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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3384. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 febbraio 2015, n. 3384 Ritenuto in fatto La Regione Campania proponeva appello avverso la sentenza del 30 ottobre 2009 con la quale il Giudice di pace di Benevento, accogliendo la domanda proposta da S. O. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2037. Le variazioni ordinate dal committente possono essere provate con ogni mezzo e non vi sono ostacoli alla prova testimoniale – pur se essa riguardi variazioni poste in essere dall'appaltatore senza previo concerto con l'appaltante – le volte in cui essa sia diretta a dimostrare l'accettazione dell'opera fuori contratto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 4 febbraio 2015, n. 2037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2330. La potestà di infliggere sanzioni disciplinari è riservata dall'art. 2106 c.c. alla discrezionalità dell'imprenditore, in quanto contenuta nel più ampio potere di direzione dell'impresa. Ne consegue che il giudice, pur nel caso sia stato adito dal datore di lavoro per la conferma della sanzione disciplinare e sia stato dallo stesso esplicitamente richiestone, non può convertirla in altra meno grave

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 febbraio 2015, n. 2330  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666. Nei giudizi di impugnazione dello stato passivo, l’omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza entro il termine assegnato dal giudice (che la legge non qualifica come perentorio) non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione. A differenza che nel giudizio a cognizione ordinaria, nel procedimento regolato dall’art. 99 L.F., la tempestività dell’impugnazione va verificata con riguardo al deposito del ricorso, con il quale il ricorrente introduce il processo dinanzi al giudice, mentre la notifica dell’atto ha la mera funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio. La mancata osservanza del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d’udienza non determina alcun effetto preclusivo ma comporta la necessità di assegnare un nuovo termine al medesimo scopo sempre che il curatore non sia costituendo in tal modo sanando – con effetto ex tunc – il vizio della notificazione

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2666 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673. Nel caso in cui, revocata la dichiarazione di fallimento, non sia stato emesso il decreto di chiusura ex articolo 119 della legge fallimentare, la presentazione della successiva istanza di fallimento, basata sulla prospettazione di fatti intervenuti rivelatori di insolvenza del debitore, non è di per sé preclusa, spettando al tribunale, in sede di decisione, verificare se sia stato medio tempore emesso il decreto di chiusura del primo fallimento, al fine di ritenere esaminabile nel merito la ricorrenza degli elementi costitutivi della pronuncia di fallimento». Con questo principio di diritto la Cassazione ritiene legittima una seconda istanza di fallimento quando, a seguito della revoca, siano emersi elementi gravi per i quali la procedura di fallimento sia inevitabile, non esistendo alcuna norma che impedisca la proposizione di una seconda istanza di fallimento basata su fatti non esaminati e non conosciuti, né verificabili alla data della sentenza di revoca del fallimento

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 11 febbraio 2015, n. 2673 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576. In tema di separazione personale, l'addebito presuppone non solo una violazione degli obblighi matrimoniali, ma anche un rapporto di causalità con l'intollerabilità della convivenza

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 febbraio 2015, n. 2576 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...