Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 14 gennaio 2015, n. 63

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

HA PRONUNCIATO LA PRESENTE

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10078 del 2014, proposto da:

Af.Ga., rappresentato e difeso dall’avv. Gu.Tr., con domicilio eletto presso Fe.Na. in Roma, Via (…);

contro

Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Venezia, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. VENETO – VENEZIA: SEZIONE III n. 01158/2014, resa tra le parti, concernente rigetto dichiarazione emersione lavoro irregolare

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e udito l’avvocato dello Stato Va.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. L’appellante, già ricorrente in primo grado, cittadino kosovaro presente in Italia con permesso di soggiorno temporaneo come richiedente asilo, è stato interessato da una procedura di “emersione” promossa da un datore di lavoro avvalendosi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012.

Il procedimento non è andato a buon fine, perché l’amministrazione ha contestato allo straniero di essere stato fuori del territorio nazionale nel periodo fra maggio e luglio 2012, in contrasto con i requisiti posti dall’art. 5 citato.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. Veneto. Il ricorso è stato respinto con sentenza n. 1158/2014.

Il ricorrente propone ora appello a questo Consiglio.

In occasione della trattazione della domanda cautelare, il Collegio ravvisa le condizioni per procedere alla definizione immediata della controversia.

3. L’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 109/2012, dispone:

“I datori di lavoro …. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro…”.

Contrariamente a quanto dedotto dall’appellante, la disposizione – per i profili che qui interessano –non offre margini per interpretazioni più o meno distorcenti.

I requisiti essenziali per il conseguimento del beneficio – sempre per i profili che qui interessano – sono due, e cioè: (a) esistenza di un rapporto di lavoro in corso da almeno tre mesi alla data di entrata in vigore della norma (9 agosto 2012) e ancora in atto al momento della presentazione della domanda; (b) presenza del lavoratore straniero in Italia “in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011”.

Il testo appare assolutamente chiaro nel senso che la presenza dello straniero in Italia doveva durare “ininterrotta” a decorrere da una data non posteriore al 31 dicembre 2011.

4. In punto di fatto, non è controverso che l’appellante abbia soggiornato all’estero per una durata imprecisata ma ricadente almeno in parte fra il 31 dicembre 2011 e il 9 agosto 2012 (data di entrata in vigore della norma). In effetti vi è la prova documentale della sua assenza dall’Italia il giorno 7 luglio.

L’appellante ammette di essersi allontanato dall’Italia in quel torno di tempo, ma solo – a suo dire – per un breve periodo di ferie. Ma, a parte che si tratta di affermazioni difensive non verificabili, nel contesto della disciplina sopra richiamata tanto la durata quanto le motivazioni dell’assenza non sono rilevanti, a fronte del fatto oggettivo e incontroverso dell’allontanamento dall’Italia.

Ciò si comprende meglio considerando la ratio della disposizione. Non ci si può nascondere che simili leggi di sanatoria si prestano inevitabilmente ad utilizzazioni fraudolente. Fra l’altro, poiché la notizia della prossima emanazione di tali leggi si diffonde con un certo anticipo, è naturale che stranieri che si trovano all’estero siano indotti ad entrare, o rientrare, in Italia per approfittare della imminente sanatoria. Proprio per porre un limite a quest’ultima ipotesi di abuso il legislatore del 2012 ha posto il requisito della presenza “ininterrotta” a partire da una certa data, peraltro non eccessivamente remota. Non si tratta dunque di una norma irragionevole, né priva di giustificazione.

5. Non è rilevante neppure il fatto che la posizione dell’interessato, al momento della presentazione della domanda di sanatoria, non fosse quella del “clandestino” ma quella del “richiedente asilo”.

A questo proposito conviene ricordare che non si discute ora né della legittimità del soggiorno dell’interessato in Italia, né della possibilità che egli consegua, per le vie ordinarie, un permesso di soggiorno ad altro titolo (lavoro, studio, etc.). Si discute invece dell’applicabilità di una normativa eccezionale, che precisa tassativamente le condizioni necessarie per beneficiarne. Nella fattispecie, non tutte le condizioni risultano soddisfatte e tanto basta per escludere l’applicazione della sanatoria. Il che ovviamente non esclude che l’interessato possa ottenere il permesso di soggiorno nelle forme ordinarie, qualora ve ne siano i presupposti.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

La natura della controversia giustifica, per equità, la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza rigetta l’appello. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani – Presidente, Estensore

Salvatore Cacace – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Dante D’Alessio – Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia – Consigliere

Depositata in Segreteria il 14 gennaio 2015.

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