figlio maggiorenne dei convenuti, F.S....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 gennaio 2016, n.1237. Nelle controversie riconducibili alle fattispecie regolate dagli artt. 1150 e 936 c.c. nessun indennizzo a carico del proprietario del fondo può essere preteso dal terzo costruttore che abbia realizzato l’opera in violazione della normativa edilizia, autonomamente commettendo nel primo caso, o concorrendo nel secondo, i reati previsti dalle singole disposizioni penali che sanzionano le condotte illecite: ciò non tanto perché possano essere poste in dubbio la sussistenza o l’entità della locupletazione del proprietario del fondo nella prospettiva di un ordine di demolizione da parte della pubblica amministrazione competente, quanto piuttosto perché è da ritenere in contrasto con i principi generali dell’ordinamento ed in particolare con la funzione dell’amministrazione della giustizia che possa l’agente conseguire indirettamente, ma pur sempre per via giudiziaria, quel vantaggio che si era ripromesso di ottenere nel porre in essere l’attività penalmente illecita e che in via diretta gli è precluso dagli artt. 1346 e 1418 c.c.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 25 gennaio 2016, n.1237  Ritenuto in fatto È impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo, depositata il 20 maggio 2011 con cui, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale del capoluogo siciliano, è stata rideterminata l’indennità ex art. 936 c.c. dovuta dagli appellanti principali G.A....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2016, n. 1188 . In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi d’ inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  22 gennaio 2016, n. 1188 Svolgimento del processo Con la sentenza n. 825 del 2010, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.G. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti della “Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova” s.p.a....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 gennaio 2016, n. 1261. Nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c. e, ove dedotte la mancata presentazione del rendiconto da parte dell’amministratore, e la conseguente mancata percezione degli utili, deve ritenersi che il socio abbia fatto valere il danno a sé diretto ed immediato

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza  25 gennaio 2016, n. 1261 Svolgimento del processo L.M.G. agiva nei confronti di A.V. , esponendo di avere costituito col convenuto nel 1977 una società per realizzazione di opere edili, assumendo la partecipazione nella misura del 30%; che il volume di affari della società era aumentato via via...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2016, n. 355. I contratti territoriali possono, in virtù del principio dell’autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., prorogare l’efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche “in pejus” senza che osti il disposto di cui all’art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Sentenza 13 gennaio 2016, n. 355 1. La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 3/3/2011, confermava la statuizione del giudice di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta dall’Assessorato Regionale delle risorse agricole ed alimentari avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ordinato all’assessorato predetto il...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 gennaio 2016, n. 124. Il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall’uso del mezzo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 gennaio 2016, n. 124 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott....