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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1148. Ove la controversia sia stata trattata in primo grado con rito ordinario in luogo di quello del lavoro, al quale è assoggettata, debbono essere seguite le forme ordinarie anche per la proposizione dell'appello e dell'eventuale appello incidentale; pertanto, l’appello va proposto con citazione ad udienza fissa. Se, invece, la controversia sia stata trattata con il rito del lavoro anziché con quello ordinario, la proposizione dell'appello segue le forme della cognizione speciale. Ciò, in ossequio al principio dell'ultrattività del rito, che – quale specificazione del più generale principio per cui l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell'apparenza, cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete esclusivamente al giudice

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  22 gennaio 2015, n. 1148 Svolgimento del processo 1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da L.V.M. s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Trieste, con la quale era stata accertata l’intervenuta risoluzione ex art. 1456 cod. civ. del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 811. Il danno derivante dalla da consapevolezza dell'incombere della propria fine sia del tutto svincolato da quello più propriamente biologico, e postuli una ben diversa valutazione sul piano equitativo, sub specie di una più corretta valutazione della intensissima sofferenza morale della vittima

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza  20 gennaio 2015, n. 811 I fatti C.D. , la moglie S.M.C. e la figlia C. convennero dinanzi al Tribunale di Nola le Assicurazioni Generali in qualità di impresa designata per il FGVS, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito della morte di C.G....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 gennaio 2015, n.1184. La Corte rimette gli atti al Primo Presidente relativamente alla necessità che le sezioni unite riflettano sul se e sui margini in cui la nuova figura di professionista – siccome destinata a connotarsi anche in forma societaria sia per le professioni "protette" sia per le professioni "non protette" – si riverberi sulla nozione di professionista di cui all'art. 2956, n. 2), c.c.: se, dunque, nella categoria dei professionisti, i cui diritti per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative sono assoggettati a prescrizione presuntiva triennale dall'art. 2956, n. 2, c.c., vanno ricompresi soltanto coloro che esercitano una professione intellettuale di antica o di recente tradizione, nei cui confronti è ravvisabile il presupposto della prassi del pagamento senza dilazione per l'agevole determinabilità del credito ai sensi dell'art. 2233 c.c., sicché detta prescrizione non è applicabile al credito per il compenso nascente da un mero contratto d'opera; ovvero se, addirittura, si possa estendere la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art. 2956, n. 2), c.c. anche ai crediti di qualsivoglia soggetto, pur costituito in forma societaria, esercente attività professionale "non protetta".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 22 gennaio 2015, n.1184   Ritenuto in fatto   Con ricorso al tribunale di Perugia, sezione distaccata di Città di Castello, la “E.DA.CO.” s.n.c. esponeva che aveva provveduto alla tenuta della contabilità della “R.C.E. di R.E. ” per il periodo compreso tra il 1993 e il 31.12.1994; che...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 gennaio 2015, n. 752. Le norme sul diritto dei minori di conservare "rapporti significativi con gli ascendenti non attribuiscono a questi ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un elemento ulteriore di indagine e di valutazione nella scelta e nell'articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. In altri termini era la prospettiva del minore, e non quella dell'ascendente, a dovere essere apprezzata e tutelata, in conformità ai principi generali vigenti in materia di provvedimenti relativi ai minori. Nel caso di specie, senza entrare nel merito delle reciproche accuse mosse tra le parti circa l'andamento dei rapporti anche precedente alla scomparsa della madre della piccola, restava il fatto certo e comprovato della volontà manifestata dalla bambina in più riprese di non voler vedere la nonna materna, quantomeno allo stato e salva ogni eventuale diversa determinazione della stessa minore che, se del caso, avrebbe dovuto essere recepita e rispettata nell'interesse della medesima, in attuazione del principio di diritto sopra richiamato.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 gennaio 2015, n. 752 Svolgimento del processo Con reclamo alla Corte di appello di Roma M.G. , nonna materna della minore N.C. , nata l'(omissis) da sua figlia B.S. , deceduta per malattia nel (omissis) , chiedeva la riforma del decreto (in data 25.09-4.10.2012) con cui il Tribunale...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19 gennaio 2015, n. 735. L'illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l'irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un'opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte dell'Amministrazione ed il privato ha diritto a chiederne la restituzione salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno. Il privato, inoltre, ha diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall'eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui ha chiesto il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno. Ne consegue che la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni decorre dalle singole annualità, quanto al danno per la perdita del godimento, e dalla data della domanda, quanto alla reintegrazione per equivalente

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE SENTENZA 19 gennaio 2015, n.735 Ritenuto in fatto Con citazione del 31 ottobre 1968 B.R. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Palmi il Comune di Laureane di Borrello, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti per l’illegittima occupazione di un terreno, sul quale era stato realizzato un...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 gennaio 2015, n. 15. Illegittimo il licenziamento del lavoratore che non comunichi al datore di essere proprietario di due immobili e continui a soggiornare in affitto presso un'abitazione dell'imprenditore stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 gennaio 2015, n. 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 gennaio 2015, n. 31. In tema di Irap, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 16, comma 3, da facolta' alle Regioni di incrementare la relativa aliquota fino ad un massimo di un punto percentuale. Esso deve essere interpretato coerentemente con l'intento del legislatore di perseguire obbiettivi di autonomia e di decentramento fiscale delle Regioni medesime. Nella stessa ottica va inteso anche il disposto della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 3, comma 1, lettera a), che, nel sospendere l'efficacia degli aumenti dell'aliquota Irap deliberati dalla Regione successivamente al 29 settembre 2002, in ragione della mancanza di una legge quadro sul federalismo fiscale, ha inteso comunque limitare l'effetto sospensivo a quelle maggiorazioni che determinassero, o nella misura in cui determinassero, il superamento delle aliquote in vigore nel 2002, come nella specie, sicche' le Legge Regionale Veneto 22 novembre 2002, n. 34 e Legge Regionale Veneto 9 gennaio 2003, n. 38, che hanno portato l'aliquota applicabile agli istituti bancari al 5,25%, determinano soltanto la conferma – e la proroga – dell'aliquota del 4,75% disposta per l'anno 2002 dl Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articoli 16 e 45,. nella formulazione normativa all'epoca vigente

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 gennaio 2015, n. 31 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott....