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Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 2 ottobre 2014, n. 20839

Svolgimento del processo

In data 2 giugno 21994 la C.T.F. s.r.l. conferiva al Dott. R.C. incarico professionale per la “individuazione di soluzioni giuridiche e/o amministrative, che consentano alla società C.T.F. s.r.l., di godere del beneficio delle agevolazioni previste per le aziende industriali del mezzogiorno, con particolare riferimento allo sgravio degli oneri sociali sui contributi INPS, previsti dalla normativa in vigore”, nonché, “ove mai venisse acquisito il diritto al godimento di tali agevolazioni, si conferisce ulteriore incarico professionale per la contabilizzazione dei contributi versati in eccesso […] nonché per l’eventuale ripetizione di tali contributi”. Quanto al compenso, veniva previsto che per tale incarico sarebbe stato corrisposto un compenso pari al 25% dei contributi già pagati e recuperati.
Dopo che l’INPS riconobbe alla C.T.F. s.r.l., a titolo di contributi versati e non dovuti, una somma pari a lire 888.586.000, la società conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, il R. per ottenere l’annullamento del contratto di prestazione d’opera professionale per effetto della nullità dell’accordo economico in esso contenuto, qualificandolo “patto di quota lite” e, in via subordinata, per ottenere la rideterminazione del compenso dovuto in applicazione delle tariffe professionali.
Si costituiva in giudizio il R. contestando l’interpretazione fornita dalla società attrice in ordine all’ambito di applicazione dell’art. 2233 cod. civ., ed evidenziando altresì che l’eventuale applicazione della tariffa professionale per i consulenti del lavoro avrebbe comportato la quantificazione di un compenso addirittura superiore a quello pattuito. Il R. proponeva poi domanda riconvenzionale chiedendo la condanna della società attrice al pagamento, in suo favore, della somma di Euro 128.799,12, quale onorario contabilizzato nella parcella professionale vistata dal Consiglio dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Napoli.
Nel corso del giudizio di primo grado venivano raccolte prove documentali e testimoniali in ordine all’attività svolta dal R. , e veniva disposta altresì una consulenza tecnica d’ufficio.
Con sentenza n. 1407 del 2007, il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda della C.T.F. s.r.l. e dichiarava la nullità parziale del patto contenuto nell’accordo stipulato tra le parti, in quanto integrante violazione del “divieto di patto di quota lite”, di cui all’art. 2233, terzo comma, cod. civ., e liquidava in favore del R. a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, la somma di Euro 12.791,42.
Il R. proponeva allora appello, lamentando la violazione e falsa applicazione della disposizione appena citata denunciando comunque la erroneità delle risultanze della c.t.u. riportate nella sentenza di primo grado.
Resisteva al gravame la C.T.F. s.r.l., la quale proponeva anche appello incidentale per sentir annullare l’accordo intervenuto con il R. per vizi del consenso.
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 12 marzo 2012, rigettava sia l’appello principale che quello incidentale.
Avverso questa sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La C.T.F. s.r.l. ha resistito con controricorso e ha altresì proposto ricorso incidentale.
Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale, R.C. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella formulazione applicabile ratione tezaporis, rilevando che la sentenza impugnata ha erroneamente ricompreso l’attività del consulente del lavoro nell’ambito di applicazione della detta disposizione.
2. Con il secondo motivo il R. lamenta omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’appello non avrebbe rilevato gli errori commessi dal c.t.u. nel ricalcolo del compenso a lui spettante.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, la C.T.F. s.r.l. denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte d’appello ritenuto “non adeguatamente evidenziata” la domanda di annullamento dell’accordo intercorso tra le parti per vizi del consenso.
4. Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
L’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nel testo vigente prima della sostituzione operata dall’art. 2, comma 2-Jbis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 – applicabile ratione temporis nel presente giudizio – disponeva che “gli avvocati, i procuratori ed i patrocinanti non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio sotto pena di nullità e dei danni”.
Il dato letterale è in equivoco: il divieto previsto dalla norma riguardava l’attività difensiva prestata nell’ambito di una controversia, e cioè, non ogni attività professionale, ma esclusivamente l’esercizio dell’attività di patrocinio affidata ad un difensore in una controversia o in vista di una controversia.
