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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660. Il regime di separazione non vincola quello di divorzio, trattandosi di rapporti distinti ed autonomi, e tuttavia l'importo dell'assegno di separazione può essere liberamente considerato dal giudice dei divorzio, eventualmente anche come indice del tenore di vita coniugale

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 6 maggio 2014, n. 9660  Fatto e Diritto In un procedimento di divorzio tra T.E. e K.R., la Corte d’Appello di Trieste, con sentenza in data 13/09/2011, in riforma della sentenza del Tribunale di Udine, determinava in €. 1.800,00 l’assegno in favore della moglie . Ricorre per...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 maggio 2014, n. 9560. È legittima l'imposizione della tassa governativa sui telefonini. Lo hanno chiarito con una articolata sentenza le Sezioni unite della Cassazione (9560/2014) accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, invece, aveva riconosciuto il diritto di tre comuni (Campodarsego, Piombino e Loreggia) alla restituzione della tassa, prevista dal Dpr 641/1972, in quanto la norma sarebbe stata implicitamente abrogata dal Dlgs 259/2003

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza  2 maggio 2014, n. 9560 Svolgimento del processo I Comuni di Campodarsego, Piombino e Loreggia chiesero all’erario la restituzione, della “tassa di concessione governativa per l’utilizzo di apparecchiature radiomobili terrestri”, prevista dal n. 21 della Tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, adducendo che essa fosse...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940. Non è impugnabile per Cassazione l'ordinanza che dichiara inammissibile l'appello che non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 aprile 2014, n. 8940 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 5 maggio 2014, n. 9573. Nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione, la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, rispetto ad una domanda di risarcimento danni per la lesione della propria integrità psicofisica proposta da un pubblico dipendente nei confronti dell'Amministrazione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza  5 maggio 2014, n. 9573 Ritenuto in fatto e in diritto – che, con citazione del 22 gennaio 2010, M.D. nonché M. e P.S., in nome proprio ed in qualità di eredi (rispettivamente madre, sorella e fratello) del defunto Caporal Maggiore dell’Esercito Italiano F.S., convenivano in giudizio, innanzi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527. Il mancato trasferimento della propria residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel Comune ove è ubicato l'immobile, comporta la decadenza dal beneficio

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI Ordinanza 5 febbraio 2014, n. 2527 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente – Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere – Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere – Dott. DI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9286. Il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 CC espressione del più generale potere di cui all'art. 115 del codice del rito, dà luogo non ad un giudizio d'equità ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, ond'è che non solo è subordinato alla condizione che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno nel suo preciso ammontare, come desumibile dalle citate norme sostanziali, ma non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, anzi, al contrario, presuppone già assolto dalla parte stessa, nei cui confronti le citate disposizioni non prevedono alcuna relevatio ab onere probandi al riguardo, l'onere su di essa incombente ex art. 2697 CC di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, così come non la esonera dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo sia per quanto possibile limitato e ricondotto alla sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 aprile 2014, n. 9286 Svolgimento del processo Con citazione 24.6.1997 T.A. conveniva davanti al Tribunale di Parma E.R.E. sri e premesso di aver stipulato il 2.9.1996 un contratto di appalto per l’esecuzione di opere di finiture esterne ed interne di un edificio in Parma via Bixio 115,...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 24 aprile 2014, n. 9301. Al fine di poter considerare – ai sensi del R.D.L. 19 ottobre 1923, n. 2328, articolo 17, – come lavoro effettivo la meta' del tempo impiegato dal lavoratore dipendente di una societa' di pubblici servizi di trasporto in concessione per recarsi, "senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una localita' all'altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto", e' necessario che non via sia coincidenza del luogo di inizio con quello di cessazione del lavoro giornaliero e che tale circostanza sia determinata non da una scelta del lavoratore, bensi', in via esclusiva, da una necessita' logistica aziendale, rimanendo irrilevante l'uso del mezzo gratuito di servizio da parte del lavoratore o che quest'ultimo si rechi al lavoro con un proprio mezzo ovvero con mezzi pubblici od anche a piedi. Concorrendo tali condizioni, il lavoratore puo' ottenere il riconoscimento del diritto previsto dalla suddetta norma (alla lettera c), il cui fondamento e' insito nell'esigenza di compensare il tempo necessario al menzionato spostamento indotto dall'organizzazione del lavoro riconducibile all'azienda

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. LORITO Matilde – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 aprile 2014, n. 9278. In tema di preliminare è infondata la dedotta violazione dell'art. 1497 c.c. con riferimento all'esistenza del vincolo paesaggistico; il vincolo doveva essere conosciuto dal promissario acquirente perché i vincoli paesaggistici, inseriti nelle previsioni del piano regolatore generale, una volta approvati e pubblicati nelle forme previste hanno valore di prescrizione di ordine generale a contenuto normativo con efficacia "erga omnes", come tale assistita da una presunzione legale di conoscenza assoluta da parte dei destinatari, sicché i vincoli in tal modo imposti, a differenza di quelli inseriti con specifici provvedimenti amministrativi a carattere particolare, non possono qualificarsi come oneri non apparenti gravanti sull'immobile, secondo l'art. 1489 cod. civ., e non sono, conseguentemente, invocabili dal compratore come fonte di responsabilità del venditore, che non li abbia eventualmente dichiarati nel contratto

  Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 aprile 2014, n. 9278 Svolgimento del processo Con citazione in data 8/3/1990 M.P. conveniva in giudizio F.G. assumendo: – che con contratto preliminare del 23/6/1989 egli aveva promesso di acquistare dal convenuto un immobile in costruzione libero da oneri e privilegi con contestuale versamento di lire...