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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867. Il dovere di diligenza professionale cui l’avvocato e’ tenuto nei confronti del cliente, anche in caso di rinuncia o revoca del mandato o risoluzione consensuale del rapporto, e dalla relativa responsabilita’ il domiciliatario non puo’ essere esonerato se non in virtu’ della prova, posta a suo carico, di avere dato notizia della notifica al nuovo difensore

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 5 ottobre 2015, n. 19867 Svolgimento del processo 1) La causa è stata avviata nel 1996 da C. C., che ha chiesto al pretore di Lucera sez. Apricena di far rimuovere un manufatto metallico installato dalla convenuta G. R. V. su un balcone, a distanza inferiore a quella...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 29 settembre 2015, n. 39358. In tema di circostanze aggravanti i futili motivi sussistono allorché la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l’azione criminosa, e da potersi considerare, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. Per motivo abietto, invece, si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell’agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello che secondo il comune sentire è espressione di un sentimento spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l’abnormità di fronte al sentimento umano. Ne consegue che, anche se accomunate nella formulazione dell’art. 61 n.1 cod. pen., le due aggravanti sono concettualmente diverse ed ancorate a dati fattuali antitetici, per cui ove congiuntamente contestate necessitano di adeguata motivazione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 29 settembre 2015, n.39358 Rilevato in fatto Con ordinanza del 7 gennaio 2015 il Tribunale di Milano, investito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di R.P. in relazione...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 settembre 2015, n. 17731. L’apprezzamento del giudice dei merito concernente l’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché la misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse dei creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all’effettiva incidenza dell’adempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito. Nel caso di specie il giudice del merito ha invece del tutto omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno condotto a ritenere eccessiva la penale pattuita fra le parti: il decreto non contiene, infatti, neppure un accenno alle originarie pattuizioni contrattuali, alle contestazioni in concreto mosse dal Fallimento, né dà conto della valutazione compiuta in ordine all’interesse della creditrice all’adempimento ed all’incidenza dell’inadempimento dell’appaltatrice sull’equilibrio delle prestazioni

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza  7 settembre 2015, n. 17731   Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.3.013, ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dalla Scuola Media Statale “Paolo Stefanelli” per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 2 ottobre 2015, n. 19735. Il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della famiglia di origine, considerata l’ambiente più adatto per un armonico sviluppo psicofisico, pur dovendo essere garantito anche mediante la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e disagio familiare, incontra i suoi limiti in presenza di uno stato di abbandono, ravvisabile allorché i genitori ed i parenti più stretti non siano in grado di prestare, in via non transitoria, le cure neces-sarie, né di assicurare l’adempimento dell’obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, cosicché la rescissione del legame familiare costituisca l’unico strumento idoneo ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed a garantirgli assistenza e stabilità affettiva. La configurabilità di tale situazione non può essere esclusa in virtù dello stato di detenzione al quale il genitore sia temporaneamente assoggettato, trattandosi di una circostanza che, in quanto imputabile alla condotta criminosa del genitore stesso, volutamente posta in essere nella consapevolezza della possibile condanna e carcerazione, non integra gli estremi della causa di forza maggiore di carattere transitorio individuata dall’art. 8 della legge n. 184 del 1983 quale causa di giustificazione della mancanza di assistenza

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 2 ottobre 2015, n. 19735 Svolgimento del processo 1. – Con tre distinte sentenze emesse l’11 luglio, il 10 ottobre ed il 12 dicembre 2013, il Tribunale per i minorenni di Roma dichiarò lo stato di adottabilità rispettivamente della minore F.P. , nata il (OMISSIS) , figlia di...