Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 ottobre 2014, n. 21957 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere...
Categoria: Cassazione civile 2014
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 7 ottobre 2014, n. 21079. Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare, da un lato, la gravita' dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensita' dell'elemento intenzionale, dall'altro, la proporzionalita' fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare; la valutazione della gravita' dell'infrazione e della sua idoneita' ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimita', se congruamente motivato. Nel caso di specie lede irreparabilmente il vincolo fiduciario che lo lega al datore di lavoro, giustificandone il licenziamento per giusta causa, il lavoratore che alteri la lettera di assunzione di altro dipendente nella parte riguardante il patto di prova, le mansioni ed il progetto di riferimento
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 7 ottobre 2014, n. 21079 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 settembre 2014, n. 18979. Un'interpretazione delle norme del D.Lgs. n. 259 del 2003 da cui si facesse discendere un' attuale inapplicabilità della tassa di concessione governativa sui telefonini prevista nel vigente sistema (che culmina nella previsione di cui al D.L. n. 151 del 1991, art. 3) sarebbe incompatibile con la disposizione di cui all'art. 219 del medesimo codice e, quindi non rappresentativa dell'effettiva realtà normativa. La disciplina che impone l'applicazione della tassa di concessione governativa ai Comuni non pone dubbi sulla sua legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3,53 e 23 Cost., né consente di rilevare alcun contrasto con il diritto comunitario
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 settembre 2014, n. 18979 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere Dott. CARACCIOLO Giuseppe –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396. Il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute deve adottare un criterio in grado di garantire due principi: (a) da un lato, assicurare la parita' di trattamento a parita' di danno, attraverso l'adozione di un criterio standard uniforme; (b) dall'altro, garantire adeguata considerazione alle specificita' del caso concreto, attraverso la variazione in piu' od in meno del parametro standard. Nel motivare le ragioni della propria decisione, pertanto, il giudice di merito deve: (a) indicare quale sia il parametro standard adottato; come sia stato individuato e quali ne siano i criteri ispiratori e le modalita' di calcolo; (b) indicare se nel caso di specie, per quanto dedotto e provato dalle parti, sussista la necessita' di variare in piu' od in meno il criterio standard. La motivazione con la quale il giudice di merito giustifica la liquidazione del danno alla salute deve dunque essere tale da rendere comprensibile l'iter logico, giuridico e matematico seguito dal giudice. Ove poi il giudice di merito ritenga di liquidare il danno alla salute col criterio c.d. "a punto variabile", nella motivazione non puo' esimersi dall'indicare: (a) il valore monetario di base del punto; (b) il coefficiente di abbattimento in funzione dell'eta' della vittima; (c) le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o non variare il risarcimento standard.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 10 ottobre 2014, n. 21396 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott. ROSSETTI Marco –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21681. Il promissario acquirente non puo' valersi della disciplina relativa alla garanzia dei vizi della cosa venduta (articolo 1490 cod. civ.) o di quella di cui all'articolo 1497 cod. civ., relativa alla garanzia per mancanza di qualita' della cosa venduta, le quali presuppongono la conclusione del contratto definitivo e sono estranee al contratto preliminare, che ha per oggetto non un "dare", ma un "facere" (l'obbligo di concludere un contratto successivo e definitivo di compravendita), in ordine al quale quelle garanzie non trovano giustificazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21681 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. In riferimento all'atto pubblico di compravendita redatto dal notaio nel quale la parte dichiari di essersi avvalsa dell'opera di mediatore professionale, indicandone le generalità, questa dichiarazione non ha valore di prova legale nei rapporti tra la parte ed il mediatore, poiché, non essendo quest'ultimo costituito nell'atto notarile, non può essere intesa come confessione stragiudiziale fatta alla parte ai sensi dell'art. 2735 cod. civ., né può essere intesa come confessione stragiudiziale fatta ad un rappresentante del mediatore, poiché tale non è il pubblico ufficiale rogante
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Il Sig. M. proponeva opposizione avverso il precetto notificatogli dal Sig. A. , contestando il diritto di quest’ultimo a procedere a esecuzione forzata. A fondamento della propria opposizione, il Sig. M....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21670. Il licenziamento dell'ex coniuge obbligato al mantenimento è un elemento sufficiente per la revisione dell'assegno
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 14 ottobre 2014, n. 21670 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo –...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 ottobre 2014, n. 21680. Quando il valore della controversia non è determinabile all'avvocato per l'attività svolta deve essere corrisposta una somma proprorzionale a quanto effettivamente svolto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 ottobre 2014, n. 21680 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. FALASCHI Milena...
Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 24 ottobre 2014, n. 22611. La fattispecie prevista dall'art. 2, comma 1, lettera q), del d.lgs. n. 109 del 2006 richiede, quale presupposto per la sanzionabilità dei ritardi, la necessaria concorrenza della reiterazione, della gravità e della ingiustificatezza degli stessi, conformemente alla chiara formulazione letterale della disposizione, con la conseguenza che tali elementi debbono essere contestualizzati alla luce del complessivo carico di lavoro, in riferimento a quello mediamente sostenibile dal magistrato a parità di condizioni, della laboriosità e dell'operosità, desumibili dall'attività svolta sotto il profilo quantitativo e qualitativo, e di tutte le altre circostanze utili che, per loro natura, implicano un tipico apprezzamento di fatto e che, quindi, sono essenzialmente devolute alla valutazione di merito della Sezione disciplinare del C.S.M., non censurabile in sede di legittimità ove assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria
Suprema Corte di Cassazione sezion unite sentenza 24 ottobre 2014, n. 22611 Svolgimento del processo 1. – Il magistrato dr. N.M. , con ricorso dell’8 aprile 2014, ha impugnato per cassazione – deducendo sette motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia e del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, la sentenza...