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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 ottobre 2015, n. 4617. Per partecipare ad una gara, l’avvalimento dei requisiti finanziari di altra società è determinato dall’impegno di quest’ultima a “garantire”, con le proprie risorse economiche, la società “ausiliata”. È stato precisato che non è necessario che la società ausiliaria metta a disposizione le strutture organizzative ed i mezzi “materiali”, ma è sufficiente l’impegno di questa garanzia

Consiglio di Stato sezione III sentenza 2 ottobre 2015, n. 4617 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2693 del 2015, proposto dalla società PA. s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 30 settembre 2015, n. 4577. Nessuna norma preclude – ai fini del richiesto possesso di un titolo di disponibilità dell’area su cui installare una stazione radio per la telefonia mobile – la possibilità di considerare il c.d. “contratto di ospitalità” alla stregua di un contratto costitutivo di un vero e proprio comodato

Consiglio di Stato sezione III sentenza 30 settembre 2015, n. 4577 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 135 del 2014, proposto dal Comune di Baiano, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587. L’articolo 48 del D. Lgs. n. 163 del 2006 è preordinato ad assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura di gara e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dall’alterazione della stessa a causa della mancanza dei requisiti da parte dell’offerente, così che esso è strumentale all’esigenza di garantire l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazione, esigenza rispetto alla quale l’esclusione dalla gara, l’escussione della cauzione e la segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici si pongono come sanzioni automatiche, direttamente ed esclusivamente alla sola mancata prova del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati con la presentazione dell’offerta, prive di qualsiasi valutazione discrezionale quanto ai singoli casi concreti ed alle particolari ragioni, meramente formali o sostanziali, che l’amministrazioni abbia posto a fondamento del provvedimento di esclusione

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4587 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 1135 del 2015, proposto da: SI. S.P.A., in persona del legale rappresentante in...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 1 ottobre 2015, n. 4592. Gli “operatori del settore” sono legittimati ad impugnare – in sede di giustizia amministrativa – gli atti che comportano la conclusione di un contratto a trattativa privata. L’ordinamento giuridico nazionale (così quello dell’Unione Europea: Corte di Giustizia, 11 gennaio 2005, in C-26/03, § 36 ss.) dispone infatti che la tutela dell’impresa del settore sia quella volta ad ottenere l’indizione della gara, previo annullamento degli atti illegittimi che abbiano comportato la stipula del contratto a trattativa privata. In linea di principio, invece, oltre alla tutela di annullamento, non è configurabile anche la tutela risarcitoria, non solo per mancanza di una relativa posizione giuridica sostanziale, ma anche perché la lesione subita dalla “impresa del settore” deriva proprio e soltanto dalla mancata indizione della gara, che va invece bandita a seguito dell’accoglimento del suo ricorso. In altri termini, non è risarcibile il danno che l’”impresa del settore” deduca di avere subito in conseguenza della mancata indizione della gara: essa si trova nella medesima situazione delle altre “imprese del settore” e la rilevanza della sua legittimazione comporta che si può attivare affinché vi sia il procedimento previsto dalla legge

Consiglio di Stato sezione V sentenza 1 ottobre 2015, n. 4592 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7323 del 2014, proposto dalla Federazione Italiana Sport Invernali, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 28 settembre 2015, n. 4537. Negli appalti pubblici concernenti l’aggiudicazione dei servizi esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta i concorrenti dal dovere di indicare gli oneri della sicurezza aziendale e dall’osservare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, ma comporta soltanto che, ove la stazione appaltante non si sia autovincolata nella legge di gara ad osservare la disciplina di dettaglio dettata dagli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter e 87 comma 4, del D.Lgs. 163 del 2006, il concorrente, che non abbia indicato i suddetti oneri della sicurezza nella propria offerta, deve essere chiamato a specificarli successivamente, nell’ambito della fase di verifica della congruità dell’offerta stessa, all’evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali interessi dei lavoratori in relazione all’entità ed alle caratteristiche del servizio

Consiglio di Stato sezione III sentenza 28 settembre 2015, n. 4537   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1744 del 2015, proposto da: So. Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e...