Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 30 aprile 2015, n. 8839 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FORTE Fabrizio – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere Dott....
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 aprile 2015, n. 8760. Ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 30 aprile 2015, n. 8760 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI Antonino – est. Presidente Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 20 aprile 2015, n. 8031. L’errore consiste in una falsa rappresentazione della realtà fenomenica, prodotta da una conoscenza distorta ovvero dall’ignoranza di situazioni, qualità e rapporti, relativi al contratto ed ai suoi presupposti. Tale vizio della volontà assume rilevanza qualora sia essenziale, cioè, incida sul processo formativo del consenso e dia origine ad una rappresentazione distorta della realtà, distorsione che induce la parte a manifestare la propria volontà in modo errato
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 20 aprile 2015, n. 8031 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 aprile 2015, n. 8049. In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, l’art. 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, prescrivendo il deposito in copia autentica della sentenza che ha definito il giudizio presupposto, non stabilisce che la prova dell’irrevocabilità della sentenza stessa sia data unicamente attraverso la certificazione di cancelleria apposta in calce ad essa, potendo l’irrevocabilità risultare dall’esame complessivo degli atti e dalla prova logica (nella specie, da un’attestazione di cancelleria sul difetto di impugnazioni non apposta in calce alla sentenza)
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 aprile 2015, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 8 maggio 2015, n. 9357. In tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, o da altro ufficio tecnico, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile, poiché proveniente da un soggetto costituente un’articolazione dell’Amministrazione finanziaria, né considerarla di per sé attendibile e sufficiente a supportare l’atto impositivo, ma è tenuto a verificare se la stima stessa sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento
Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 8 maggio 2015, n. 9357 Ritenuto in fatto 1. A seguito di processo verbale di constatazione del 26.4.2006, veniva notificato alla D. s.r.l., in data 6.12.2006, un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione le maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in conseguenza dell’accertato maggior...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 8480. Ogni qual volta un significato chiaro ed univoco possa trarsi dal titolo esecutivo giudiziale in via immediata da suo tenore testuale benché riferito all’appropriata combinazione tra dispositivo e motivazione non vi è spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o in caso di opposizione del debitore ad interpretarlo, per alcuna altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti già presi in considerazione dal giudice del merito, essa essendo a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si è formato o è divenuto o avrebbe potuto divenire definitivo
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8480 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 aprile 2015, n. 8481. Non è nulla la sentenza scritta a mano dal Giudice anche se la grafia non è facilmente leggibile. In mancanza di una espressa comminatoria, non è configurabile alcuna nullità della sentenza nel caso in cui il testo originale, anziché formato dal cancelliere, in caratteri chiari e facilmente leggibili, mediante copiatura dalla minuta redatta dal giudice, risulti pubblicato direttamente nell’originale minuta scritta di pugno dal giudice, ancorché con grafia non facilmente leggibile.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 aprile 2015, n. 8481 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 maggio 2015, n. 9312. Ai sensi dell’art. 1680 c.c. le disposizioni del capo Vili del titolo III del libro IV si applicano anche ai trasporti ferroviari in quanto non derogate da leggi speciali. Costituisce legislazione speciale al riguardo il R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, recante le Condizioni generali e Tariffe per il trasporto di persone su Ferrovie dello Stato e sul punto questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in deroga all’art. 1681 c.c. – e in forza dell’art. 1680 dello stesso codice – l’art. 11, paragrafo quarto, del R.D.L. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n 911, subordina la responsabilità dell’amministrazione ferroviaria per danno alla persona del viaggiatore al verificarsi di una “anormalità nel servizio”, e cioè ad un irregolare funzionamento o ad un’anomalia strutturale del mezzo tecnico con cui venga effettuata la prestazione del vettore, cui sia eziologicamente ricollegabile il danno stesso secondo l’accertamento insindacabile del giudice del merito. Proprio il predetto R.D.L., tuttora in vigore (v. legge 18 febbraio 2009, n. 9, art. 3, comma 1 bis, lett. e), di conversione del d.l. n. 200 del 2008 nonché D.Lgs. n. 179 del 2009 allegato I), all’art. 11 rubricato “Responsabilità e sue limitazioni”, in relazione alla “responsabilità per ritardi o interruzioni” prevede che “il viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni, soltanto nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 9 e 10, qualunque sia la causa dell’inconveniente che da luogo all’indennizzo”. Pertanto il danno patrimoniale da ritardo ferroviario o da cancellazione del treno trova tutela o nell’art. 9 del citato R.D.L. (diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio) o nell’art. 10 del medesimo testo normativo (rimborsi), precisandosi che, comunque, l’utente ha accettato le predette condizioni generali di contratto nel momento in cui ha deciso di avvalersi del servizio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 maggio 2015, n. 9312 Svolgimento del processo Nel 2008 O.M. conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di pace di Barra, Trenitalia S.p.a. chiedendo l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della convenuta e la condanna della stessa al risarcimento dei danni. Deduceva l’attore di aver acquistato, in data 11 gennaio 2008,...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448. La clausola che esclude dall’obbligo dell’indennizzo anche i sinistri agevolati da dolo o colpa grave riproduce un dettato di legge e quindi non abbisogna di alcuna forma speciale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 11 maggio 2015, n. 9448 Svolgimento del processo e motivi della decisione E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: « 1. Con sentenza n. 2508 in data 17 giugno 2013 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza in data 3 marzo 2010 di rigetto...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 dei 1987 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 24 e della L. 18 agosto 1962, n. 1357, art. 23, comma 4 nella parte in cui escludono dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato – tale pensione va riconosciuta al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”. Nonostante la Corte costituzionale, nell’occasione indicata e in altre successive (cfr. Corte Cost. n. 1009 del 1988, n. 450 del 1989, n. 346 del 1993 e n. 284 del 1997) abbia giustificato le proprie pronunce anche con considerazioni legate alla necessità di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che in caso di bisogno il defunto coniuge sarebbe stato tenuto a fornire all’altro coniuge separato per colpa o con addebito, il dispositivo della decisione dichiarativa dell’illegittimità costituzionale della norma esaminata non indica condizioni ulteriori, rispetto a quelle valevoli per il coniuge non separato per colpa, ai fini della fruizione della pensione
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 12 maggio 2015, n. 9649 Fatto e diritto La Corte di appello di Genova ha respinto il gravame proposto da C.C. e, confermando la sentenza del Tribunale della Spezia, ha ritenuto che fosse infondata la sua domanda di riconoscimento della pensione di reversibilità in qualità di superstite del...