CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 9 febbraio 2015, n. 2401

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FORTE Fabrizio – Presidente
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 3433/2014 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5760/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Roma, su ricorso proposto dal tutore, revocava l’interdizione di (OMISSIS) ritenendo piu’ adeguata la misura dell’amministrazione di sostegno.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la sorella del (OMISSIS), (OMISSIS), rilevando preliminarmente di non aver ricevuto la notifica del ricorso e, conseguentemente, di non aver potuto riferire informazioni rilevanti ai fini della decisione ex articolo 429 c.c.; di opporsi alla revoca dal momento che l’amministrazione d sostegno non era misura adeguata a tutelare gli interessi economici dell’interdetto comproprietario unitamente a lei di un ingente patrimonio immobiliare del valore di diversi milioni di Euro; di ritenere necessaria consulenza medico legale psichiatrica nonche’ prova testimoniale e di ritenere I invalida la costituzione del (OMISSIS).
La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione sulla base delle seguenti argomentazioni:
nel giudizio d’interdizione ed inabilitazione i parenti e gli affini che a norma dell’articolo 712 c.p.c., devono essere indicati nel ricorso non hanno la veste di parti in senso tecnico giuridico ma sono esclusivamente “fonti d’informazioni”. Pertanto la mancata notifica ad esse non determina alcuna nullita’ e puo’ costituire motivo d’impugnazione solo se concerna un congiunto in grado di fornire informazioni tali da far decidere il giudizio diversamente. La loro mancata audizione, peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimita’ e’ sanabile mediante audizione.
Nella specie il tutore aveva informato il legale della (OMISSIS).
Quest’ultimo aveva comunicato che (OMISSIS) non poteva essere presente per motivi personali. Peraltro informazioni sulle condizioni di vita e la salute psicofisica dell’interdetto sono state assunte dal Tribunale attraverso vari informatori in contatto con esso perche’ operanti nel consultorio presso il quale il (OMISSIS) presta opera di volontariato. L’audizione della sorella poteva, pertanto, ritenersi superflua a causa della mancanza di rapporti da molti anni tra i due fratelli.
La procura rilasciata dal (OMISSIS) al proprio difensore doveva ritenersi valida in quanto ex articolo 716 c.p.c., richiamato dall’articolo 720 c.p.c., l’interdicendo e l’inabilitando possono stare in giudizio da soli anche nelle impugnazioni ed anche se e’ stato nominato il tutore. La capacita’ di agire e contraddire e’ conservata ai fini della difesa del proprio status.
L’interdizione, dall’introduzione dell’amministrazione di sostegno ha carattere residuale. La scelta tra le misure deve fondarsi sul criterio della maggiore adeguatezza della misura adottata rispetto alle concrete esigenze del caso specifico. Nella specie, l’amministrazione di sostegno e’ la misura piu’ adeguata in quanto la patologia psichica del (OMISSIS) non gl’impedisce di compiere gli atti legati alla propria autonomia quotidiana, mentre senz’altro e’ necessario un sostegno per l’amministrazione del patrimonio immobiliare in comunione con la sorella. Non puo’ configurarsi un’abituale infermita’ di mente in quanto alla luce delle relazioni tecniche in atti la patologia sofferta non ne compromette le facolta’ intellettuali e cognitive, anzi tali facolta’ sono superiori alla norma salva la necessita’ di un aiuto psicologico per i momenti di crisi. Infine da parte del (OMISSIS) c’e’ consapevolezza del proprio disturbo, cosi’ dimostrando contatto con la realta’ e senso critico.
Peraltro dalla relazione dello psichiatra e’ emerso che la maggiore autonomia e liberta’ concessagli dai giudici ha determinato un netto miglioramento della sua condizione esistenziale. L’audizione e’ stata infine adeguata alle domande con illustrazione chiara dei dissidi con la sorella.
