Consiglio di Stato sezione V sentenza 20 gennaio 2015, n. 167 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso in appello numero di registro generale 843 del 2014, proposto dalla signora Cl.Co., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Bo. ed Er.La.,...
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Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 22 gennaio 2015, n. 284. Ai sensi dell'art. 99 c.p.a., è rimessa all’Adunanza Plenaria la questione se il giudice amministrativo – in basi ai principi fondanti la giustizia amministrativa ovvero in applicazione dell’art. 34, comma 3, del c.p.a. – possa non disporre l’annullamento della graduatoria di un concorso, risultata illegittima per un vizio non imputabile ad alcun candidato, e disporre che al ricorrente spetti un risarcimento del danno (malgrado questi abbia chiesto soltanto l’annullamento degli atti risultati illegittimi), quando la pronuncia giurisdizionale – in materia di concorsi per l’instaurazione di rapporti di lavoro dipendente – sopraggiunga a distanza di moltissimi anni dalla approvazione della graduatoria e dalla nomina dei vincitori, e cioè quando questi abbiano consolidato le scelte di vita e l’annullamento comporti un impatto devastante sulla vita loro e delle loro famiglie.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V ORDINANZA 22 gennaio 2015, n. 284 ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA sul ricorso numero di registro generale 9166 del 2002, proposto dalla signora G. L., rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Camerini e dall’avv. Adriano Rossi, con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest’ultimo, viale delle Milizie, 1;...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 gennaio 2015, n. 288. L'errata individuazione degli estremi del provvedimento impugnato non rende nullo il ricorso, quando dalla lettura complessiva di quest'ultimo l'atto sia comunque chiaramente individuabile.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 22 gennaio 2015, n. 288 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9424 del 2000, proposto dalla signora Al.Ca., rappresentata e difesa dagli avvocati Pa.Mo. e Pa.Pa., con domicilio...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 159. L'elemento che differenzia il rinnovo del contratto dalla proroga sta nella circostanza che mentre il rinnovo presuppone una rinegoziazione delle condizioni, la proroga si riduce soltanto ad un mero differimento temporale. Di fronte all'approvazione di una proroga di un contratto ritenuta dal privato non corrispondente all'offerta presentata, questi ha piena libertà di rifiutare la prestazione e cessare il servizio, né l'Amministrazione potrebbe avvalersi di strumenti coercitivi per imporgli la prosecuzione, se non il condizionamento, di natura esclusivamente economica, verso la sottoscrizione del nuovo contratto, che, tuttavia, rientra nella dialettica procedimentale tra stazione appaltante e prestatore di servizi, e non si traduce in un vizio di legittimità dell'azione amministrativa.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5207 del 2014, proposto da: Pl. S.p.a., rappresentata e difeso dall’avv. Fa.Da., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2015, n. 161. In materia di trasferimento nell'ambito del pubblico impiego, il beneficio dell'assegnazione temporanea previsto dall'art. 42 bis, D.Lgs. n. 151 del 2001 deve ritenersi applicabile anche al personale non contrattualizzato ed al trasferimento tra sedi della stessa Amministrazione. In tale contesto, ai fini del diniego di trasferimento per asserita mancanza di posti disponibili nella sede richiesta spetta unicamente all'Amministrazione che opponga il predetto diniego.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 20 gennaio 2015, n. 161 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2014, proposto da: Ministero dell’Interno, rappresentato...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 115. La misura interdittiva antimafia consiste in una tipica misura cautelare di polizia, avente natura preventiva, che si aggiunge alle misure di prevenzione antimafia di natura giurisdizionale e prescinde dall'accertamento in sede penale di uno o più reati connessi all'associazione di tipo mafioso. Per la sua adozione non occorre, inoltre, né la prova di fatti di reato, né la prova dell'effettiva infiltrazione mafiosa nell'impresa, né quella del reale condizionamento delle scelte dell'impresa da parte di associazioni o soggetti mafiosi. Ai fini della sua adozione è, pertanto, sufficiente un compiuto quadro fattuale ed indiziario di un "tentativo di infiltrazione" avente lo scopo di condizionare le scelte dell'impresa, anche se tale scopo non si è in concreto realizzato. Detta scelta è coerente con le caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno mafioso, che non necessariamente si concreta in fatti univocamente illeciti, potendo fermarsi alla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite
Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 115 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6291 del 2009, proposto da Al.Ma. di Al.Mi. e C. s.a.s., rappresentata e difesa dall’avv. Ga.Ia., con...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 19 gennaio 2015, n. 116. In merito al provvedimento che inibisce la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere discrezionale di cui dispone l' Amministrazione può essere esercitato in senso negativo all'interessato in presenza di una condotta che, pur non concretandosi in specifici illeciti di rilevanza penale, può tuttavia incidere, anche su un piano solo sintomatico, sul grado di affidabilità di chi aspira al rilascio del titolo autorizzatorio. L'ampiezza della valutazione discrezionale del Prefetto è conforme all' indirizzo formatosi in giurisprudenza in base al quale il rilascio della licenza a portare le armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume contenuto di permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dall'art. 699 c.p. e dall'art. 4, comma 1°, della legge n. 110 del 1975.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 19 gennaio 2015, n. 116 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3576 del 2010, proposto dal Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Caserta, rappresentato e difeso dall’Avvocatura, Generale...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 16 gennaio 2015, n. 104. In tema di abusi edilizi; l'asseverazione di un professionista abilitato circa la riconducibilità delle opere alla nozione di risanamento conservativo
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 16 gennaio 2015, n. 104 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale n. 1503 del 2014, proposto da Ma.Ma., rappresentata e difesa dagli avvocati Da.Gr., An.Ni. e Fe.Te., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 gennaio 2015, n. 40. La Commissione di un concorso pubblico nella fase relativa all'adozione di criteri prodromici ed essenziali alla valutazione comparativa di più candidati deve operare come collegio perfetto, in quanto tale attività non può in nessun modo configurarsi quale attività preparatoria o vincolata dell'organo. La Commissione, pertanto, necessita dell'apporto partecipativo e contestuale di tutti i suoi componenti e la mancata partecipazione anche di uno solo di essi rende la deliberazione invalida, né tale assenza può in alcun modo essere surrogata attraverso alternative e successive forme di partecipazione
Consiglio di Stato sezione V sentenza 12 gennaio 2015, n. 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6746 del 2013, proposto dal Comune di Venezia, rappresentato e difeso dagli avv. An.Ia., Ma.Ba. e Ni.Pa.,...
Consiglio di Stato, sezzione III, sentenza 14 gennaio 2015, n. 63. Ai sensi del disposto dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012, tra i requisiti essenziali per il conseguimento del beneficio della regolarizzazione del rapporto di lavoro di cittadini di paesi terzi senza permesso di soggiorno, c'è quello della presenza del lavoratore straniero in Italia in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011. La presenza dello straniero in Italia deve durare "ininterrotta", senza possibilità di interpretazioni derogatorie, non potendo acquistare nessuna importanza le ragioni dell'eventuale assenza temporanea dal territorio italiano
Consiglio di Stato sezione III sentenza 14 gennaio 2015, n. 63 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA HA PRONUNCIATO LA PRESENTE SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10078 del 2014, proposto da: Af.Ga., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.Tr., con domicilio eletto presso Fe.Na. in...