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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2014, n. 19177. In materia diffamatoria, la delibazione delle critiche, affidata alla Corte di cassazione, è ristretta al controllo del rispetto dei principi normativi che regolano la fattispecie astratta, nonché della logicità e congruità della motivazione resa dal giudice. È del tutto estraneo, invece, al giudizio di legittimità l'accertamento di merito relativo all'effettiva capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione. In questo senso, è consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui, riguardo all'azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’accertamento in concreto dell'attitudine offensiva delle espressioni usate, la valutazione dell'esistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (la quale ultima si deve esprimere nel rispetto del requisito della continenza e, perciò, in termini formalmente corretti e misurati ed in modo tale da non trascendere in attacchi ed aggressioni personali, diretti a colpire sul piano individuale la figura morale del soggetto criticato) costituiscono accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto

Suprema Corte di Cassazione sezione III civile sentenza 11 settembre 2014, n. 19177 Svolgimento del processo La Candy Elettrodomestici s.r.l. propose domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale da diffamazione contro la Dyson Ltd. E D.J. . Lamentò d’aver subito pregiudizio a seguito di condotte denigratorie dei convenuti che, nell’anno 2000, avevano preso...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 luglio 2014, n. 17493. L'art. 2659, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui nella nota di trascrizione devono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la data del medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2655 il quale stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto. Ne consegue che dalla nota deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell'atto produce in relazione al bene. Pertanto, in caso di regolamento di condominio c.d. contrattuale, non basta indicare il medesimo ma occorre indicare le clausole di esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui beni condominiali o sui beni di proprietà esclusiva

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 luglio 2014, n. 17493 Svolgimento del processo N.H.W., nella qualità di amministratore del Condominio (omissis) , conveniva davanti al Tribunale di Ancona la Quattroenne s.a.s. di Nicolin Franco & C, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità dell’opera eseguita dalla convenuta di trasformazione del portico di sua proprietà esclusiva...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 5 settembre 2014, n. 18770. Il mancato trasferimento della residenza nel termine di diciotto mesi dalla data di acquisto dell’immobile non determina la perdita dell’agevolazioni prima casa se il contribuente ha presentato la domanda al Comune ampiamente nei termini: deve considerarsi «causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore-venditore

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 5 settembre 2014, n. 18770 Ritenuto in fatto 1. Con avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, emesso a seguito del disconoscimento del diritto all’agevolazione cd. “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, di cui all’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131...