Nella giurisprudenza di legittimità si è delineata la portata del divieto nei seguenti termini : “il divieto del cosiddetto patto di quota lite tra l’avvocato ed il cliente, sancito dalla norma di cui all’art. 2233 cod. civ., trova il suo fondamento nell’esigenza di assoggettare a disciplina il contenuto patrimoniale di un peculiare rapporto di opera intellettuale, al fine di tutelare l’interesse del cliente e la dignità e la moralità della professione forense, che risulterebbe pregiudicata tutte le volte in cui, nella convenzione concernente il compenso, sia, comunque, ravvisabile la partecipazione del professionista agli interessi economici finali ed esterni alla prestazione, giudiziale o stragiudiziale, richiestagli. Ne consegue che detto patto (legittimamente ravvisabile anche sotto forma di promessa unilaterale, costituendo questa una fattispecie negoziale ove l’astrazione della causa risulta limitata all’ambito processuale) va rinvenuto non soltanto nella ipotesi in cui il compenso del legale consista in parte dei beni o crediti litigiosi, secondo l’espressa previsione della norma (che costituisce, in relazione alla ratio della tutela, soltanto la tipizzazione dell’ipotesi di massimo coinvolgimento del legale e che, pertanto, non esaurisce il divieto), ma anche qualora tale compenso sia stato, comunque, convenzionalmente correlato al risultato pratico dell’attività svolta, realizzandosi, cosi, quella (non consentita) partecipazione del professionista agli interessi pratici esterni della prestazione” (Cass. n. 11485 del 1997; Cass. n. 1701 del 1976). Ne consegue che la nullità di quel patto, sancita dall’art. 2233 terzo comma cod. civ., prescinde dalla circostanza del verificarsi di un indebito lucro per il professionista, e può essere fatta valere da ciascuno dei contraenti, senza che si richieda la deduzione e dimostrazione di uno specifico interesse a rimuoverne gli effetti” (Cass. n. 6073 del 1985).
In sostanza, le applicazioni giurisprudenziali della disposizione in esame si riferiscono esclusivamente all’attività del difensore. Si è infatti precisato che la nullità di cui si discute “riguarda il negozio bilaterale stipulato dal professionista investito del patrocinio legale con il cliente relativamente ai beni oggetto della controversia a lui affidata”, e integra una “eccezione al principio generale della libertà negoziale” (Cass. n. 2455 del 1984).
4.1. Solo perché questo era il contenuto effettivo della disposizione in esame è stato possibile ritenerla applicabile ai ragionieri e ai commercialisti nelle ipotesi in cui questi avessero svolto attività di patrocinio dinnanzi alle Commissioni tributarie (Cass. n. 6203 del 1998). In particolare, per i ragionieri, si è precisato che “l’art. 38 della tariffa professionale per i ragionieri e periti commerciali (approvata con il d.P.R. 25 gennaio 1959, n. 42) – prevedendo a compenso dell’opera di patrocinio prestata davanti alle commissioni tributarie un onorario determinato con riferimento al valore della pratica, computato sull’ammontare dell’imposta risparmiata per effetto della definizione, con applicazione di diverse percentuali (di minimo e di massimo) decrescenti per scaglioni di valori crescenti – non infrange il divieto del patto di quota lite sancito dall’art. 2233, terzo comma, cod. civ., ma configura un’ipotesi di cosiddetto palmario, del tutto legittimo, in quanto l’operato riferimento al valore, in danaro, o tradotto in danaro, della controversia implica apprezzamento della importanza dell’opera, conformemente alla previsione del secondo comma dell’art. 2233 citato, senza che l’assunzione a valore della controversia, per la determinazione dell’onorario, del valore del risultato utile per il cliente, anziché di quello della pretesa tributaria contestata, comporti l’attribuzione di una quota del bene formante oggetto della controversia medesima” (Cass. n. 2709 del 1982).
4.2. L’attività del R. , consulente del lavoro, è consistita in una prestazione di tipo amministrativo-contabile, volta ad ottenere dall’INPS il riconoscimento, in via amministrativa, del diritto della C.T.F. s.r.l. allo sgravio relativamente a contributi da quest’ultima già pagati, e certamente non in un’attività di assistenza e rappresentanza della società in un giudizio.
Trattandosi, pertanto, di norma speciale a carattere tassativo, l’art. 2233, terzo comma, cod. civ., nella richiamata formulazione, non poteva essere esteso, in via analogica, a fattispecie in esso originariamente non ricomprese.
