Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 gennaio 2015, n. 144 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe –...
Categoria: Cassazione civile 2015
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174. La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, prevista dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 11, comma 1, in caso di mancata presentazione o inefficacia dell'istanza di condono quanto ai valori dichiarati o agli incrementi di valore assoggettabili a procedimento di valutazione, e' applicabile anche all'ipotesi di cui al comma 1 bis, riguardante la definizione delle violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie sulle medesime imposte, in quanto, nell'uno e nell'altro caso, l'Ufficio e' chiamato a valutare l'efficacia dell'istanza di definizione cosicche', trattandosi delle medesime imposte, sarebbe incongrua l'interpretazione che riconoscesse solo nella prima ipotesi la proroga dei termini per la rettifica e la liquidazione del dovuto
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2015, n. 174 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 gennaio 2015, n. 178. In tema di IVA, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilita' – ai sensi del Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331, articolo 41, comma 1, lettera a), prima parte, convertito nella Legge 29 ottobre 1993, n. 427 – della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso, per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nei territorio di altro Stato membro, grava sul cedente la prova dei fatti costitutivi del diritto, che intende far valere in giudizio, di fruire della deroga agevolati va rispetto al normale regime impositivo, occorrendo altresi' la prova dell'effettiva destinazione dei beni ceduti nel territorio dello Stato membro in cui il cessionario e' soggetto di imposta
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 gennaio 2015, n. 178 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450. L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, cod. civ. in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore(e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damnz), ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 gennaio 2015, n. 1450 Ritenuto in fatto 1. — Il Tribunale di Chieti, con sentenza del marzo 2004, in accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dalla Banca Nazionale del Lavoro (BNL), dichiarava inefficace nei confronti della medesima attrice l’atto di costituzione del fondo...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88. In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 53, comma 2, seconda parte, a pena d'inammissibilita' dell'appello, deve aver luogo entro un termine perentorio, il quale, attenendo al compimento di un'attivita' finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame, deve essere individuato in quello di trenta giorni indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'articolo 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem". Il richiamo all'articolo 22,1 comma cit., contenuto nell'articolo 53, comma 2, consente di ritenere equipollente al deposito la spedizione per posta, purche' la ricezione dell'atto presso la segreteria della C.T.P. avvenga nel termine suddetto. E cio' anche sul rilievo che il combinato disposto degli articoli 53 e 20 del Decreto Legislativo cit., prevede la proposizione dell' appello a mezzo di invio postale
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 88 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494. La convivenza coniugale avente carattere effettivo, costituendo elemento costitutivo del rapporto matrimoniale così come delineato dalla Costituzione (art. 2, 3, 29, 30), dalla CEDU (artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 9) costituisce una condizione giuridica ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici in ordine a qualsiasi vizio genetico del matrimonio. La dedotta esistenza di un'incapacità psichica preesistente al matrimonio e continuativamente protrattasi per tutta la durata del rapporto non riveste alcuna incidenza rispetto all'ostacolo costituito dalla convivenza effettiva
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 27 gennaio 2015, n. 1494 Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Lecce ha respinto la domanda di riconoscimento dell’efficacia della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario contratto da D.P. ed M.E. , per immaturità psicologica ed impotentia coeundi del marito. Alla domanda...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621. La convivenza costituisce limite generale, indipendente dal vizio genetico del matrimonio dichiarato dal Giudice ecclesiastico: si tratta di vizi accertati nell' "ordine canonico", nonostante la sussistenza dell'elemento essenziale del La convivenza coniugale: in tutti i casi si manifesterebbe una radicale a di tali vizi del matrimonio canonico con l'individuato limite di ordine pubblico. Diversamente opinando, sussisterebbe uno, inammissibile invasione del giudice italiano nella giurisdizione ecclesiastica in materia di nullità del matrimonio, riservata dall'accordo di Villa Madama esclusivamente ai Tribunali Ecclesiastici: il giudice italiano,al fine di decidere sulla domanda di delibazione sotto il profilo della applicabilità dei predetto limite generale di ordine pubblico,dovrebbe procedere ad una interpretazione delle singole norme dei codice di diritto canonico, distinguendo tra esse ed eventualmente stabilendo una gerarchia, valicando così in modo inammissibile i confini della giurisdizione dell'ordine civile, a sé riservata dalle statuizioni dell'accordo
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 gennaio 2015, n. 1621 Svolgimento del processo Con citazione ritualmente notificata P.P. conveniva in giudizio A.R. davanti alla Corte di Appello di Perugia per sentir dichiarare l’efficacia nel nostro ordinamento di sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Umbro del 10/03/2010, dichiarativa della nullità del matrimonio contratto tra...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428. Nel caso in cui le condizioni generali di un contratto di assicurazione contro gli infortuni demandino ad apposita perizia medica l'accertamento dell'entità delle lesioni per le quali l'assicurato chiede l'indennizzo, tale previsione vale a paralizzare il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 2952, secondo comma, cod. civ. fino alla conclusione della perizia: a condizione, tuttavia, che il sinistro sia stato denunciato alla compagnia di assicurazioni entro l'anno dal giorno in cui si è verificato il fatto generatore di danno
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 27 gennaio 2015, n. 1428 Svolgimento del processo 1. Nel 2001 il sig. G.P.convenne dinanzi al Tribunale di San Benedetto del Tronto la società Milano Assicurazioni s.p.a., allegando che: -) aveva stipulato con la Milano una assicurazione contro gli infortuni; -) nel 1998 aveva subito un infortunio; -)...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2015, n. 57. Il giudicato puo', quale affermazione obiettiva di verita', spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale, allorquando questi siano titolari di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo o comunque di un diritto subordinato a tale situazione. Tali effetti riflessi sono impediti quando il terzo sta titolare di un rapporto autonomo ed indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato interviene, non essendo ammissibile ne' che egli ne possa ricevere pregiudizio giuridico, ne' che se ne possa avvalere a fondamento della sua pretesa
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 8 gennaio 2015, n. 57 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY Paola – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 8 gennaio 2015, n. 90. Gli accessi, le ispezioni o le verifiche, che la guardia di finanza effettui in collaborazione con gli uffici tributari, non sono soggetti alle delimitazioni di competenza territoriale posti per gli organi dell'Amministrazione finanziaria, e, pertanto, sono utilizzabili a fini fiscali ancorche' provengano da reparti di stanza in localita' diverse dalla sede dell'ufficio competente sul rapporto d'imposta. La "cooperazione" della Guardia di Finanza per l'acquisizione e il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta non necessita di preventiva richiesta da parte degli Uffici finanziari, poichè l'attivita' può essere svolta dalla G.d.F. anche di propria iniziativa, esercitando i poteri sanciti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 51 e 52.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 8 gennaio 2015, n. 90 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BOGNANNI Salvatore – Presidente Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...