La misura dell’interdizione e’ in conclusione nettamente eccedente le esigenze di tutela personale e patrimoniale del (OMISSIS), essendo misura adeguata l’amministrazione di sostegno.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo viene denunciata la violazione degli articoli 429, 712 e 713 c.c., per non avere la Corte d’Appello valutato la l’omessa notifica del decreto di fissazione d’udienza alla ricorrente e la conseguente sua mancata audizione nel giudizio di primo grado. Al riguardo deve osservarsi che secondo il costante orientamento di questa Corte e come gia’ correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello, nel giudizio d’interdizione (e, conseguentemente in quello che abbia ad oggetto la revoca di essa) i parenti e gli affini non sono parti necessarie del procedimento (Cass. 15346 del 2000; con riferimento al procedimento rivolto alla nomina dell’amministrazione di sostegno Cass.14190 del 2013). Una volta che ad essi sia stato notificato il ricorso medesimo, la loro concreta partecipazione e’ condizionata dall’apporto informativo che essi possono fornire. Non essendo contestato che il ricorso del tutore sia stato notificato alla ricorrente la mancata notifica formale dell’udienza di comparizione, peraltro comunicatale (anche tale circostanza non e’ contestata) non ha determinato nessun vulnus nel diritto di difesa della ricorrente nei gradi di merito, essendo la medesima integralmente in condizioni d’indicare le ragioni ostative alla revoca della misura. Deve osservarsi al riguardo che la dedotta lesione del diritto di partecipare all’udienza di comparizione non e’ accompagnata dall’indicazione specifica del deficit informativo che a tale carenza dovrebbe ricondursi ne’ vengono dedotti fatti specifici ed informazioni contrastanti rispetto a quelle acquisite nel processo. La parte ricorrente si limita ad affermare che doveva essere sentita perche’ in possesso delle informazioni necessarie senza allegarne il contenuto. Infine non e’ stato dedotto di aver chiesto di essere sentita, di aver allegato documentazione o di aver formulato dedotto istanze istruttorie.
Nel secondo motivo viene dedotto, sotto il profilo del vizio ex articolo 360 c.p.c., n. 5. l’omessa motivazione in ordine al mancato espletamento di consulenza tecnica d’ufficio. Al riguardo deve osservarsi che nella penultima pagina della motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale da ampio riscontro dei molteplici elementi di valutazione della condizione del (OMISSIS), riferendosi a consulenze psichiatriche e psicologiche, a diagnosi condivise, all’osservazione diretta e continuativa degli informatori ed infine all’esame diretto dell’interdetto. La valutazione di completezza di tale quadro ampiamente argomentata dalla Corte costituisce un’adeguata motivazione al mancato esercizio di un potere discrezionale evidentemente ritenuto superfluo.
Nel terzo motivo viene dedotta l’inammissibilita’ della costituzione del (OMISSIS) per mezzo di proprio difensore. La censura presenta un profilo d’inammissibilita’ del difetto d’interesse essendo comunque il ricorso per revoca dell’interdizione stato proposto dal tutore. Essa e’, tuttavia, da esaminare quanto meno ai fini del regime delle spese di lite di questo procedimento e deve ritenersi anche manifestamente infondato, potendo l’interdetto come sottolineato dalla Corte d’Appello stare in giudizio per difendere la pienezza della sua capacita’ e del suo status, ex articolo 716, richiamato dall’articolo 720 c.p.c.. Il principio e’ stato reiteratamente affermato in tema di capacita’ processuale dell’interdicendo anche dopo la nomina del tutore provvisorio (Cass. 14866 del 2000) ma non puo’ che applicarsi anche in tema di revoca sia per il gia’ indicato rinvio contenuto nella norma relativa alla revoca (articolo 720 c.p.c.) alla disciplina processuale relativa alla dichiarazione d’interdizione ed inabilitazione, la quale contiene anche l’articolo 716 c.p.c., che regola la capacita’ processuale dell’interdicendo, sia perche’ anche nel giudizio di revoca opera il principio secondo il quale l’interdicendo o l’interdetto hanno sempre il diritto di difendere la conservazione o il ripristino integrale della propria capacita’ di agire.
Nel quarto motivo viene censurata ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omessa od insufficiente valutazione del patrimonio indiviso del (OMISSIS) e della ricorrente. La censura mira ad un’inammissibile riesame del merito dal momento che la Corte territoriale ha esaurientemente spiegato perche’ la misura dell’amministrazione di sostegno costituisce idoneo strumento per la tutela anche dei profili patrimoniali.
Il ricorso in conclusione deve essere respinto con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida in favore della parte controricorrente in euro 3000 per compensi; euro 200 per esborsi oltre il 10% per spese forfettarie ed accessori di legge

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *