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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 giugno 2015, n. 12708. La comunicazione del diniego di rinnovazione alla prima scadenza del contratto di locazione di immobile urbano adibito per uso diverso da quello di abitazione non può limitarsi a fare generico riferimento all’intenzione del locatore di svolgere, nell’immobile del quale si richiede la restituzione, un’attività non meglio specificata, rientrante in una delle ipotesi previste dall’art. 29 della legge n. 392 del 1978, ma deve indicare, incorrendo altrimenti nella sanzione di nullità di cui a comma 4 del menzionato articolo, quale particolare attività il locatore (o chi al suo posto) intende svolgere nel detto immobile: ciò sia perchè, in mancanza, il conduttore non sarebbe in grado di valutare la serietà della intenzione indicata, ed il giudice non potrebbe verificare, in sede contenziosa, la sussistenza della condizione per il riconoscimento del diritto al diniego di rinnovo, sia perchè verrebbe impedito il successivo controllo sull’effettiva destinazione dell’immobile all’uso indicato, ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 31 (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata che aveva riconosciuto l’idoneità della specificazione dei motivi nella disdetta inviata ai sensi della legge n. 392 del 1978, e fondata sull’esigenza di destinare l’immobile locato a “studio commerciale” del figlio del locatore, per il trasferimento della sua attività professionale già esercitata altrove)

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 giugno 2015, n. 12708 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RUSSO Libertino Alberto – Presidente Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15138. Non è necessario sottoporsi a un intervento chirurgico che modifichi i «caratteri primari sessuali», ossia gli organi genitali e riproduttivi, per ottenere la rettificazione di sesso all’anagrafe

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15138 Svolgimento del processo M.M. aveva richiesto al Tribunale di Piacenza nel 1999 l’autorizzazione al trattamento medico chirurgico per la modificazione definitiva dei propri caratteri sessuali primari al fine di ottenere la rettificazione dei caratteri anagrafici. Il Tribunale aveva accolto la domanda. Dopo circa...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 luglio 2015, n. 14697. In tema di criteri di riparto delle spese riguardanti la manutenzione, ricostruzione e installazione dell’ascensore, la disciplina contenuta negli artt. 1123-1125 cod. civ., sul riparto delle spese inerenti ai beni comuni, è suscettibile di deroga con atto negoziale, e, quindi, anche con il regolamento condominiale che abbia natura contrattuale, inoltre, deve ritenersi legittima non solo una convenzione che ripartisca tali spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime. In quest’ultima ipotesi, nel caso cioè in cui una clausola del regolamento condominiale stabilisca in favore di taluni condomini l’esenzione totale dall’onere di contribuire a qualsiasi tipo di spese (comprese quelle di conservazione), in ordine a una determinata cosa comune (come ad es. l’ascensore), si ha il superamento nei riguardi della suddetta categoria di condomini della presunzione di comproprietà su quella parte del fabbricato” In assenza di siffatta previsione contrattuale, la proprietà comune del bene impone la partecipazione di tutti i condomini alle decisioni che concernono detto bene

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 luglio 2015, n. 14697 Ritenuto in fatto 1. – È impugnata la sentenza della Corte d’appello di Genova, depositata il 14 febbraio 2009, che ha accolto l’appello proposto da N.A. avverso la sentenza del Tribunale di Genova, e nei confronti del Condominio via (omissis) . 1.1. –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 giugno 2015, n. 12948. In forza dell’autonomia dell’usufrutto rispetto alla nuda proprietà, l’eventuale giudicato di condanna del nudo proprietario alla demolizione di opere eseguite in violazione del diritto dell’attore in negatoria servitutis, non spiega alcun effetto riflesso sulla posizione dell’usufruttuario che sia rimasto estraneo alla lite. Ne legittima, semmai, l’intervento adesino autonomo o litisconsortile, e non quello ad adiuvandum.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 giugno 2015, n. 12948 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 luglio 2015, n. 14916. La sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione. E’ ammissibile l’acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dal codice civile o dai regolamenti e dagli strumenti urbanistici, anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell’ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem. L’art. 2058, secondo comma, cod. civ., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 luglio 2015, n. 14916 Svolgimento del processo Con sentenza depositata il 4 gennaio 2005, il Tribunale di Caltanissetta condannava la convenuta G.B. ad arretrare l’ampliamento e la sopraelevazione del proprio fabbricato, realizzati in data successiva all’acquisto della proprietà e oggetto di domanda di concessione in sanatoria, ad...