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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 ottobre 2014, n. 20839. Il divieto del cosiddetto patto di quota lite tra l'avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all'art. 2233 cod. civ., trova il suo fondamento nell'esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l'interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l'astrazione della causa risulta limitata all'ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l'espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla ratio della tutela, soltanto la tipizzazione dell'ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell'attività svolta, realizzandosi, cosi, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione. Ne consegue che la nullità di quel patto, sancita dall'art. 2233 terzo comma cod. civ., prescinde dalla circostanza del verificarsi di un indebito lucro per il professionista, e può essere fatta valere da ciascuno dei contraenti, senza che si richieda la deduzione e dimostrazione di uno specifico interesse a rimuoverne gli effetti

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 2 ottobre 2014, n. 20839 Svolgimento del processo In data 2 giugno 21994 la C.T.F. s.r.l. conferiva al Dott. R.C. incarico professionale per la “individuazione di soluzioni giuridiche e/o amministrative, che consentano alla società C.T.F. s.r.l., di godere del beneficio delle agevolazioni previste per le aziende industriali del...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866. In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 4 della legge 26 novembre 1990, n. 353 – la quale, innovando il testo previgente, dispone che l'incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28, venga eccepita "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l'eccezione come "non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente" – comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20866 Svolgimento del processo C.N. ha proposto regolamento di competenza avverso l’ordinanza in data 7 marzo 2013, con la quale il Tribunale di Bologna – accogliendo l’eccezione di incompetenza per territorio formulata dalla convenuta Z.D. – ha declinato la propria competenza in favore del...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 settembre 2014, n. 20558. Il danno alla reputazione e all'immagine è un danno-conseguenza che richiede, pertanto, specifica prova da parte di chi ne chiede il risarcimento

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 settembre 2014, n. 20558 Svolgimento del processo l. L’avv. F.C. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Ancona, la dott.ssa V.C. e il Ministero dei lavori pubblici per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni da lui patiti nella qualità di Presidente della società cooperativa edilizia...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 settembre 2014, n. 19865. Il mancato pagamento di una sola rata, o anche il semplice ritardo nel versamento, può giustificare la risoluzione del contratto di locazione se previsto da una clausola risolutiva espressa

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 settembre 2014, n. 19865 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SEGRETO Antonio – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 9 settembre 2014, n. 18912. Nel nuovo quadro normativo, anche per la pensione di inabilità, il parametro in base al quale verificare l'esistenza del diritto alla prestazione assistenziale va individuato nel solo reddito dell'invalido, si è soffermata sulla posizione di quei soggetti che si erano visti corrispondere i ratei della prestazione prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 9 settembre 2014, n. 18912   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20857. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888. Il divieto di prova testimoniale, fissato dall'art. 2722 cod. civ. con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, non può essere esteso alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19888 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....