cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 24 dicembre 2014, n. 53695

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGINIO Adolfo – Presidente
Dott. CITTERIO Carlo – rel. Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1975/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 06/02/2014;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SELVAGGI che ha concluso per l’inammissibilita’.

CONSIDERATO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Palermo con sentenza del 6.2-3.3.2014 ha confermato la condanna di (OMISSIS), deliberata il 10.5.2011 dal Tribunale di Trapani-Alcamo per reato di calunnia consumato il (OMISSIS). Nell’epigrafe della sentenza d’appello (OMISSIS) e’ indicato come detenuto per altro assente per rinuncia.
2. Nell’interesse di (OMISSIS) ricorre l’avv. (OMISSIS) che, qualificandosi difensore fiduciario, enuncia unico motivo di nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera C), articolo 181 c.p.p. e articolo 601 c.p.p., comma 5. Deduce in particolare la nullita’ del decreto di citazione a giudizio per il giudizio di appello, emesso il 16.12.2013, perche’ notificato solo al (OMISSIS) ed all’allora codifensore avv. (OMISSIS).
Premesso in fatto di essere stato nominato insieme con l’avv. (OMISSIS) da (OMISSIS) con dichiarazione resa all’Ufficio matricola della Casa circondariale di (OMISSIS) il 3.2.2012 e che in tempi successivi l’avv. (OMISSIS) aveva rinunciato al mandato, rileva che all’udienza d’appello non aveva partecipato ne’ l’imputato ne’ l’avv. (OMISSIS) (appunto gia’ rinunciante al mandato), sicche’ l’eccezione sarebbe tempestiva posto che il difensore d’ufficio, nominato in udienza, nulla avrebbe potuto eccepire con l’ordinaria diligenza, non risultando in atti la nomina dell’avv. (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo infondato. Conseguente e’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa per le ammende, equa in relazione al caso.
Risulta infatti che:
– fino alla sentenza di primo grado (10.5.2011), unico difensore di fiducia e’ l’avv. (OMISSIS), che pure redige l’atto d’appello;
– il 27.6.2011 (OMISSIS) conferma la nomina dell’avv. (OMISSIS) e nomina come codifensore l’avv. (OMISSIS) del Foro di Milano, specificamente revocando ogni altra nomina: fg. 49 fase. Tribunale;
– il 3.2.2012 (fg. 50 atti Trib.) (OMISSIS) nomina l’avv. (OMISSIS) e l’avv. (OMISSIS), ma non revoca le precedenti nomine, in particolare quella dell’avv. (OMISSIS).
L’avv. (OMISSIS) risulta quindi nominato come terzo difensore. Il che, ai sensi dell’articolo 24 disp. att. c.p.p., ha reso la sua nomina originariamente inefficace.
L’avv. (OMISSIS) pertanto non aveva alcun diritto alla notifica che lamenta non essergli stata fatta, atteso che la rinuncia al mandato da parte dell’avv. (OMISSIS) e’ successiva alla notifica eseguita nei confronti di quest’ultimo. Ne’ l’avv. (OMISSIS) ha svolto alcuna deduzione relativa all’eventuale omessa notifica del decreto di citazione in favore dell’avv. (OMISSIS).
Da quanto sopra argomentato consegue la manifesta infondatezza del motivo di ricorso, e quindi, appunto, l’inammissibilita’ di quest’ultimo.
3.1 La Corte deve tuttavia spiegare perche’ ha esaminato il ricorso, che potrebbe apparire proposto da soggetto non legittimato: il che costituirebbe ragione concorrente ma pregiudiziale di inammissibilita’.
Orbene, l’articolo 24 disp. att. c.p.p. prevede che la nomina di ulteriori difensori si considera “senza effetto finche’ la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza” rispetto al numero rispettivamente previsto dagli articoli 96, 100 e 101 c.p.p..
Nel caso di specie non e’ intervenuta alcuna revoca da parte dell’imputato.
Vi e’ stata, invece, la rinuncia di uno degli originari primi due difensori.
