Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 settembre 2014, n. 20302. Nel caso in cui il valore della controversia risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del C.p.c., per la quantificazione dell'onorario dell'avvocato si deve guardare al valore reale della causa, determinandolo in base agli effettivi interessi delle parti. Se dunque la controversia si chiude con una transazione, l'entità di essa diventa un elemento dirimente per fissare il compenso professionale

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 settembre 2014, n. 20302   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 25 settembre 2014, n. 20190. In tema di assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, la previsione di una clausola di esclusione della garanzia assicurativa per i danni cagionati dal conducente non abilitato alla guida non e' idonea ad escludere l'operativita' della polizza ed il conseguente obbligo risarcitorio dell'assicuratore, se detto conducente, legittimamente abilitato alla guida, abbia omesso di rispettare prescrizioni e cautele imposte dal codice della strada. Infatti, per mancanza di abilitazione alla guida deve intendersi l'assoluto difetto di patente, ovvero la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di validita' e di efficacia della stessa (sospensione, revoca, decorso del termine per la conferma, sopravvenienza di condizioni ostative), onde, ove esista un'abilitazione alla guida, l'inosservanza di prescrizioni o limitazioni, eventualmente imposte dal legislatore, non si traduce in una limitazione della validita' od efficacia del titolo abilitativo, ma integra una ipotesi di mera illiceita' della guida

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 25 settembre 2014, n. 20190   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere ha...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 24 settembre 2014, n. 20060. In tema di accertamento presuntivo del reddito di impresa, a norma dell'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è legittimo l'accertamento che ricostruisca i ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo unitario dei tovaglioli utilizzati

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 24 settembre 2014, n. 20060 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIELLI Stefano – Presidente Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCODITTI Enrico –...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 settembre 2014, n. 20012. Durante lo svolgimento di un contratto di formazione lavoro l'adibizione del dipendente a mansioni superiori, per di più senza alcun addestramento, rivelando l'uso irregolare di questo particolare tipo di contratto, autorizza la conversione a tempo determinato del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 settembre 2014, n. 20012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266. In tema di violazione del codice della strada relativo a violazione dell'art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, per aver usato, alla guida di un'autovettura, un telefono cellulare non dotato di auricolare; invocata l'applicazione della esimente dello stato di necessità o dell'adempimento del dovere. Per la Cassazione l'esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da "stato di necessità" ovvero da "adempimento del dovere" secondo la previsione della L. n. 689 del 1981, art. 4 postula, in applicazione degli artt. 54, 51 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l'avere agito in esecuzione di un ordine non macroscopicamente illegittimo, nonché l'erronea persuasione di trovarsi in tali situazioni, persuasione provocata da circostanze oggettive. Il giudice di merito, infatti, nel ritenere insussistente la dedotta esimente riconducibile allo stato di necessità prospettato dalla ricorrente (motivato dall'urgenza di dovere rispondere al cellulare perché si trattava del suo superiore, che chiedeva informazioni circa lo stato di una paziente in pericolo di vita) ha adottato una motivazione assolutamente logica, asserendo che la opponente non poteva conoscere il contenuto delle richieste che le sarebbero pervenute dal suo superiore e che ove fosse stata a conoscenza della possibilità di ricevere telefonate relative a pazienti gravi, avrebbe dovuto predisporre le condizioni per rispondere con auricolare ovvero viva voce.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 8 ottobre 2014, n. 21266 Svolgimento del processo T.S. proponeva opposizione ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S. per sentire annullare il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. V-2544636 del 13.7.2006, emesso nei suoi confronti dalla Polizia municipale di Padova, relativo a violazione dell’art. 173...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943. L'inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l'invalidità non solo della fase monitoria e dell'ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l'opposto non abbia prodotto in quest'ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l'opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore; l'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria – se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 ottobre 2014, n. 20943   Svolgimento del processo e Motivi della decisione I. – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: “1. – Con ordinanza resa il 15.4.2013 ai sensi...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 24 settembre 2014, n. 20040. In tema di legittimazione all'opposizione nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, la locuzione "qualunque interessato", prevista dall'art. 180, c. 2, L. Fall., non è necessariamente riferibile soltanto a soggetti diversi dai creditori, essendo invece suscettibile di comprendere i creditori non dissenzienti

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 24 settembre 2014, n. 20040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere...