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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 agosto 2015, n. 17072. L’apposizione della canna fumaria e della struttura di copertura della stessa immuta lo stato della cosa comune eccedendo i limiti segnati dalle concorrenti facoltà dei compossessori ex art. 1102 c.c., impedendo un analogo uso da parte di questi ultimi ed anzi sottraendo al loro uso, assicurato dal possesso, il relativo beneficio derivante dalla libertà da ingombri della porzione del bene comune. L’uso particolare che il comproprietario faccia del bene comune non può considerarsi estraneo alla destinazione normale dell’area, a condizione però che si verifichi in concreto che, per le dimensioni del manufatto o per altre eventuali ragioni di fatto, tale uso non alteri l’utilizzazione del cortile praticata dagli altri comproprietari, né escluda per gli stessi la possibilità di fare del bene medesimo un analogo uso particolare. La sentenza impugnata da conto proprio della inesistenza di tale condizione ed in particolare della alterazione della destinazione naturale dell’area occupata con la struttura contenente la canna fumaria e per tale ragione ha ritenuto commettere molestia la società che aveva immutato lo stato di fatto degradando gravemente l’estetica dell’edificio ed alterando precedenti facoltà di utilizzazione da parte degli altri condomini

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 24 agosto 2015, n. 17072 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato nel febbraio 2003 C.M. e B.D. evocavano, dinanzi al Tribunale di Bologna, l’Immobiliare ABITARE BOLOGNA DUE s.r.l. esponendo che la società convenuta aveva apposto sul muro comune una canna fumaria, nell’ambito di una corte di...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 luglio 2015, n. 14807. In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice – che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell’impresa, espressione della libertà d’iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. – il controllo in ordine all’effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro medesimo ha l’onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l’impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte; tale prova, tuttavia, non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell’accertamento di un possibile “repechage”, mediante l’allegazione dell’esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l’onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 luglio 2015, n. 14807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 agosto 2015, n. 17198. In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca soggiace al limite della continenza, che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l’altrui dignità morale e professionale, con riferimento non solo al contenuto dell’articolo, ma all’intero contesto espressivo in cui l’articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell’immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo, e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. La percezione visiva concorre quindi in maniera determinante all’attribuzione, da parte del pubblico dei lettori, di un significato diffamatorio alla pubblicazione a mezzo stampa. Questo carattere determinante dell’aspetto visivo è viepiù accentuato quando l’articolo è pubblicato su un quotidiano ad ampia diffusione rispetto al quale i lettori appartengono ad un pubblico notevolmente indifferenziato, e comunque non specialistico; trattasi di pubblico più incline ad una lettura poco approfondita, ed anche frettolosa, che può risolversi nella sola attenzione rivolta, sfogliando il giornale, ai titoli ed alle fotografie. Ne consegue la rilevanza dell’impaginazione; e, nel contesto dell’impaginazione, la rilevanza delle fotografie e dell’accostamento al contenuto scritto di immagini, titoli e sottotitoli

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 agosto 2015, n. 17198 Svolgimento del processo 1.- Il Dott. P.G. citò in giudizio risarcitorio la società editrice del quotidiano “Corriere della Sera” (R.C.S. Quotidiani S.p.A.) e il direttore responsabile (F.S. ), nonché i giornalisti Fu.Ma. e I.M. , per sentirli dichiarare responsabili di diffamazione in relazione...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 luglio 2015, n. 14310. Il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento” costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento prevista dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 luglio 2015, n. 14310 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 31 luglio 2015, n. 16226. Nel giudizio promosso per l’accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 31 luglio 2015, n. 16226 Rilevato che 1. I. C., con ricorso del 2 novembre 2010, ha convenuto in giudizio S.L. per sentirlo dichiarare padre della figlia E.M.C. nata a Corigliano Calabro il 9 aprile 2010 2. II Tribunale per i minorenni di Catanzaro, con sentenza n. 41/2013,...