Rinuncia e revoca sono all’evidenza istituti diversi, in relazione al soggetto che si attiva per interrompere il mandato fiduciario: il professionista difensore, nel primo caso, la parte personalmente, nel secondo.
Rinuncia e revoca ricevono tuttavia la medesima disciplina quanto a tempi ed obblighi dell’essenziale aspetto della loro efficacia nel processo, (articoli 107 e 108 c.p.p.).
Ora, l’inefficacia prevista dall’articolo 24 disp. att. c.p.p. non e’ definitiva (nel senso di richiedere necessariamente una seconda, ulteriore ed essa solo efficace, nomina del medesimo difensore gia’ nominato in soprannumero), ma conserva una sorta di latente potenziale efficacia, la quale assume pienezza, determinando il sorgere ex nunc della qualita’ di attuale difensore, nel caso dell’atto di revoca di uno dei precedenti difensori. Deve pertanto concludersi che l’istituto appare costruito dal legislatore nel senso di non ancorare ad una rinnovata volonta’ della parte la conferma dell’attualita’ dell’interesse ad essere assistita dal quel difensore in precedenza nominato in soprannumero.
In altri termini: per come costruito, l’istituto rende possibile che la parte che aveva nominato un difensore in soprannumero si ritrovi assistita da quel difensore, appunto prima in soprannumero, in ragione della sopravvenuta revoca del precedente originario difensore, senza una verifica (e quindi la conferma espressa) del suo attuale interesse a quell’assistenza difensiva fino a quel momento inefficace. Cio’, ovviamente, quando la revoca non contenga diverse ed estensive indicazioni.
Se quindi l’efficacia sopravvenuta della nomina in soprannumero prescinde dalla conferma dell’attualita’ del corrispondente interesse da parte del titolare de potere di nomina, non si rinvengono ragioni sistematiche per le quali escludere che quell’originaria inefficacia venga meno, e quindi la precedente nomina in soprannumero acquisisca efficacia, anche nel caso in cui uno dei difensori nominato in precedenza rinunci al proprio mandato. Quindi, cio’ che solo rileva e’ che il numero di difensori rientri in quello indicato dagli articoli 96, 100 e 101 c.p.p., indipendentemente dal fatto che cio’ avvenga a seguito di revoca o rinuncia.
Va quindi affermato il principio di diritto che “la nomina di ulteriori difensori diviene efficace, ai sensi dell’ari. 24 disp. att. c.p.p., anche nel caso di successiva rinuncia al mandato di difensore nominato In precedenza, operando ex nunc”. Invero, l’espressione normativa “si considera senza effetto finche'” indica inequivocamente che l’efficacia della nomina avvenuta in eccedenza opera solo dal momento in cui viene meno il numero eccedente di difensori.
L’avv. (OMISSIS) era pertanto legittimato alla proposizione dell’odierno ricorso.
3.2 In sintesi ed in definitiva, applicando il principio di diritto nel caso di specie, osserva la Corte che:
– dagli atti risulta che l’avv. (OMISSIS) ha rinunciato al mandato con atto depositato il 24.1.2014 in vista dell’udienza del 6.2.2014 (in atti app. fg. 24);
– l’avv. (OMISSIS) non aveva pertanto alcun diritto ad ottenere la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza per la trattazione del giudizio d’appello, trattandosi di nomina con efficacia successiva alla gia’ intervenuta rituale comunicazione all’imputato ed alla difesa tecnica in allora presente (per tutte Sez. 3, sent 5096/2014);
sarebbe stato onere dell’imputato, ritualmente citato e consapevole sia della precedente nomina dell’avv. (OMISSIS) in eccedenza, sia della rinuncia dell’avv. (OMISSIS) (a lui comunicata come documentato in atti), provvedere ad avvertire l’avv. (OMISSIS);
– l’efficacia dell’originaria nomina in eccedenza dell’avv. (OMISSIS) decorre dal 24.12014: egli era pertanto legittimato alla proposizione dell’odierno ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *