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Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 5 settembre 2014, n. 18770

Ritenuto in fatto

1. Con avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni, emesso a seguito del disconoscimento del diritto all’agevolazione cd. “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, di cui all’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 – conseguente all’inadempimento dell’obbligo, gravante sull’acquirente, di trasferimento della residenza, nel termine di diciotto mesi dall’atto, nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato – l’Ufficio recuperava la maggiore imposta dovuta da C.P., in relazione all’atto di compravendita stipulato il 2.10.2003.
Rilevava, invero, l’Amministrazione finanziaria che il contribuente aveva trasferito la residenza dal Comune di Perugia a quello di Foligno, nel quale si trova l’immobile acquistato come prima abitazione, solo in data 23.8.2005, ossia ben oltre il termine per poter fruire dell’agevolazione in questione.
2. L’atto veniva impugnato da C.P. dinanzi alla CTP di Perugia, che respingeva il ricorso.
3. Il gravame proposto dal contribuente veniva, tuttavia, accolto dalla CTR dell’Umbria con sentenza n. 71/03/2008, depositata il 18.7.2008, con la quale il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, riteneva che il tardivo trasferimento di residenza fosse imputabile all’illegittimo rifiuto del Comune di Foligno – motivato con la mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile, a sua volta ascrivibile al costruttore- venditore – di dare corso alla domanda di trasferimento presentata dal C. fin dal settembre 2004.
4. Per la cassazione della sentenza n. 71/03/2008 ha proposto, quindi, ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia la violazione dell’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe errato la CTR – a parere della ricorrente – nel ritenere che costituisca causa di forza maggiore il tardivo trasferimento nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato come prima casa, in considerazione del fatto che tale ritardo sarebbe ascrivibile al diniego del Comune, a sua volta dovuto alla mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile, imputabile a fatto del costruttore-venditore.
1.2. L’applicazione del regime ordinario, in luogo di quello agevolato cd. prima casa, conseguirebbe, invero, secondo l’Amministrazione finanziaria, al solo fatto del mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato, giacché, in tal modo, verrebbe meno la finalità abitativa, costituente la ragione giustificativa del regime fiscale di favore. L’esclusione di tale agevolazione, dunque, non avrebbe natura sanzionatoria di una condotta dell’acquirente, solo rispetto alla quale potrebbe assumere rilievo l’esimente della forza maggiore, erroneamente, pertanto, applicata – nel caso di specie dal giudice di seconde cure.
1.3. Il motivo è infondato.
1.3.1. La norma di cui all’ art. 1, nota II bis, della Tariffa parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 prevede, infatti, quale circostanza costitutiva del diritto alla fruizione del trattamento fiscale agevolato, in caso di acquisto di immobile in altro Comune, che il compratore abbia “o vi stabilisca entro diciotto mesi dall’ acquisto la propria residenza”.
Orbene, si è rilevato al riguardo – già con riferimento al disposto dell’art. 2 del d.l. n. 12 del 1985, convertito nella legge n. 118 del 1985, precedente il d.P.R. n. 131 del 1986 in esame – che a tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, il principio dell’unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dall’art. 18, comma secondo, del d.P.R. n. 223 del 1989 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente), nel comportare la necessità della saldatura temporale tra la cancellazione dall’anagrafe del comune della precedente residenza e l’iscrizione in quella del comune di nuova residenza, postula che la decorrenza del trasferimento in questione è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza. Ne discende, pertanto, che il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur ne fatto formale richiesta, al momento dell’ dell’immobile, non abbiano ancora ottenuto il t mento della residenza nel Comune in cui è si bile stesso (Cass. nn. 18077/2002; 15412/2008).
1.3.2. La giurisprudenza successiva, emessa con riferimento all’agevolazione prima casa di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, si è posta, nella sostanza, sulla stessa linea interpretativa delle decisioni succitate. Si è – per vero – affermato, in proposito, che il trasferimento nel Comune diverso da quello di residenza in cui sia ubicato l’immobile acquistato, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il fisco.
E tuttavia, non può non tenersi conto, al riguardo, di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento ostativo a detto trasferimento (Cass. nn. 14399/2013; 7067/2014). In siffatte ipotesi, invero, dal momento che il compimento dell’attività amministrativa esula dal potere di controllo del contribuente, non può che aversi riguardo – ai fini di stabilire la tempestività dell’adempimento dell’obbligo in questione – all’unica attività che il medesimo può, e deve, compiere nel termine di diciotto mesi, stabilito dall’art. 1 del decreto cit., ossia alla formale dichiarazione di trasferimento, presentata presso il Comune della nuova residenza.
1.3.3. Ebbene, nel caso di specie, avendo il contribuente presentato domanda di trasferimento nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato fin dal settembre 2004, ossia ampiamente nei diciotto mesi dall’acquisto della prima casa, avvenuto il 3.10.2003, deve ritenersi che il termine in questione sia stato rispettato, essendo da considerarsi causa di forza maggiore la mancata concessione della residenza, ascrivibile al mancato rilascio del certificato di abitabilità imputabile al costruttore- venditore.
1.3.4. D’altro canto, come dianzi detto, il fatto che il contribuente, pur avendolo richiesto tempestivamente, non abbia ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile acquistato, per fatto del Comune e/o di terzi, non può tradursi nella perdita del beneficio fiscale cd. prima casa, ostandovi il succitato principio di unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica. Tale principio, infatti, nell’esigere una saldatura temporale tra la cancellazione dall1 anagrafe del comune di precedente iscrizione ed inserimento in quella del comune di nuova residenza, comporta che la decorrenza del trasferimento di residenza va stabilita con riferimento alla dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza, dandosi la prevalenza, ai fini in discorso, al dato fattuale su quello anagrafico, decisivo, invece, quando si tratta di stabilire, ad altri fini, l’effettiva residenza del soggetto.
1.4. La censura in esame va, di conseguenza, disattesa.
2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia l’insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.
2.1. La motivazione dell’impugnata sentenza non terrebbe, invero, adeguatamente conto, a parere della ricorrente, di quanto dedotto dall’ufficio nelle controdeduzioni all’appello proposto dal C.
2.2. Il motivo è inammissibile.
2.2.1. L’Amministrazione ricorrente ha, invero, del tutto omesso di formulare un’indicazione riassuntiva e sintetica, ai sensi dell’art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie ratione temporis), a tenore del quale la formulazione della censura ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere un “momento di sintesi” omologo del quesito di diritto, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., ex plurimis, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass.S.U. 11652/08; 16528/08). E ciò anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, o dalle sue conclusioni, attesa la “ratio” che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla Suprema Corte, la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. n. 24255/2011).
2.2.2. Nel caso di specie- per contro, l’Agenzia delle Entrate si è limitata ad esporre le ragioni per le quali la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe, a suo parere, affetta dal vizio motivazionale dedotto, con la mera indicazione del fatto controverso, ma senza operare la sintesi richiesta dalla norma succitata.
2.3. La censura in questione, pertanto, per le ragioni suesposte, non può trovare accoglimento.
3. Per tutte le ragioni suesposte, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio dell’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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