Il carattere restrittivo della disposizione trova altresì conferma nella nuova formulazione dell’art. 2233 cod. civ., che individua le categorie soggette al particolare divieto in esso previsto in quella degli avvocati e dei praticanti abilitati, intenzionalmente limitando l’ambito applicativo dell’ultimo comma rispetto a quello dell’intero articolo, riferito genericamente agli esercenti professioni intellettuali.
Ha dunque errato la Corte d’appello di Napoli nel ritenere nulla la clausola relativa alla commisurazione del compenso, apposta nell’accordo stipulato tra le parti, e nel ritenere applicabile l’art. 2233, terzo comma, cod. civ., sulla base della considerazione che si trattava “di prestazione di opera intellettuale rispetto alla quale il professionista è sottoposto alla vigilanza del relativo ordine di appartenenza… in attuazione del fine pubblicistico di tutela dell’interesse del cliente e della dignità e moralità del professionista”. Del resto, le pronunce di legittimità richiamate nella sentenza impugnata a fondamento della conclusione recepita dalla Corte d’appello si riferiscono all’attività professionale del difensore e non già a quella di altro professionista.
4.3. L’accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta l’assorbimento del secondo motivo.
5. L’unico motivo del ricorso incidentale è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Sotto un primo aspetto, occorre rilevare che, secondo un consolidato orientamento di questa Corte, “la parte che denunci in sede di legittimità la mancata valutazione, da parte del giudice di merito, di prove documentali o testimoniali ha l’onere di riprodurre nel ricorso il tenore esatto della risultanza processuale il cui omesso o inadeguato esame è censurato, e ciò al fine di rendere possibile alla Corte di cassazione, sulla base del solo ricorso e senza necessità di indagini integrative non consentite, di valutare la pertinenza e la decisività di quelle risultanze” (Cass. n. 15751 del 2003; Cass. n. 4405 del 2006; Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 48 del 2014). E la ricorrente incidentale si è limitata a riportare nel proprio scritto difensivo la comparsa di discussione e la comparsa di replica senza documentare gli esiti dell’attività istruttoria, dal cui esame la Corte territoriale avrebbe dovuto desumere la sussistenza dei presupposti della domanda di annullamento dell’accordo formulata da essa ricorrente sin dall’atto introduttivo del presente giudizio.
Sotto altro profilo, si deve evidenziare che la Corte d’appello, nel rigettare l’appello incidentale, ha rilevato che “se è vero che il giudice di prime cure, nell’accogliere parzialmente la domanda principale del R. , dichiarava la nullità della sola clausola del patto di quota lite e, nel contempo, riteneva valido ed efficace per la residua parte l’accordo stipulato dalle parti, è, altresì, vero che lo stesso sanciva l’insussistenza dei presupposti della domanda di annullamento per vizi del consenso formulata nel giudizio; tanto in conseguenza della regolare e rituale pattuizione in oggetto”; osservando, conclusivamente, che “la società non ha evidenziato nel proposto gravame compiutamente l’asserito vizio posto a sostegno della propria tesi”.
Orbene, la Corte d’appello ha recepito la valutazione del giudice di primo grado in ordine alla “regolarità e (al)la ritualità della pattuizione”, sicché il ricorso incidentale, nel denunciare un’omessa e insufficiente motivazione circa un punto essenziale e decisivo della controversia, da un lato, non contiene argomentazioni congrue, essendo la censura rivolta a dimostrare la sussistenza di uno specifico motivo di impugnazione, e quindi una violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. (censura, questa, che avrebbe dovuto essere veicolata nel presente giudizio attraverso un motivo formulato ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.); dall’altro, si articola nella ricognizione di atti di parte (quali la comparsa di discussione depositata il 2 dicembre 2006 e la relativa comparsa di replica del successivo 22 dicembre 2006), inidonei, in quanto tali, a introdurre in questa sede una denuncia di omesso esame di un fatto decisivo, trattandosi di elaborazioni delle risultanze istruttorie effettuate dalla parte e non della riproduzione delle risultanze istruttorie che quelle circostanze avrebbero dovuto indurre a ritenere provate.
6. In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo, e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, la quale si atterrà al seguente principio di diritto: “la disposizione di cui all’art. 2233, terzo comma, cod. civ. – nel testo in vigore prima della sostituzione ad opera dell’art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006 – nel prevedere la nullità del c.d. patto di quota lite si riferisce esclusivamente all’attività svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede giurisdizionale e non anche all’attività amministrativo-contabile svolta dal consulente del lavoro in ambito previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi contributivi”.
Al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

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